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Le restituzioni e le riparazioni dovute dall’Iraq

Le restituzioni e le riparazioni dovute dall’Iraq


La sezione D si occupa della restituzione dei beni kuwaitiani di cui l’Iraq si sia impossessato. La sezione E afferma il principio secondo il quale l’Iraq è responsabile dei danni (compreso quello ambientale) a Stati, cittadini o società straniere derivanti direttamente dall’invasione o dall’occupazione illecite del Kuwait; essa prevede l’istituzione di procedimenti per l’accertamento e la liquidazione dei danni, incentrati su due organi, la Commissione e il Fondo.
La commissione e il Fondo sono stati costituiti dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione n. 692 del 1991. La Commissione decide sui reclami presentati da organizzazioni, da Stati e da ogni persona fisica o società; essa è diretta da un Consiglio di amministrazione composto da quindici membri in rappresentanza dei corrispondenti membri in carica al Consiglio di sicurezza.
I problemi maggiori riguardavano il finanziamento del Fondo destinato a fornire le ingenti somme necessarie al risarcimento dei danni.
Con la risoluzione n. 705 del 1991 il Consiglio di sicurezza ha stabilito che il contributo finanziario iracheno non superi il 30% del valore annuo delle proprie esportazioni di petrolio.
Successivamente con la risoluzione n. 706 il Consiglio di sicurezza ha autorizzato le esportazioni di petrolio dall’Iraq, in deroga al regime delle sanzioni, al fine di consentire all’Iraq di effettuare i necessari versamenti al Fondo --> il sistema non ha funzionato in maniera soddisfacente a causa dell’ostruzionismo del governo iracheno.
Con la successiva risoluzione n. 778 del 1992 il Consiglio di sicurezza ha deciso che gli stati dove si trovino fondi del governo iracheno, quali corrispettivi della vendita di petrolio, ne versino una parte per finanziare il Fondo.
La sezione E solleva seri dubbi di legittimità --> il Consiglio di sicurezza assume un ruolo quasi giudiziario decidendo circa l’esistenza del diritto al risarcimento e l’entità dello stesso. Per quanto ampia sia la discrezionalità del Consiglio di sicurezza nella individuazione delle misure più idonee a mantenere la pace e la sicurezza internazionale, essa non può estendersi alla decisione si controversie internazionali, per le quali il Consiglio di sicurezza dispone solo del potere di raccomandazione.
Con particolare riguardo alla questione delle riparazioni va poi ricordato che essa rientra fra le tipiche ipotesi nelle quali ai sensi dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, può istituirsi la giurisdizione della Corte stessa.
La sezione E della risoluzione in esame finisce per attribuire al Consiglio di sicurezza poteri di tipo giudiziario che la Carta dell’ONU non gli riconosce.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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