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TRATTAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI


IMMUNITÀ DEI FUNZIONARI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: Non esistono particolari norme consuetudinarie che impongono agli Stati di concedere immunità ai funzionari delle organizzazioni internazionali. Obblighi in tal senso possono derivare solo da convenzioni: l’accordo istitutivo dell’organizzazione, accordi successivi con gli Stati membri, con Stati terzi, e in particolare con lo Stato in cui è stata istituita la sede. Sempre per via convenzionale vengono regolate le immunità dei rappresentanti degli Stati presso le organizzazioni. L’organizzazione può sempre rinunciare all’immunità.
Come già detto, lo Stato, nell’ambito della consuetudine sul trattamento degli stranieri, è tenuto a proteggere il funzionario che opera nel suo territorio, con misure preventive e repressive, idonee ed efficaci. La violazione dell’obbligo dà vita alla protezione diplomatica da parte dello Stato del funzionario. Lo stesso avviene in parte anche per i rappresentanti delle organizzazioni internazionali.
Si può dire che un obbligo di protezione diplomatica sorge per l’organizzazione internazionale nei confronti dello Stato territoriale, solo per quanto riguarda i danni arrecati ad essa (protezione funzionale) e non quelli arrecati all’individuo in quanto tale. Lo Stato invece agisce in protezione diplomatica per la totalità dei danni. L’estensione analogica tra le due situazioni si ferma ai danni funzionali, perché, nel caso dei danni personali, il legame tra Stato e funzionario è costituito dalla cittadinanza, aspetto che non esiste nel rapporto tra funzionario e organizzazione, tra i quali c’è solo un rapporto di impiego.
Al contrario, la Corte Internazionale di Giustizia ammise l’azione di protezione diplomatica dell’Onu per la totalità dei danni.
IMMUNITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE: E’ ormai norma consuetudinaria, confermata da numerose convenzioni, l’applicazione dell’immunità dalla giurisdizione civile, per interpretazione estensiva con la situazione degli Stati, anche alle organizzazioni internazionali.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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