DIRITTO INTERNAZIONALE - Prof.ssa Venturini - Appunti per esame basati sul manuale di Conforti e su alcuni casi - a.a. 2010-2011
Diritto Internazionale
di Alice Lavinia Oppizzi
DIRITTO INTERNAZIONALE - Prof.ssa Venturini - Appunti per esame basati
sul manuale di Conforti e su alcuni casi - a.a. 2010-2011
Università: Università degli Studi di Milano
Facoltà: Scienze Politiche
Esame: Scienze Internazionali e Istituzioni Europee
Docente: Prof.ssa Venturini1. Trattamento agenti diplomatici e immunità diplomatiche
Limiti alla potestà di governo nell'ambito del territorio per quanto riguarda gli agenti diplomatici.
IMMUNITÀ: La legge resta vincolante, ma nel caso dell'immunità lo stato è impotente, non può applicarla
in certe situazioni.
Immunità diplomatiche previste dalla consuetudine, già prima del 1648 e sono state codificate nelle
convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963.
Accompagnano l'agente dal momento in cui entra nel territorio per esercitare la sua funzione fino a quando
ne esce. La presenza dell'agente è subordinata alla volontà dello stato territoriale tramite gradimento (che
precede l'accreditamento). In caso di espulsione: consegna dei passaporti e invito a lasciare il paese entro un
certo tempo. Lo stato territoriale è libero in ogni momento di revocare il gradimento. E anche lo stato di
origine può rinunciare all'immunità del diplomatico.
Le IMMUNITÀ DIPLOMATICHE sono le seguenti:
INVIOLABILITÀ PERSONALE: protezione dell'agente contro le offese alla sua persona mediante misure
preventive e repressive. Sottrazione a qualsiasi forma di polizia (fermo, arresto, perquisizione) diretta contro
la sua persona.
INVIOLABILITÀ DOMICILIARE: sia la sede diplomatica che l'abitazione personale. Inviolabilità
sottoposta a rinuncia tramite previa richiesta: caso limite dell'incendio.
IMMUNITÀ GIURISDIZIONALI IMMUNITÀ FUNZIONALE: estraneità della persona rispetto alle
decisioni dello Stato che rappresenta. Atti compiuti dal diplomatico in quanto organo dello Stato. L'agente
non può pertanto essere citato in giudizio per atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
IMMUNITÀ GIURISDIZIONALI IMMUNITÀ PERSONALE: tutela la possibilità per il diplomatico di
svolgere la propria funzione. Proteggere la persona privata da false accuse volte ad impedire l'esercizio della
sua funzione, “ne impediatur legatio”. L'agente non è dispensato da rispettare la legge, è semplicemente
immune dalla giurisdizione, finché esercita la sua funzione. Quando la funzione cessa, egli potrà essere
sottoposto a giudizio per gli atti compiuti quando la ricopriva. Mentre invece svolge la sua funzione, non
può essere giudicato nemmeno per atti compiuti prima del periodo della funzione. Esclusi i possedimenti
immobili, la seconda professione.
IMMUNITÀ DALLA MISURE DI ESECUZIONE: misure coercitive che rientrano nella sfera delle
inviolabilità. Posso rinunciare all'immunità giurisdizionale, ma poi posso essere immune dall'esecuzione
della sentenza.
ESENZIONE FISCALE: per le imposte dirette personali.
Le immunità coprono tutti i membri della missione diplomatica purché contribuiscano alla stessa e che non
abbiano la nazionalità dello stato ospitante. Coprono anche i famigliari. Coprono anche organi come il Capo
dello Stato, i Capi di Governo e i Ministri delgli Esteri.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
Diritto Internazionale 2. CASO CONGO VS BELGIO
Mandato d'arresto internazionale emanato da Bruxelles nei confronti del ministro degli esteri congolese
accusato di crimini di guerra e contro l'umanità (aveva incitato in pubblico il massacro dei Tutsi). Il Belgio
si basava sull'universalità della giurisdizione penale in merito a violazioni gravi del diritto internazionale
prevista dalla sua legge. Il Congo nel 2000 ricorre alla CIJ (Court of International Justice) chiedendo la
revoca del mandato d'arresto internazionale per violazione delle norme consuetudinarie relative all'immunità
e all'inviolabilità del ministro degli esteri in carica. Nella prima fase la Corte afferma la propria competenza
perché le parti avevano entrambe accettato la giurisdizione obbligatoria della CIJ ex art.36 dello Statuto
della CIJ stessa. Anche se Yerodia non è più ministro degli esteri il Congo chiede ancora l'annullamento del
mandato d'arresto. La CIJ accoglie poi l'idea che l'immunità funzionale (no processo penale in un altro stato)
e l'inviolabilità personale (divieto di arresto) vengono riconosciute anche al ministro degli esteri anche se
l'accusa è una grave violazione del diritto internazionale. La CIJ ordina una riparazione e la revoca del
mandato d'arresto internazionale.
L'immunità dalla giurisdizione copre anche eventuali crimini internazionali finché dura la funzione.
L'immunità funzionale per i crimini internazionali soccombe una volta cessata la funzione.
Per qualsiasi altro organo statale il diritto internazionale non prevede particolari immunità. Neanche i
CONSOLI godono di immunità personali.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
Diritto Internazionale 3. CASO AVENA 2003 MESSICO VS USA
sull'esercizio della funzione consolare. La funzione consolare tutela gli interessi dei cittadini e delle imprese
all'estero. Il console è un organo statale. La Convenzione di Vienna del 1963 sulle funzioni consolari
definisce i privilegi che gli stati si impegnano a garantire ai consoli. Non rispetta interamente la
consuetudine, salvo per l'immunità funzionale dei consoli e per l'inviolabilità degli archivi consolari.
Tuttavia vi sono 173 stati firmatari della Convenzione pertanto ad essa vincolati. Il Messico si rivolge alla
CIJ contro gli USA, accusandoli di non aver rispettato l'art 36 della Convenzione. Gli USA avevano
condannato a morte 52 cittadini messicani senza prima comunicare l'arresto alla sede consolare (ex art 36) la
quale non ha potuto fornire un'adeguata assistenza legale. L'articolo sanbcisce la libertà di comunicazione
tra consoli e cittadini e in caso di arresto il console va avvertito senza indugio. Il Messico contesta di non
essere stato avvisato senza ritardo, di non aver potuto fornire adeguata assistenza legale e la mancanza di
leggi di attuazione dell'art 36 negli USA. Chiede che le sentenze di condanna vengano annullate e
revisionate. La CIJ riconosce la propria giurisdizione negando l'obiezione degli USA di domestic
jurisdiction. La CIJ riconosce la violazione da parte degli USA degli obblighi previsti dall'art 36 ed accoglie
la domanda del Messico. Nel 2005 Bush dichiara che si conformerà alla sentenza CIJ, ma non fa nulla che
obblighi i tribunali interni e alcuni tribunali riconfermano la sentenza stabilendo che la violazione dell'art 36
non aveva influenzato la sentenza.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
Diritto Internazionale 4. IMMUNITÀ DEGLI STATI
Obblighi dello Stato concernenti il trattamento degli stati stranieri. Principio: non ingerenza negli affari
(interni e internazionali) di altri stati. Il principio è stato un po' superato
CASO USA VS NICARAGUA 1986 : il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale rovescia il regime
autoritario di Somoza nel 1979 e i sostenitori del precedente regime si organizzano in forze irregolari
chiamate contras. A partire dal 1981 (in reazione al sostegno sandinista della guerriglia in Salvador) i
contras vengono sostenuti dagli USA mediante finanziamenti e assistenza logistica militare. Tale appoggio è
considerato una violazione del principio di non intervento. Nell'84 i sandinisti vengono regolarmente rieletti
e gli USA continuano a sostenere i contras. Allora il Nicaragua si rivolge alla CIJ volto ad accertare la
responsabilità USA per le attività militari e paramilitari svolte nel proprio territorio e contro di essa. Chiede
inoltre misure cautelari ex art 41 dello Statuto CIJ. La CIJ riconosce le misure cautelari ancora prima di
verificare la propria competenza e impone che gli USA cessino fine alle azioni che impediscono l'accesso ai
porti del Nicaragua e che violino la sovranità e l'indipendenza politica del Nicaragua. In merito alla
competenza il Nicaragua presenta due titoli di giurisdizione: le dichiarazioni di accettazione della
giurisdizione da parte di entrambi gli stati ex art 36 e la clausola compromissoria presente in un trattato di
amicizia tra le parti. Nonostante alcuni escamotage noiosi degli USA, la CIJ riconosce la propria
competenza. Nel 1986 si giunge alla sentenza: gli USA hanno violato il divieto all'uso della forza (ex artt 2 e
51 della Carta ONU) con la posa di mine, attacchi ai porti alle piattaforme petrolifere e alle basi navali e
fornendo armi e addestramento ai contras. Non accetta come giustificazione la difesa collettiva perché gli
stati confinanti non hanno richiesto assistenza, non sono stati vittime di un attacco armato e la reazione non
è stata necessaria e proporzionata. Gli USA hanno violato il principio di non intervento teso ad esercitare
pressioni sul Nicaragua. Le azioni di embargo e quelle finanziarie invece non possono essere considerate
violazioni del medesimo principio. Con le altre azioni gli USA hanno però violato la sovranità territoriale
del Nicaragua, hanno violato il Trattato di amicizia del 1956 e anche i principi del diritto internazionale
umanitario . Gli USA non vengono tuttavia considerati direttamente responsabili delle violazioni operate dai
contras. La CIJ in definitiva stabilisce una riparazione degli USA il cui ammontare deve essere stabilito
tramite accordo tra le parti o dalla CIJ. Riparazione mai avvenuta.
Gli interventi di uno stato diretti a condizionare le scelte politiche di un altro stato sono violazioni del
principio di non ingerenza? Limitano il potere di governo che lo stato esercita nel proprio territorio?
Le misure di carattere economico non sono sufficienti a concretare un'ipotesi di illecito intervento di
ingerenza.
Sono invece lecite manifestazioni di condanna del sistema politico di uno stato straniero. Non vi sono prassi
definite circa propaganda sovversiva più intensa, salvo la regola consuetudinaria che vieta la preparazione di
atti di terrorismo diretti contro altri stati.
Uno stato può citare in giudizio un altro stato?
IMMUNITÀ ASSOLUTA degli stati dalla giurisdizione di uno stato straniero. Vi è una Convenzione ONU
in merito, ma non è ancora in vigore e costituisce più che altro un riferimento per i giudici. La materia è
principalmente regolata dal diritto consuetudinario.
La regola dell'immunità assoluta ha subito proprio in ambito del diritto consuetudinario un'inversione di
tendenza con la formulazione della teoria dell'IMMUNITÀ RISTRETTA O RELATIVA in base alla quale
l'esenzione degli stati stranieri dalla giurisdizione civile è limitata agli atti JURE IMPERII, attraverso i quali
si esplica l'esercizio delle funzioni pubbliche statali. Tale immunità non si estende invece agli atti JURE
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
Diritto Internazionale GESTIONIS (o JURE PRIVATORUM), aventi carattere privatistico. Il problema sorse ad esempio nel 1917
con la nascita dell'URSS che intratteneva rapporti commerciali come stato coi privati capitalisti. Vi sono
incertezze nella distinzione tra jure imperii e jure gestionis e la tendenza è pertanto verso lo jure imperii a
garanzia del vecchio principio di immunità assoluta. Nel caso dei bond argentini essi erano di natura
privatistica, ma la moratoria che li bloccò era di natura pubblicistica.
Per quanto riguarda le controversie di lavoro alla distinzione tra jure imperii e jure gestionis (difficile) si
preferisce il criterio del luogo dell'attività e della nazionalità del lavoratore.
Cosa succede in caso di VIOLAZIONI GRAVI del diritto internazionale? Recentemente si assiste ad
un'inversione di tendenza che si dirige contro l'immunità. Si può dunque parlare di una consuetusine in
formazione.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
Diritto Internazionale 5. CASO FERRINI VS REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA
Ferrini fu deportato in Germania e condannato ai lavori forzati. Chiede il risarcimento in Germania e non lo
ottiene. Si rivolge allora ai giudici italiani. Il tribunale e la corte d'appello escludono la loro giurisdizione in
merito in quanto si tratta di atti coperti da immunità della Germania. La Corte di Cassazione rivede la causa
(nonostante precedenti sfavorevoli del Cermis e della Jugoslavia): parla di valori inviolabili riconosciuti
dalla comunità internazionale che diventano italiani ex art 10 della Costituizione. La deportazione per
eseguire lavori forzati è definita da molte fonti internazionali un crimine di guerra e si può dunque ritenere
che essa sia ormai consuetudinaria vincolante tutti gli stati giurisdizione penale universale per questi
crimini. La Corte di Cassazione conclude che un riconoscimento dell'immunità ostacolerebbe la tutela di tali
valori fondamentali per la comunità internazionale e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. La
Germania si è rivolta alla CIJ.
L'immunità può sempre essere oggetto di rinuncia da parte dello stato straniero. L'immunità dalla
giurisdizione civile riconosciuta allo stato è riconosciuta anche agli enti territoriali e ad altre persone
giuridiche pubbliche.
L'immunità ristretta è valida anche all'esecuzione forzata dei beni: ammissibile solo se destinata a beni non
adibiti alla pubblica funzione.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
Diritto Internazionale 6. TRATTAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
IMMUNITÀ DEI FUNZIONARI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: Non esistono
particolari norme consuetudinarie che impongono agli Stati di concedere immunità ai funzionari delle
organizzazioni internazionali. Obblighi in tal senso possono derivare solo da convenzioni: l’accordo
istitutivo dell’organizzazione, accordi successivi con gli Stati membri, con Stati terzi, e in particolare con lo
Stato in cui è stata istituita la sede. Sempre per via convenzionale vengono regolate le immunità dei
rappresentanti degli Stati presso le organizzazioni. L’organizzazione può sempre rinunciare all’immunità.
Come già detto, lo Stato, nell’ambito della consuetudine sul trattamento degli stranieri, è tenuto a proteggere
il funzionario che opera nel suo territorio, con misure preventive e repressive, idonee ed efficaci. La
violazione dell’obbligo dà vita alla protezione diplomatica da parte dello Stato del funzionario. Lo stesso
avviene in parte anche per i rappresentanti delle organizzazioni internazionali.
Si può dire che un obbligo di protezione diplomatica sorge per l’organizzazione internazionale nei confronti
dello Stato territoriale, solo per quanto riguarda i danni arrecati ad essa (protezione funzionale) e non quelli
arrecati all’individuo in quanto tale. Lo Stato invece agisce in protezione diplomatica per la totalità dei
danni. L’estensione analogica tra le due situazioni si ferma ai danni funzionali, perché, nel caso dei danni
personali, il legame tra Stato e funzionario è costituito dalla cittadinanza, aspetto che non esiste nel rapporto
tra funzionario e organizzazione, tra i quali c’è solo un rapporto di impiego.
Al contrario, la Corte Internazionale di Giustizia ammise l’azione di protezione diplomatica dell’Onu per la
totalità dei danni.
IMMUNITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE: E’ ormai norma
consuetudinaria, confermata da numerose convenzioni, l’applicazione dell’immunità dalla giurisdizione
civile, per interpretazione estensiva con la situazione degli Stati, anche alle organizzazioni internazionali.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
Diritto Internazionale 7. DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO – LIBERTÀ DEI
MARI E CONTROLLO DEGLI STATI COSTIERI SUI MARI
ADIACENTI
l diritto internazionale marittimo è stato oggetto di importanti convenzioni di codificazione:
La Conferenza di Ginevra del 1958 produsse quattro convenzioni sul mare territoriale e zona contigua,
sull'alto mare; sulla pesca e conservazione delle risorse biologiche marine e sulla piattaforma continentale.
La Conferenza dell’Onu sul diritto del mare (1974-1982) ha dato vita alla fondamentale Convenzione di
Montego Bay del 1982 entrata in vigore nel 1994: modifica sostanzialmente il regime delle risorse
sottomarine al di là dei limiti della giurisdizione nazionale. E’ assai sbilanciata a favore dei Paesi in sviluppo
(stabilisce le zone costiere esclusive) e sostituisce tra gli Stati contraenti le quattro Convenzioni di Ginevra,
già superate prima del 1982, riproducendo largamente il diritto consuetudinario in materia. Gli USA, Israele
e Iran non hanno ratificato.
PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ DEI MARI: Lo Stato non può impedire né intralciare l’utilizzazione degli
spazi marini da parte di altri Stati. LIMITE: la sua libertà non può limitare la libertà altrui di sfruttamento e
movimento (navigazione, pesca, ecc.).
PRINCIPIO DI CONTROLLO DEI MARI ADIACENTI: affermatosi in contrapposizione al precedente. E’
la pretesa di assicurarsi l’uso esclusivo delle acque di fronte alle proprie coste, con il potere di esercitare un
controllo sulle navi straniere che vi navigano a scopo di pesca e per reprimere il contrabbando.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
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