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MEZZI DIPLOMATICI DI RISOLUZIONE CONTROVERSIE


Obbligo di risoluzione pacifica delle controversie ex art 2.3 Carta ONU.
Tali mezzi, a differenza di quelli giurisdizionali, tendono esclusivamente a facilitare la soluzione delle controversie. Essi, quindi, non hanno carattere vincolante per le parti e loro oggetto non è tanto la determinazione degli aspetti giuridici della questione, del torto e della ragione, quanto il compromesso tra le opposte pretese.
Tra i mezzi di soluzione diplomatica delle controversie citiamo:
- negoziato: mezzo più semplice e immediato, avviene tra le parti medesime;
- buoni uffici e mediazione: intervento nella controversia di uno Stato terzo, di un organo di uno Stato, di un’organizzazione internazionale, con l’intento di convincere le parti a negoziare (buoni uffici) o con la partecipazione attiva del terzo alle trattative (mediazione);
- commissione di conciliazione: è la forma diplomatica di soluzione delle controversie più evoluta, che più si avvicina all’arbitrato. Le Commissioni, come i tribunali arbitrali, possono essere costituite su base permanente o occasionale. Sono composte da individui e non da Stati, esaminano la controversia e formulano una proposta di soluzione che le parti sono libere di accettare o meno.
- commissione d’inchiesta: a differenza delle precedenti, ha solo il compito di accertare, in modo non vincolante, i fatti.
- conciliazione obbligatoria: di solito prevista come alternativa al ricorso all’arbitrato soprattutto nelle convenzioni multilaterali aperte. Sempre più spesso il ricorso alla conciliazione è obbligatorio, con la possibilità per uno degli Stati contraenti di dare avvio unilateralmente alla procedura conciliativa. Ad esempio, Vienna 1969 e Montego Bay prevedono procedure obbligatorie di conciliazione, se le parti non scelgono un altro mezzo di soluzione della controversia.
- forme atipiche: forme miste, create appositamente per singole controversie, che fondono aspetti dei mezzi diplomatici non vincolanti e arbitrati.
- conciliazione delle organizzazioni internazionali: si svolge nel quadro istituzionale dell’organizzazione, con organi previsti dallo Statuto. Non ha carattere vincolante e le procedure devono conformarsi alle regole statutarie proprie dell’organizzazione.
Infine, di particolare importanza è la funzione conciliativa in seno alle Nazioni Unite. Alla soluzione pacifica delle controversie, da parte del Consiglio di Sicurezza, è dedicato il cap. VI (artt. 33-38) della Carta dell’Onu. I vari momenti della procedura sono i seguenti:
- l’art. 34 assegna un potere d’inchiesta al Consiglio, che può esercitarlo direttamente o, più spesso, attraverso un organo creato ad hoc, come, ad esempio, una Commissione d’inchiesta composta da membri del Consiglio e da funzionari Onu.
- gli artt. 33 e 36 attribuiscono al Consiglio una facoltà di sollecito alle parti, affinché facciano ricorso a mezzi, procedimenti e mezzi elencati (inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ecc.). L’art. 33 prevede un generico invito del Consiglio, mentre l’art. 36 prevede che l’organo indichi quale specifico procedimento sia più appropriato nella fattispecie in esame. Il Consiglio può anche, con una risoluzione, predisporre il procedimento stesso, dando vita a Commissioni di conciliazione o mediazione, che operano sotto il diretto controllo del Consiglio. Il tutto, comunque, si risolve in un mero potere di raccomandazione.
- L’art. 37, poi, inserisce nella funzione conciliativa del Consiglio il potere di raccomandare termini di regolamento, ossia di suggerire alle parti come risolvere la controversia nel merito. Questo potere presuppone che le parti stesse, o una di esse, portino la questione all’esame del Consiglio e presuppone anche l’accertata impossibilità di raggiungere un’intesa attraverso i mezzi elencati dall’art. 33 e 36. Tuttavia, nella prassi la materia è orientata alla più ampia libertà esercitata dal Consiglio, che può intervenire senza incontrare alcuna opposizione da parte degli Stati interessati, senza sollecito esterno e senza preoccuparsi se siano state esperite altre procedure di conciliazione fissate dall’art. 33 e anche in fasi iniziali della controversia.
In ambito Onu (art. 14 della Carta) è anche prevista una funzione conciliativa dell’Assemblea Generale, che può raccomandare misure per il regolamento pacifico di ogni situazione ritenuta a rischio per il benessere generale e per le relazioni amichevoli tra le Nazioni. Per quest’intervento non sono previste particolari norme procedurali, con l’unico limite, in base al quale l’Assemblea non può intervenire in questioni di cui si stia occupando già il Consiglio.
Nell’Onu, vi sono poi le iniziative di mediazione del Segretario Generale, per la soluzione diplomatica di crisi internazionali. Diverso il caso in cui egli, come organo esecutivo dell’Onu, agisce, invece, su autorizzazione del Consiglio o dell’Assemblea.
A quella dell’Onu si affianca la funzione conciliativa delle organizzazioni regionali (Nato, Oua, ecc.). L’art. 52 della Carta prevede che esse compiano ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie locali, prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza. La norma trova conferma nell’ambito dei vari Statuti.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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