Skip to content

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO – LIBERTÀ DEI MARI E CONTROLLO DEGLI STATI COSTIERI SUI MARI ADIACENTI


l diritto internazionale marittimo è stato oggetto di importanti convenzioni di codificazione:
La Conferenza di Ginevra del 1958 produsse quattro convenzioni sul mare territoriale e zona contigua, sull'alto mare; sulla pesca e conservazione delle risorse biologiche marine e sulla piattaforma continentale.
La Conferenza dell’Onu sul diritto del mare (1974-1982) ha dato vita alla fondamentale Convenzione di Montego Bay del 1982 entrata in vigore nel 1994: modifica sostanzialmente il regime delle risorse sottomarine al di là dei limiti della giurisdizione nazionale. E’ assai sbilanciata a favore dei Paesi in sviluppo (stabilisce le zone costiere esclusive) e sostituisce tra gli Stati contraenti le quattro Convenzioni di Ginevra, già superate prima del 1982, riproducendo largamente il diritto consuetudinario in materia. Gli USA, Israele e Iran non hanno ratificato.
PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ DEI MARI: Lo Stato non può impedire né intralciare l’utilizzazione degli spazi marini da parte di altri Stati. LIMITE: la sua libertà non può limitare la libertà altrui di sfruttamento e movimento (navigazione, pesca, ecc.).
PRINCIPIO DI CONTROLLO DEI MARI ADIACENTI: affermatosi in contrapposizione al precedente. E’ la pretesa di assicurarsi l’uso esclusivo delle acque di fronte alle proprie coste, con il potere di esercitare un controllo sulle navi straniere che vi navigano a scopo di pesca e per reprimere il contrabbando.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.