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La vigilanza governativa nelle società cooperative

Si è promosso presse le cooperative l’adesione ad un movimento cooperativo, la Lega delle cooperative. Ogni cooperativa deve essere assoggettata a vigilanza, ma può scegliere se aderisca ad un’associazione di categoria, dove la vigilanza viene svolta da questa associazione, se invece non aderisce ad alcuna associazione di movimento, allora la vigilanza viene esercitata direttamente dal Ministero del Lavoro.
La vigilanza governativa modifica sotto vari profili l’applicazione delle norme delle società ordinarie in materia di controllo interno. L’art.2409 si prevedeva che non si applicasse alle cooperative, tutte le volte in cui certe regole di carattere strutturale delle cooperative non sono osservate una delle sanzioni possibili è l’intervento dell’autorità di vigilanza che prima censura e poi scioglie la società cooperativa. C’è un monitoraggio dello svolgimento dell’attività da parte delle autorità di vigilanza.
L’attuale atteggiamento è stato modificato, oggi il controllo giudiziario è formalmente possibile, perché il controllo del 2409 può iniziare ma in ogni momento viene sospeso se l’autorità di vigilanza decide di introdurre un suo controllo. Quando vi è una gestione irregolare gli organi della società vengono sostituiti da un commissario e questa soluzione è utilizzabile anche nei casi in cui la cooperativa è insolvente. Questo viene definito commissariamento della cooperativa.
Se viene dichiarato prima il fallimento non si può più dichiarare la liquidazione coatta e viceversa.


Conferimenti della società cooperativa


Nelle cooperative sono molto più frequenti le prestazioni accessorie rispetto alle società ordinarie. Mentre nelle ordinarie è vietata la prestazione accessoria che ha per oggetto il denaro, nelle cooperative è un’antica tradizione di prestazione accessoria con denaro. In questo modo viene aggirato il tetto alle partecipazioni capitalistiche.


Responsabilità della società cooperativa


Nel codice del 1942 c’erano società cooperative con responsabilità limitata, a responsabilità illimitata, o per multiplo di quote.
Il legislatore ha eliminato le variabili costituite dalle forme di responsabilità diverse dalla responsabilità limitata. Oggi tutte le cooperative sono a responsabilità limitata. Le partecipazioni sociali delle società cooperative sono rappresentate da quote o da azioni. Qui c’è una discussione non indifferente, secondo alcuni si può scegliere il capitale rappresentato da quote solo se si adotta la forma delle srl, ma probabilmente questa è un’idea inesatta, perché il legislatore concede ance alle cooperative rappresentate da spa avere dei titoli rappresentati da quote.
L’azione è una ripartizione di capitale sociale che è capace da sola di veicolare lo status di socio. Se la società emette quote la partecipazione è rappresentata da un’unica quota, e ciascuna rappresenta la misura di partecipazione al capitale sociale.
Anche se organizzata come spa, può avere rappresentata la partecipazione sociale da quote anziché da un certo numero di azioni. Non c’è libertà assoluta di scelta tra l’organizzazione come spa o come srl. Le cooperative hanno come regola generale la forma di spa, possono avere la forma di srl se stanno al di sotto di certe soglie. Se i soci sono ad esempio 10 la possibilità di scegliere tra spa o srl dipende dal raggiungimento di certi livelli.
Se si sta al di sotto di 20 soci e di un attivo di 1 milione di euro, si può prendere la forma di srl. In Italia questi due elementi sono congiunti.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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