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Condizioni per l’aumento di capitale nella società

Non si può procedere all’aumento di capitale fin quando il capitale che si vuole aumentare non è stato interamente versato. Gli amministratori e la maggioranza che ha indotto gli amministratori a violare la regola che hanno violato questa regola, non vedono comunque nulla la loro delibera.
Non si può aumentare il capitale quando ci sono perdite. Questa questione si è aperta negli anni ’80 dove la Giurisprudenza milanese, contrastando quella diffusa nel paese, dicendo che se le società in perdita poteva aumentare il capitale sarebbe stata un’operazione elusiva.
Per questo è stata introdotta la regola che non si può fare un aumento di capitale se ci sono le perdite: bisogna prima ridurre il capitale e poi procedere all’aumento. In questo modo il pubblico viene informato della situazione della società.

Alcuni autori sono d’accordo con la Giurisprudenza milanese, altri non lo vedono necessario, altri ancora prevedono che se la riduzione del capitale è non obbligatoria si può fare direttamente l’aumento senza fare la riduzione, mentre se è obbligatorio bisogna prima ridurre il capitale e poi procedere all’aumento.
Di questo si occupa l’assemblea straordinaria in quanto modifica l’atto costitutivo. Però lo statuto può prevedere un potere che affida agli amministratori il potere di deliberare l’aumento di capitale entro determinati limiti (fissando la misura minima e massima dell’aumento) e per un tempo determinato, non più di 5 anni.
L’assemblea ordinaria può modificare il capitale solo quando si deve ridurre il capitale perpetuo e l’assemblea successiva a quella dell’esercizio in cui si è verificata la perdita, anche l’assemblea ordinaria può procedere alla riduzione, se non lo fa l’assemblea ordinaria gli amministratori e i sindaci possono chiedere di farlo al tribunale, se non lo fanno ne sono responsabili.
Ci sono delle regole particolari, l’art.2440 e 2440 bis prevedono l’aumento di capitale con conferimento in natura e aumento di capitale con conferimento in natura e senza relazione di stima.
L’art.2440 bis prevede che quando il bene conferito in natura ha un valore di mercato, non è necessario fare la perizia di stima, quindi si conferisce sulla base del valore desumibile dal mercato imponendo però la stima qualora la minoranza qualificata si opponga sostenendo che i valori oggettivi di valutazione, non corrispondono al valore attuale.
Per i conferimenti in natura soggetti alla procedura ordinaria vale l’art.2440, dove però non è necessario versare il 25% presso una banca, ma essendoci già la società si versa direttamente nelle casse della società.
L’aumento deve essere offerto in sottoscrizione a chi è già socio. Ciascun socio deve essere messo in grado di decidere per sé se tutelare la propria partecipazione.


Aumento di capitale nominale


Non si può far scomparire con l’aumento di capitale nominale la riserva legale.
Sono capitalizzabili le riserve che rappresentano fondi di rivalutazione, almeno dal punto di vista del diritto societario.
L’aumento nominale si fa o emettendo nuove azioni o aumentando il valore nominale di quelle già esistenti.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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