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ELEMENTI CONTROVERSI: LA COLPA E IL DANNO


Varie gradazioni di colpa. Si possono configurare tre tipi di responsabilità:
1) Responsabilità per colpa. Si ha quando l’autore dell’illecito lo abbia commesso intenzionalmente (dolo), o almeno con negligenza, trascurando di adottare le misure necessarie per impedire l'evento dannoso.
2) Responsabilità oggettiva relativa. Si ha per il solo compimento dell’illecito, ma l’autore per sottrarsi dalla responsabilità può invocare una causa esterna che ha reso impossibile il rispetto della norma (forza maggiore, impossibilità alla prestazione) con inversione dell’onere della prova.
3) Responsabilità oggettiva assoluta. Si ha per comportamento contrario ad una norma giuridica che non ammette alcuna causa di giustificazione. E’ legata ad attività pericolose o socialmente dannose per le quali spesso è prevista un’assicurazione.
Nel diritto internazionale, inizialmente la responsabilità dello Stato venne modellata sulla colpa, per cui si richiedeva che il comportamento dell’organo statale fosse intenzionale o frutto di negligenza. Solo all’inizio del secolo scorso si abbracciò la natura oggettiva relativa della responsabilità internazionale.
La gradazione della responsabilità risulta dalla tipologia specifica delle norme violate. Così, l’inosservanza delle norme a protezione degli stranieri dà luogo a responsabilità per colpa, per la scarsa diligenza usata nella protezione. Invece, la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali ipotizza casi di responsabilità assoluta per i danni causati sulla Terra o agli aeromobili in volo, mentre prevede il regime della responsabilità per colpa per i danni causati ad altri oggetti spaziali.
Per tutti gli altri casi (responsabilità residuale), la regola generale è quella della responsabilità oggettiva relativa, in base alla quale lo Stato risponde di qualsiasi violazione del diritto internazionale da parte dei suoi organi, purché non dimostri l’impossibilità assoluta, non da lui provocata, di osservare l’obbligo.
Il Progetto non menziona il problema della colpa, ma si può dire che sia accettato il regime della responsabilità oggettiva relativa. Infatti, l’art. 2 non parla della colpa come elemento dell’illecito internazionale e l’art. 23 considera la forza maggiore, e l’impossibilità alla prestazione che ne deriva, purché non dovuta all’autore della violazione, come causa di esclusione dell’illiceità.
Per quanto riguarda il danno, sia morale che materiale, come elemento essenziale dell’illecito e come lesione di un interesse diretto e concreto dello Stato colpito, la Commissione di diritto internazionale ha adottato una posizione negativa, poiché oggi esistono norme a tutela dei diritti umani, sull’autodeterminazione dei popoli, sul divieto dell’uso della forza, la cui inosservanza da sola basta a generare l’illecito, indipendentemente dall’aver provocato un danno.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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