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Responsabilità e conflitto di interesse degli amministratori

Conflitto di interesse


Il legislatore nel 2003 è intervenuto sulla norma relativa al conflitto di interessi degli amministratori, con il nuovo art.2391. prima della riforma l’unica fattispecie che acquisiva rilievo, era il conflitto di interessi, cioè il fatto che l’amministratore fosse portatore di un interesse personale contrastante con quello della società. L’amministratore in conflitto di interessi doveva astenersi poi dal votare in consiglio.
L’art.2391 è profondamente diversa: l’amministratore che ha un interesse per conto proprio o di terzi in una determinata società deve adempiere ad una serie di adempimenti da rispettare. Si parla di amministratore che ha un interesse personale in una determinata operazione, qualsiasi interesse, sia esso in conflitto con quello della società, sia allineato all’interesse della società.
L’amministratore che ha questo interesse deve darne notizia agli altri amministratori, deve informarli precisando la natura di questo interesse, i termini, l’origine e la portata dell’interesse stesso.
Se poi si tratta di un amministratore delegato, esso non può compiere direttamente quell’operazione in relazione alla quale ha un interesse personale, ma deve investire di quell’operazione il Consiglio di Amministrazione. A questo punto l’amministratore delegato è parificato agli altri amministratori, quindi può votare anche lui. Il Consiglio di Amministrazione quando delibera su un’operazione in relazione alla quale vi è un interesse personale di un amministratore, deve assolvere ad obblighi di motivazione, ossia deve motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.
Una volta che la delibera viene assunta, essa è impugnabile, se può arrecare un danno alla società o è potenzialmente dannosa per la società, quando:
- il voto dell’amministratore interessato è stato determinate per l’assunzione della delibera;
- oppure, ci deve sempre essere il danno potenziale, e in più ci deve essere stata la violazione degli obblighi di motivazione, astensione, informazione previsti dall’art.2391.
Inoltre si può chiedere all’amministratore interessato, oppure agli amministratori che hanno violato gli obblighi di motivazione, astensione, informazione, il risarcimento del danno.


Responsabilità degli amministratori


Gli amministratori sono responsabili quando non adempiono i doveri previsti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico e/o dalle loro specifiche competenze.
Prima si parlava della diligenza del buon padre di famiglia, però era un parametro oggettivo, applicabile a tutti gli amministratori della società, ma anche per tutti gli amministratori della società per azioni. Invece adesso i parametri di misurazione della diligenza, oltre a questo, sono due: natura dell’incarico e specifiche competenze.
Per quanto riguarda le specifiche competenze si fa riferimento alle specifiche competenze professionali del singolo amministratore. Per natura dell’incarico di fa riferimento al ruolo ricoperto dal singolo amministratore all’interno della società.

La responsabilità degli amministratori è una responsabilità per colpa, non oggettiva, a sostegno di questa affermazione basta vedere l’art.2392 comma 3, che dice che la responsabilità degli atti o le omissioni degli amministratori, non si estende a quello tra essi, che essendo immune da colpa, abbia fatto annotare immediatamente il suo dissenso nel libro delle adunanze e abbia dato notizia al presidente del Collegio Sindacale.
La responsabilità degli amministratori verso la società è SOLIDALE, ossia a prescindere dal grado di colpa dei singoli amministratori, la società può agire contro ciascuno degli amministratori responsabili per l’intero danno.
Naturalmente poi l’amministratore che ha pagato l’intero danno può rivalersi sugli altri amministratori con l’azione di regresso.
Questa regola c’è fin dal 1942. Il nuovo sistema della responsabilità, ha previsto una serie di attenuazioni di questa regola di solidarietà, chiarendo in quali casi non viene applicato questo regime.
Secondo l’art.2392 1 comma, regola la responsabilità verso la società e stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del Comitato Esecutivo, o degli amministratori delegati (delega tipica), o in funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori (delega atipica).
Quando c’è un sistema di amministrazione delegata e l’inadempimento dei doveri gestori è direttamente imputabile solo ad alcuni amministratori, mentre prima della riforma c’era il dovere di vigilare sulla gestione e tutti venivano ritenuti colpevoli solidalmente, nel nuovo sistema se il comportamento non conforme agli obblighi è imputabile solo ad alcuni, gli altri non rispondono per omesso controllo, possono rispondere soltanto se non hanno adempiuto con diligenza gli specifici obblighi loro imposti, quali valutare l’adeguatezza degli assetti, valutare l’andamento della gestione, esaminare i piani strategici, agire in modo informato. E l’art. 2392 comma 2 prevede che gli amministratori in ogni caso sono solidalmente responsabili se essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o limitarne le conseguenze dannose. In tutti questi casi l’amministratore non può essere ritenuto responsabile.
I nuovi parametri della diligenza, soggettivi, modulabili in base al singolo amministratore, è possibile differenziare la posizione dei vari amministratori, perché il grado di diligenza esigibile da ciascuno è individualizzabile. Quindi può succedere che in relazione ad una delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione e votata da tutti gli amministratori che si riveli dannosa, alcuni amministratori possono essere ritenuti diligenti.

La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, ricorre quando gli amministratori hanno leso l’integrità del patrimonio sociale, rendendolo insufficiente a soddisfare i creditori stessi.
La responsabilità verso i singoli soci o i terzi, ricorre quando gli amministratori recano un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del terzo. Ad esempio se gli amministratori redigono un bilancio falso, dal quale risulta un valore delle azioni sopravvalutato rispetto a quello reale. Poniamo che un terzo acquisti queste azioni l prezzo falso. In questo caso il terzo subisce un danno diretto e quindi può chiedere il risarcimento del danno subito.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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