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Divieti a carico delle società controllate, società off shore, lettere di patronage

- In materia di sottoscrizione e acquisto di azioni proprie c’è una limitazione per cui a seguito di acquisti e sottoscrizioni di azioni della controllante, le società facenti parte dello stesso gruppo non possono detenere più del 10% del capitale della controllante.
- Informative sui rapporti tra controllante e controllate.


Le società off shore l’art.165 ter e seguenti


Il gruppo può avere controllate situate in paradisi fiscali, paesi che hanno un basso livello di trasparenza.
Il legislatore è intervenuto introducendo gli art.165 ter e seguenti.
Questa disciplina si compone di due filoni:
- informazione contabile: quando ci sono delle società controllate in questi paesi ci sono tutta una serie di obblighi di informazione contabile che valgono a sopperire a questa carenza di informazione;
- l’art.165 ter comma 6 dice che la Consob, con proprio regolamento, detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane quotate di controllare imprese aventi sede in uno dei paradisi fiscali;


Le lettere di patronage


I creditori di una società del gruppo possono agire contro la capogruppo quando c’è una abuso di attività di direzione e coordinamento e chiedere il risarcimento del danno subito (art. 2497).
Se non c’è un abuso i creditori di una società controllata possono agire soltanto se hanno uno specifico titolo da far valere nei confronti della capogruppo.
Spesso nella pratica la capogruppo lascia come forma di garanzia le lettere di patronage che sono delle dichiarazioni rilasciate dalla capogruppo e possono essere di due tipi:
- DEBOLI : la capogruppo dichiara che esiste un rapporto di controllo e il gruppo complessivamente considerato è un gruppo solvibile.
- FORTI : la capogruppo dichiara in più che eserciterà la propria influenza affinché la controllata fornisca i mezzi necessari per far fronte alle proprie obbligazioni, ai propri debiti.
La lettera di patronage è meno forte della fideiussione. Si è sempre discusso se la controllata è inadempiente, l’emissione di una di queste lettere è fronte di responsabilità della capogruppo. La risposta è che le lettere di patronage deboli non sono fonte di responsabilità, mentre le lettere di patronage forti creano un affidamento nel creditore e dal punto di vista civilistico possono essere considerate come delle promesse del fatto del terzo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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