Appunti sul testo "l'ONU e la crisi del Golfo" per il Corso di Scienze Internazionali e Istituzioni Europee, tenuto dal prof. Pedrazzi.
L’invasione del Kuwait del 1990 e le misure del Consiglio di sicurezza non implicanti l’uso della forza.
L'Onu e la crisi del Golfo
di Alice Lavinia Oppizzi
Appunti sul testo "l'ONU e la crisi del Golfo" per il Corso di Scienze
Internazionali e Istituzioni Europee, tenuto dal prof. Pedrazzi.
L’invasione del Kuwait del 1990 e le misure del Consiglio di sicurezza non
implicanti l’uso della forza.
Università: Università degli Studi di Milano
Facoltà: Scienze Politiche
Esame: Organizzazione Internazionale
Docente: Pedrazzi
Titolo del libro: L'Onu e la crisi del Golfo
Autore del libro: Ugo Villani1. La crisi del Golfo
La crisi del Golfo persico ha inizio il 2 agosto 1990 con la massiccia invasione del Kuwait da parte delle
truppe irachene. L’8 agosto il governo iracheno proclama l’annessione del Kuwait che viene considerata
ormai come la 19° provincia dell’Iraq.
L’invasione del Kuwait fu motivata dall’Iraq sulla base di argomenti legati
- alla stessa nascita del Kuwait quale stato indipendente: l’Iraq sostenne che sin dall’acquisto
dell’indipendenza nel 1961 il Kuwait ne aveva chiesto l’annessione quale parte integrante del territorio, o
quanto meno una revisione dei confini
- a vicende successive concernenti il prezzo del petrolio: il governo iracheno accusava il Kuwait (e gli
Emirati Arabi Uniti) di inondare il mercato mondiale con un eccesso di produzione di petrolio superiore alle
quote assegnate dall’OPEC
- questa politica avrebbe danneggiato l’Iraq privandolo di una ingente parte delle sue entrate necessarie per
il forte indebitamento esterodovuto anche alla lunga guerra con l’Iran (secondo l’Iraq le decisioni del
Kuwait in materia
petrolifera facevano parte di un complotto coordinato con gli USA)
Nel dibattito, il 2 agosto 1990, svoltosi davanti al Consiglio di sicurezza l’Iraq sostenne anche di avere
inviato le proprie truppe su richiesta di un nuovo governo kuwaitiano, il quale avrebbe deposto il
precedente, e al fine di ristabilire l’ordine
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
L'Onu e la crisi del Golfo 2. Il divieto dell’uso della forza
L’insediamento di un nuovo governo kuwaitiano non trova alcun riscontro ed è anche smentita
l’affermazione che concerne l’immediato ritiro delle truppe irachene.
Bisogna anche ricordare per quanto riguarda la revisione dei confini che tra i due stati era stato concluso a
Bagdad nel 1963 un accordo nel quale si affermava che la Repubblica dell’Iraq riconosce l’indipendenza e
la piena sovranità dello Stato del Kuwait, delimitato nella maniera che si trova indicata nella lettera del
primo ministro dell’Iraq del 1932 e che è stata accettata dal governatore del Kuwait nello stesso anno
secondo il governo iracheno questo accordo sarebbe invalido per violazione delle norme costituzionali
interne irachene.
Le pretese irachene risultano comunque inidonee a giustificare l’invasione e la successiva annessione del
Kuwait --> l’intervento armato dell’Iraq costituisce, infatti, una palese violazione dell’art. 2 par. 4 della
Carta delle Nazioni Unite (I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o
dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in
qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite) --> divieto estremamente ampio,
riferito non solo all’uso della forza, ma anche alla sua semplice minaccia. L’art. 2 par. 4 della Carta
corrisponde ormai a una norma generale di natura consuetudinaria la quale vincola tutti gli stati a
prescindere dalla loro partecipazione all’Organizzazione. Diverse risoluzioni testimoniano la progressiva
trasformazione di questa norma in una norma di diritto internazionale generale:
- la Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la
cooperazione tra gli stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite (adottata dall’Assemblea generale
nel 1970) --> mentre nell’art. 2 par. 4 della Carta l’obbligo di astenersi alla minaccia o all’uso della forza è
riferito ai soli Stati membri dell’ONU nella Dichiarazione riguarda ogni Stato.
- la Dichiarazione sul rafforzamento dell’efficacia del principio del non ricorso alla minaccia o all’uso della
forza nelle relazioni internazionali (adottata dall’Assemblea generale nel 1987): Il principio del non ricorso
alla forza o alla minaccia della forza nelle relazioni internazionali è universale e si impone a tutti gli stati. --
> risulta con chiarezza che il divieto della minaccia o dell’uso della forza è configurato ormai come un
principio del diritto internazionale generale, anche se l’Assemblea generale è priva, di regola, del potere di
adottare atti giuridicamente obbligatori --> ma tra gli stati membri dell’ONU esiste una diffusa opinio iuris
circa l’esistenza dei principi riconosciuti in queste dichiarazione come vigenti.
- Nella sentenza del 1986 “Nicaragua c. USA” la Corte internazionale di giustizia rilevò che entrambe le
parti della controversia erano d’accordo nel considerare che i principi relativi all’uso della forza che
figurano nella Carta delle Nazioni Unite corrispondono a quelli che si ritrovano nel diritto internazionale
consuetudinario.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
L'Onu e la crisi del Golfo 3. L’obbligo di soluzione pacifica delle controversie
Gli argomenti addotti dall’Iraq a giustificazione del proprio intervento militare in Kuwait non solo non
trovano alcuna base in presunte eccezioni alla regola del divieto della minaccia o dell’uso della forza, ma
anzi erano esplicitamente contraddetti in alcune risoluzioni dell’Assemblea generale.
La Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli aggiunge:
Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza per violare le frontiere
internazionali di un altro stato o come mezzo di regolamento delle controversie internazionali, comprese le
controversie territoriali e le questioni relative alle frontiere degli Stati. --> l’esistenza di una controversia
confinaria tra l’Iraq e il Kuwait quindi non avrebbe potuto in alcun modo giustificare un’azione militare
volta ad attuare le pretese vantate dall’Iraq.
L’esistenza di una controversia internazionale determina invece l’obbligo per gli Stati parte di ricercare una
soluzione pacifica, come dichiara l’art.2 par.3 della Carta: I Membri devono risolvere le loro controversie
internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non
siano messe in pericolo. --> anche questo obbligo si è progressivamente trasformato in un obbligo del diritto
internazionale consuetudinario. Ne sono prova le numerose dichiarazioni adottate dall’Assemblea generale
nelle quali l’obbligo di ricercare una soluzione pacifica delle controversie è riferito a tutti gli stati e non solo
ai membri delle Nazioni Unite:
- la Dichiarazione di Manila sul regolamento pacifico delle controversie internazionali del 1982 dichiara che
gli Stati parti di una controversia devono impiegare esclusivamente mezzi pacifici.
- in termini analoghi si esprime anche la Dichiarazione sul rafforzamento dell’efficacia del principio
dell’astensione al ricorso alla minaccia o all’uso della forza nelle relazioni internazionali
- anche la Corte internazionale di giustizia nel 1986 nella sentenza “Nicaragua c. USA” si esprime in questi
termini
L’esistenza di una controversia tra Iraq q Kuwait avrebbe dunque comportato l’impiego si procedimenti di
regolamento, scelti consensualmente tra le parti o eventualmente contemplati dalle parti e in ultima analisi il
deferimento della controversia agli organi competenti dell’ONU --> in verità negoziati tra le parti erano in
corso e un incontro ad alto livello si era svolto solo ventiquattro ore prima dell’attacco iracheno.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
L'Onu e la crisi del Golfo 4. La risoluzione n. 660 del 2 agosto 1990 sull’invasione del Kuwait
Il Consiglio di sicurezza riuscì ad adottare lo stesso 2 agosto 1990 una prima risoluzione --> la risoluzione n.
660, approvata con 14 voti favorevoli (Yemen non partecipa alla votazione), che costituisce il punto di
riferimento essenziale di tutte le risoluzioni successive.
Il Consiglio di sicurezza:
costatando che esiste una violazione della pace e della sicurezza internazionale nel caso dell’invasione
irachena del Kuwait,
agendo ai sensi degli articoli 39 e 40 della carta delle Nazioni Unite
- condanna l’invasione irachena del Kuwait
- esige che l’Iraq ritiri immediatamente e senza condizioni tutte le sue truppe
- chiede che l’Iraq e il Kuwait inizino immediatamente intensi negoziati per regolare le loro divergenze e
sostiene tutti gli sforzi a tal fine, in particolare quelli della Lega degli Stati Arabi
Il Consiglio di sicurezza accerta anzitutto che l’invasione irachena del Kuwait costituisce una violazione
della pace e della sicurezza internazionale, tale accertamento è effettuato in base all’art. 39 della Carta -->
l’accertamento da parte del Consiglio di sicurezza rappresenta la condizione necessaria affinché lo stesso
Consiglio possa impiegare i mezzi a sua disposizione ritenuti adeguati per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza internazionale.
L’invasione del Kuwait, alla luce dei successivi sviluppi della situazione appare un tipico esempio della
forma più grave di violazione del divieto dell’uso della forza consistente nell’aggressione --> quest’ultima è
stata definita, con risoluzione n.3314 del 1974, dall’Assemblea generale: L’aggressione è l’impiego della
forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un
altro Stato, o in ogni altra maniera incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite. Viene considerato come
atto di aggressione anche: L’invasione o l’attacco del territorio di uno stato da parte delle forze armate di un
altro stato, o ogni occupazione militare, anche temporanea, risultante di una tale invasione o da un tale
attacco, o ogni annessione mediante l’impiego della forza del territorio o di una parte del territorio di un
altro stato.
Una condanna all’aggressione irachena venne pure dal Consiglio di cooperazione del Golfo e dal
Parlamento europeo.
Sotto il profilo della responsabilità conseguente all’aggressione occorre ricordare che, secondo
l’impostazione della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite (che risultava all’epoca dei
fatti), l’aggressione si configurava come un crimine internazionale --> in particolare l’art. 19 del Progetto di
articoli sulla responsabilità degli stati distingueva gli illeciti internazionali in crimini e delitti --> la
distinzione terminologica tra delitto e crimine è venuta meno, permane la categoria dei più gravi illeciti che
violano norme imperative del diritto internazionale e comportano un regime aggravato di responsabilità.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
L'Onu e la crisi del Golfo 5. Gli effetti della risoluzione n. 660 e l’obbligo dell’Iraq di ritirarsi
dal Kuwait
Il Consiglio di sicurezza, nella risoluzione n. 660, dichiarava di agire, oltre che in base all’art. 39, anche ai
sensi dell’art.40, il quale abilita lo stesso Consiglio ad adottare misure di carattere provvisorio: Al fine di
prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di
decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure
provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i
diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il
mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.
La richiesta di ristabilire lo status quo ante, mediante l’immediato e incondizionato ritiro delle forze
irachene, lasci infatti impregiudicato il regolamento delle questioni confinarie tra i due Stati --> tale
riferimento corrisponde a una opportuna gradualità di intervento del Consiglio di sicurezza, prima di
impiegare le misure coercitive cerca di provocare un ritiro spontaneo delle trippe di invasione irachene.
Il richiamo all’art. 40 solleva un problema relativo all’efficacia giuridica della risoluzione n. 660 --> si tratta
infatti di stabilire se essa sia una raccomandazione, e come tale sprovvista di effetti giuridici, o una
decisione che gli Stati membri destinatari della stessa hanno l’obbligo giuridico di eseguire. Considerare
questa risoluzione come una raccomandazione sembra essere in contrasto con la volontà del Consiglio che si
è espresso con le seguenti parole: Esige che l’Iraq ritiri immediatamente e senza condizioni tutte le sue forze
militari. Inoltre è possibile ritenere che la risoluzione n. 660 comportasse l’obbligo giuridico per l’Iraq di
ritirarsi dal Kuwait --> tale obbligo discende dall’accertamento operato dal Consiglio di sicurezza di una
violazione della pace effettuata dall’Iraq: sembra che tale accertamento implichi di per sé la necessità di
cessare la violazione.
L’applicazione di questi concetti nel caso dell’invasione del Kuwait porta correttamente a concludere che la
stessa norma internazionale che vieta l’uso della forza imponga il ritiro dal territorio occupato con la forza; e
quindi che l’accertamento del Consiglio di sicurezza della violazione di questa norma comporta
automaticamente l’obbligo di ritirare le truppe irachene dal Kuwait.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
L'Onu e la crisi del Golfo 6. La risoluzione n. 661 del 6 agosto contiene misure contro l’Iraq.
Il suo carattere obbligatorio
Dopo la risoluzione n. 660, il Consiglio di sicurezza, di fronte alla persistente occupazione del Kuwait e alla
decisione dell’Iraq di annettere il territorio di tale stato adottò ben altre dieci risoluzioni prima di autorizzare
il ricorso alla forza.
La risoluzione n. 661 del 6 agosto 1990 stabilisce un complesso articolato di sanzioni dirette a isolare l’Iraq
e a indurlo a lasciare il territorio Kuwaitiano:
Il Consiglio di sicurezza,
- costata che l’Iraq non si è sino ad ora conformato alla risoluzione n. 660 e ha usurpato l’autorità del
governo legittimo del Kuwait
- decide che tutti gli stati vieteranno:
l’importazione di tutte le materie prime e dei prodotti provenienti dall’Iraq o dal Kuwait esportati da lati
paesi in data successiva a quella della presente risoluzione
ogni attività svolta dai loro cittadini o nel territorio che promuova l’esportazione o il trasporto via mare di
qualsiasi materia prima o prodotto proveniente dall’Iraq o dal Kuwait
la vendita o la fornitura da parte dei loro cittadini, o dal territorio, di qualsiasi materia prima o prodotto,
comprese armi o qualsiasi altra attrezzatura militare proveniente o meno dal loro territorio, ad esclusione di
forniture rigorosamente destinate a scopi medici e, in circostanze umanitarie, di derrate alimentari
- decide che tutti gli Stati non forniranno al governo dell’Iraq o a qualsiasi impresa commerciale, industriale
o di pubblica utilità in Iraq o in Kuwait, fondi o ogni altra risorsa finanziaria
- invita tutti gli Stati, compresi gli Stati non membri delle Nazioni Unite, ad agire in rigorosa conformità con
le disposizioni della presente risoluzione nonostante ogni contratto stipulato o licenza concessa prima della
data della presente risoluzione.
- decide di istituire un Comitato del Consiglio di sicurezza costituito da tutti i membri del Consiglio,
incaricato di svolgere i seguenti compiti e di fare rapporto, formulare osservazioni e raccomandazioni:
esaminare i rapporti presentati dal Segretario generale
raccogliere da tutti gli Stati ulteriori informazioni concernenti le misure da essi adottate per dare attuazione
alle disposizioni della risoluzione
- invita tutti gli stati a cooperare con il Comitato
- chiede al Segretario generale di fornire tutta l’assistenza necessaria al Comitato
- decide che nulla nella presente risoluzione vieterà che sia fornita assistenza al governo legittimo del
Kuwait e invita tutti gli Stati:
ad adottare adeguate misure per proteggere i beni del legittimo governo del Kuwait e i suoi enti
a non riconoscere qualsiasi regime istituito dalla potenza di occupazione
La successiva risoluzione n. 666 del 13 settembre 1990 prevedeva criteri e istruzioni per l’accertamento di
esigenze umanitarie, tali da giustificare una deroga all’embargo.
La risoluzione n. 661 presenta diversi motivi di interesse:
- conferma la volontà del consiglio di considerare giuridicamente obbligatoria la richiesta rivolta all’Iraq di
ritirarsi immediatamente e senza condizioni dal Kuwait
- costituisce un esempio importante di applicazione dell’art. 41 della Carta che dispone: Il Consiglio di
Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
L'Onu e la crisi del Golfo per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure.
Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle
comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio e altre, e la rottura delle relazioni
diplomatiche. --> esso abilita il Consiglio di sicurezza ad adottare decisioni, atti che gli Stati membri sono
obbligati a eseguire ai sensi dell’art. 25 della Carta: I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e
di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto
Quanto alla natura delle misure decise, esse rappresentano un’interruzione pressoché totale delle relazioni
economiche --> dall’embargo sono escluse solo le forniture destinate a scopi medici e, in circostanze
umanitarie, di derrate alimentari.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
L'Onu e la crisi del Golfo 7. Gli effetti della risoluzione nei riguardi degli Stati non membri
dell’ONU
Un altro profilo della risoluzione n. 661 concerne il riferimento a tutti gli Stati --> riferimento che va inteso
nel senso che il Consiglio invita anche gli Stati non membri delle Nazioni Unite ad agire in rigorosa
conformità con le disposizioni della risoluzione. Anche in precedenti occasioni il Consiglio di sicurezza,
adottando delle decisioni, ne ha richiesto l’applicazione pure agli Stati estranei alle Nazioni Unite.
L’art. 2 par. 6 riguarda la posizione degli Stati estranei alle Nazioni Unite: L'Organizzazione deve fare in
modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi, per
quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Comunque nei confronti di Stati non membri delle Nazioni Unite, anche la risoluzione n.661 non poteva
produrre effetti obbligatori, ma poteva valere solo come raccomandazione.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
L'Onu e la crisi del Golfo 8. Il riferimento al diritto di autotutela
Nella risoluzione è contenuta un’affermazione del diritto di autotutela individuale o collettiva in risposta
all’attacco armato dell’Iraq contro il Kuwait, in conformità con l’art. 51 della Carta che dichiara: Nessuna
disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso
che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di
Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Nel contesto della risoluzione n. 661 il richiamo al diritto di autotutela individuale e collettiva presenta
qualche problema interpretativo --> la riaffermazione del diritto di autotutela ai sensi dell’art. 51 non può
intendersi come implicante il ricorso a misure di forza unilaterali per liberare il Kuwait.
L’intento del Consiglio di sicurezza era quello di ribadire che l’attacco al Kuwait rientrava nell’astratta
fattispecie dell’art. 51, non escludendo così la possibilità di un futuro ricorso all’autotutela, anche armata,
qualora le misure del Consiglio stesso si fossero rivelate insufficienti ad assicurare il ritiro delle truppe
irachene.
Il richiamo all’art. 51 può avere l’ulteriore scopo di legittimare ex post le sanzioni economiche che erano già
state adottate da alcuni Stati e organizzazioni come la dichiarazione del Comitato politico dei paesi membri
della Comunità europea:
La Comunità e i suoi stati membri hanno deciso di adottare le seguenti sanzioni:
- embargo sull’importazione di petrolio dall’Iraq e dal Kuwait
- congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri
- embargo sulle vendite di armi di altro materiale militare all’Iraq
- sospensione di ogni cooperazione nel campo militare con l’Iraq
- sospensione della cooperazione tecnica e scientifica con l’Iraq
- sospensione dell’applicazione all’Iraq del sistema si preferenze generalizzate
In esecuzione di tale dichiarazione l’Italia emanò un decreto legge contenente misure urgenti relative ai beni
della Repubblica dell’Iraq.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
L'Onu e la crisi del Golfo 9. La risoluzione n. 662 del 9 agosto sull’annessione del Kuwait
L’8 agosto 1990 il Consiglio del Comando rivoluzionario iracheno, organo supremo dell’Iraq, proclamava
l’annessione del Kuwait e il 28 agosto trasformava il territorio kuwaitiano nella propria 19° provincia.
Il Consiglio di sicurezza, adottò il 9 agosto, all’unanimità, la risoluzione n. 662, diretta a disconoscere la
suddetta annessione:
Il Consiglio di sicurezza,
- decide che l’annessione del Kuwait da parte dell’Iraq non ha alcuna validità giuridica e va considerata
nulla e non avvenuta
- chiede a tutti gli stati, organizzazioni internazionali ed istituti specializzati si non riconoscere tale
annessione e di astenersi da ogni azione o contatto che potrebbero essere interpretati come un
riconoscimento implicito dell’annessione
- esige che l’Iraq revochi le sue misure intese ad annettere il Kuwait
La dichiarazione dell’annessione del Kuwait come nulla e non avvenuta e la richiesta di non riconoscere tale
annessione corrispondono a una prassi constante dell’ONU intesa a disconoscere gli acquisti territoriali
realizzati mediante l’uso della forza.
L’origine della prassi del non riconoscimento di acquisti territoriali realizzati con la forza risale alla celebre
dichiarazione inviata nel 1932 dal Segretario di Stato USA Stimson al Giappone e alla Cina in occasione
dell’invasione e occupazione della Manciuria da parte del Giappone --> alla dichiarazione seguì una
risoluzione di analogo contenuto dell’Assemblea della Società delle Nazioni.
Il principio del non riconoscimento degli acquisti territoriali ottenuti con l’uso della forza è stato
solennemente affermato in importati dichiarazioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite:
- Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la
cooperazione tra gli stati del 1970
- Definizione dell’aggressione del 1974
- Dichiarazione sul rafforzamento dell’efficacia del principio del non ricorso alla minaccia o all’uso della
forza del 1987
L’invalidità internazionale e il conseguente disconoscimento di situazioni venute a crearsi grazie all’uso
della forza armata sono stati affermati non solo riguardo all’acquisto di territori, ma anche rispetto alla
proclamazione di uno stato (es. Repubblica di Cipro settentrionale nata in virtù dell’intervento turco).
La risoluzione n. 662 del Consiglio di sicurezza relativa alla proclamata annessione del Kuwait da parte
dell’Iraq non va considerata come una semplice raccomandazione, ma come una decisione vincolante nei
confronti degli stati membri --> la richiesta di disconoscimento in essa contenuta ben può inquadrarsi tra le
misure che il Consiglio può decidere ai sensi dell’art. 41.
Va notato che quando l’annessione di un territorio sia avvenuta mediante l’uso della forza armata, in
violazione del principio che vieta tale uso, l’obbligo degli Stati di non riconoscere tale annessione sussiste
già ai sensi di una norma di diritto internazionale generale, a prescindere quindi da una espressa richiesta in
tal senso del Consiglio di sicurezza.
I provvedimenti adottati automaticamente da vari Stati ancor prima della risoluzione n. 662, diretti a vietare
atti di disposizione e transazioni relativi a beni del Kuwait, sono in linea con la predetta norma generale sul
disconoscimento degli acquisti territoriali ottenuti con l’uso della forza.
Alla risoluzione n. 662 si collega la n. 664 del 18 agosto, con la quale il Consiglio di sicurezza ribadiva la
nullità dell’annessione del Kuwait ed esigeva che l’Iraq revocasse l’ordine di chiudere le missioni
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
L'Onu e la crisi del Golfo diplomatiche e consolari in Kuwait.
Alice Lavinia Oppizzi Sezione Appunti
L'Onu e la crisi del Golfo