Revisione aziendale riassunta puntualmente in questi appunti che esaminano tutti i principali temi relativi all'esame. I vari elementi della materia vengono considerati in tutte le componenti che il revisore deve tenere in considerazione.
Revisione aziendale
di Valentina Minerva
Revisione aziendale riassunta puntualmente in questi appunti che esaminano
tutti i principali temi relativi all'esame. I vari elementi della materia vengono
considerati in tutte le componenti che il revisore deve tenere in considerazione.
Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà: Economia
Esame: Revisione aziendale
Docente: Bauer Riccardo1. Cenni storici della revisione aziendale
Forme di controllo e verifica si possono trovare addirittura nella Bibbia.
La prima vera e propria forma di controllo nasce in Gran Bretagna nel 1850, con una legge inglese con la
quale si richiedeva che i conti pubblici fossero visti da persone indipendenti.
Si è sviluppata poi negli USA nel 1929 con la crisi finanziaria. Questa è la data dalla quale si può intendere
che è partita la revisione.
Nel 1933 e 34 la SEC richiede l’obbligatorietà del controllo dei bilanci delle società quotate.
Nel 1945 la revisione si espande in Europa.
Nel 1950 arriva in Italia, dapprima come controllo dei servizi pubblici. Oggi invece è un controllo di tipo
aziendale.
Nel 1970 si sviluppa molto in Italia, soprattutto perché il nostro mercato nazionale inizia a rivolgersi
all’estero.
Nel 1975 in Italia appare la prima legge, il DPR 136/1975, che obbliga le società quotate a revisione, inoltre
vengono emanati i primi principi.
Nel 2010 si passerà ai principi di revisione internazionali.
La revisione è una materia in continuo movimento, che cambia al cambiare dei principi, dei periodi di crisi,
ecc.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 2. Attuale diritto societario italiano
L’attuale diritto societario italiano si basa sul D. Lgs n.6 del 17 gennaio 2003.
Questo è applicabile ai bilanci e agli statuti per modificare le Governance delle imprese.
Le norme di questo decreto erano state anticipate, per quanto riguarda le società quotate, dal Testo Unico
della Finanza – D. Lgs n.58 del 24 febbraio 1998, che ha istituito la separazione del controllo contabile dal
controllo sull’amministrazione dell’impresa.
Il D. Lgs 6/2003 ha modificato tutto il Titolo V del codice civile e i sistemi di amministrazione e di controllo
delle imprese.
Questa modifica è stata necessaria perché l’Italia aveva una situazione molto rigida, con un solo tipo di
controllo, a differenza del resto dell’Europa, che ha un sistema flessibile. E visto che ormai l’Italia è entrata
a far parte dell’UE deve adeguarsi ai metodi utilizzati da questa.
Cambiare il sistema di controllo non significa avere una certezza che da quel momento in poi le imprese
funzioneranno bene, è solo un adeguamento al resto dell’UE.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 3. Nuovi modelli di governance
Questi modelli si applicano per le spa. Le società possono scegliere tra tre modelli:
- MODELLO TRADIZIONALE : prevede la presenza di un’assemblea dei soci, che nomina colui che
approva il bilancio, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e chi deve fare il controllo, che può
essere il collegio sindacale.
- MODELLO MONISTICO (ISPIRATO AL MODELLO INGLESE: prevede l’assemblea, che nomina un
organo di controllo contabile. C’è un unico organo amministrativo, che è il consiglio di amministrazione che
al suo interno è diviso in gestione e controllo. Non c’è un collegio sindacale.
- MODELLO DUALISTICO (ISPIRATO AL MODELLO TEDESCO): prevede l’assemblea, che nomina il
consiglio di sorveglianza, che si occupa del controllo. Questo a sua volta nomina il comitato di gestione, che
si occupa appunto della gestione.
Le imprese italiane per l’85% hanno adottato il sistema tradizionale; il 7-8% ha adottato il modello
monistico, il resto ha adottato il modello dualistico. Quest’ultimo modello è stato scelto in buona parte dagli
istituti di credito, ma questi stanno tornando al modello tradizionale, perché non si sono trovati bene con il
modello dualistico.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 4. Aree del controllo secondo il codice civile
Il codice civile suddivide il controllo in 3 grosse aree, mentre il Testo Unico della Finanza ne prevedeva
due.
Le tre aree sono:
- CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE DELL’IMPRESA
- CONTROLLO DI OSSERVANZA DELLE NORME
- CONTROLLO CONTABILE
Può capitare che questi tre controlli sono fatti dallo stesso soggetto o da soggetti diversi.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 5. Modello tradizionale di governance
SPA CON COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO SOLO DA REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO
REVISORI
L’ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci:
- nomina l’organo amministrativo, che gestisce l’impresa : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- nomina il COLLEGIO SINDACALE interamente composto da Revisori iscritti
- può nominare, sentito il Collegio Sindacale, l’ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE
Nella prassi siccome il controllo contabile è oneroso, il Collegio Sindacale delega questa funzione ad un
altro organismo.
SPA CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO E/O SONO
ASSOGGETTATE AL CONSOLIDATO
L’ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci:
- nomina l’organo amministrativo, che gestisce l’impresa : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- nomina il COLLEGIO SINDACALE interamente o parzialmente composto da Revisori iscritti
- deve nominare, sentito il Collegio Sindacale, per il controllo contabile, solo SOCIETÀ DI REVISIONE
SPA CON COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO ANCHE DA REVISORI NON ISCRITTI NEL
REGISTRO
Ad esempio è composto da un avvocato
L’ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci:
- nomina l’organo amministrativo, che gestisce l’impresa : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- nomina il COLLEGIO SINDACALE parzialmente composto da Revisori iscritti
- deve nominare, sentito il Collegio Sindacale, l’ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE, che può essere
una società di revisione o un singolo professionista.
SRL CON COLLEGIO SINDACALE
L’ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci:
- nomina l’organo amministrativo, che gestisce l’impresa : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- nomina il COLLEGIO SINDACALE interamente composto da Revisori iscritti
- nomina per il controllo contabile, il COLLEGIO SINDACALE
Non hanno l’organo separato, ma il controllo contabile è fatto dal Collegio sindacale, che deve essere
interamente composto da Revisori iscritti.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 6. Modello monistico di governance
Si applica ad ogni spa
L’ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci:
- nomina l’organo amministrativo, che gestisce l’impresa : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, che
nomina al suo interno (salva diversa disposizione statutaria)
- COMITATO DI CONTROLLO : le sue funzioni sono il controllo della contabilità e il controllo
dell’osservanza delle leggi. Svolge le funzioni del Collegio sindacale.
- nomina, sentito il Comitato di Controllo, l’ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE
La differenza con il modello tradizionale è data dal fatto che il Collegio sindacale non c’è e le sue funzioni
sono trasferite all’organo amministrativo, dove le responsabilità sono degli amministratori.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 7. Modello dualistico di governance
Si applica ad ogni spa
L’ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci:
* nomina CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, che nomina al suo interno
* COMITATO DI GESTIONE : gestisce l’impresa.
Il Consiglio di Sorveglianza deve controllare questa gestione, e risponde
- della culpa eligendo
- della culpa in vigilando
Il Consiglio di Sorveglianza non può gestire, e ha una posizione delicata, perché se l’impresa va male è
colpa sua, perché ha eletto persone incapaci e/o non ha vigilato bene.
- nomina l’ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE
Anche all’estero il modello dualistico non ha preso molto piede, mentre quello monistico si.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 8. Funzioni di controllo del CONSOB e del ministero di giustizia
Se una società quotata non nomina l’organo che si occupa del controllo contabile, la CONSOB interviene
ricordando alle società che bisogna nominare l’organo. Se questo non avviene lo fa la CONSOB.
In Italia gli organi di controllo Contabile di 1° livello sono:
- Consob per le società quotate
- Banca d’Italia per le banche
- Ministero di Giustizia per le società di revisione
- Islap per le società di assicurazione
Mentre quelli di 2° livello sono:
- Collegio sindacale
- Società di revisione
La CONSOB vuole tutelare il pubblico risparmio, vigila sulle società di revisione per controllarne
l’indipendenza e che siano in grado di svolgere l’attività. Essa può chiedere documentazione o fare verifiche
alle società di revisione.
Può raccomandare i principi di revisione alle società quotate. Questi principi sono emessi dalla
Commissione Nazionale dei principi di revisione dei Dottori Commercialisti, e questi si applicano a tutti i
tipi di società.
La CONSOB on emette principi contabili, può solo raccomandarli, perché questi sono emessi dalla
Commissione Nazionale.
In caso di gravi irregolarità può chiedere alla società di revisione di non avvalersi per due anni del socio che
ha firmato la relazione. Può inoltre vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione per un anno.
Il Ministero di Giustizia può intervenire sul revisore persona singola. Gestisce il Registro dei Revisori
Contabili, che ora è stato delegato ad una commissione specifica dei Dottori Commercialisti.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 9. Controllo contabile per il codice civile
Per il codice civile il controllo contabile è descritto all’articolo 2409 bis e ter.
ART. 2409 – TER - FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE
– Verifica nel corso dell’esercizio e almeno trimestralmente la REGOLARE tenuta della contabilità sociale
e la CORRETTA rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
– Verifica SE il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture
contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano.
– Esprime il suo giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato
Il primo comma indica che la verifica deve avvenire nel corso dell’esercizio, quindi durante l’esercizio, deve
essere periodica e costante e deve essere fatta almeno trimestralmente, perché bisogna avere un’idea di come
sta procedendo la situazione.
La corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione indica che bisogna registrare tutti i fatti di
gestione che hanno un riflesso sull’impresa, e solo i fatti di gestione realmente avvenuti. Se non si verifica
questo, si aprono le ipotesi di non completa registrazione, e quindi contabilità falsa, occulta.
CORRETTO significa che risponde alla rilevazione secondo i principi contabili, che sono:
- corretta registrazione di classificazione delle voci di bilancio
- corretta valutazione
- corretta informativa, bisogna dare delle informazioni nella nota integrativa
Regolare tenuta delle contabilità sociale indica che la contabilità è irregolare quando non è tenuta
periodicamente, non è quindi aggiornata.
Tutto questo deve essere verificato, se è tale, si passa al secondo comma.
Il secondo comma ha per oggetto il bilancio. Se le scritture contabili sono regolari e corrette, allora il
bilancio è fatto correttamente.
Il terzo comma indica che se i fatti descritti dai primi due comma sono verificati, allora il Revisore esprime
un giudizio. Se invece non sono verificati, questo non esprime neanche un giudizio.
Il giudizio può essere:
- positivo, se il bilancio è conforme alle norme (principi contabili);
- negativo, se il bilancio non è conforme alle norme;
- il bilancio è conforme, eccetto per alcune voci;
- esistono incertezze tali che non si può esprimere un giudizio.
PER LE SOCIETÀ QUOTATE SI APPLICANO LE SANZIONI DI CUI AL D.LGS 58/1998
- Art 193 specifica le sanzioni per mancata informazione dei nomi dei responsabili della revisione (se non
comunicati entro 10 gg) dell’incarico con sanzione da € 5.000 a € 500.000
- Se il fatto non costituisce REATO , gli organi di controllo che non comunicano gli incarichi di controllo
presso altre società di cui al Libro V C.C. DECADONO dagli incarichi stessi e sono puniti con sanzione
DOPPIA DELLA RETRIBUZIONE PREVISTA DALL’INCARICO STESSO.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 10. Ruolo di vigilanza dei sindaci
Il ruolo di vigilanza è svolto dai sindaci, secondo l’art. 149 D. Lgs 58/98
- Devono controllare l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, ovvero accertare che la società non
ecceda dall’atto costitutivo.
- Rispetto dei principi di corretta amministrazione. La corretta amministrazione vuol dire gestire
correttamente l’impresa, prendere decisioni economiche corrette (i ricavi devono essere maggiori dei costi).
- Adeguatezza della struttura organizzativa
- Adeguatezza del sistema di controllo interno
- Affidabilità del sistema di controllo interno a rappresentare i fatti di gestione, il sistema deve essere
affidabile.
- Adeguatezza alle disposizioni della controllante per il consolidato
Il ruolo di vigilanza svolto dai sindaci, secondo l’art. 2403 c.c.
- Osservanza della legge e dell’atto costitutivo
- Rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo
concreto funzionamento
- Fa il controllo contabile se previsto come da Art 2409 bis , terzo comma
DIFFERENZE FONDAMENTALI TRA VIGILANZA E VERIFICA
Chi fa la vigilanza ha uno scopo, mentre chi fa la verifica controlla un campione casuale e se le cose non
vanno bene irrora le sanzioni. In caso di non corretta situazione chi vigila cerca di agevolare la situazione,
chi verifica ferma tutto.
ALTRE NORME DI LEGGE IMPORTANTI PER IL CONTROLLO
- D.Lgs 231 – 8.6.2001 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Colpisce le società che venivano soggette a reati amministrativi: queste sono responsabili se non hanno
messo in atto un adeguato sistema di controllo interno per prevenire le frodi.
- L. n. 262 – 28 12 2005 – Legge sulla tutela del risparmio
- D. Lgs n. 139 – 28 6 2005 – Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 11. D.LGS 231 – 8.6.2001 – responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche
E’ detta la Sarbanes Oxley italiana.
- Introduce il principio di responsabilità delle imprese in caso di reati amministrativi, che sono le frodi che le
aziende subiscono.
- La società non risponde se le persone che hanno commesso i reati hanno agito nell’interesse esclusivo
proprio o di terzi. La persona che ha fatto una frode sa che c’è un sistema di controllo interno e l’ha deviato.
In questo caso la società non risponde perché comunque il sistema di cotnrollo è stato creato.
SONO PUNITI I REATI COMMESSI DA:
– persone che rivestono funzioni di amministrazione e direzione della società o di sue filiali
– Persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra
In parole povere da chiunque sia dipendente e non solo, anche i dirigenti.
LA SOCIETÀ NON RISPONDE SE:
- Dispone di MODELLI ORGANIZZATIVI e di GESTIONE atti a prevenire reati del tipo di quello
verificatosi preventivamente posti in atto
- Il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli è stato affidato ad un apposito organo di controllo
della società. La revisione interna ha questo scopo.
- Le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i modelli organizzativi e di
gestione
- Non vi è stata omessa o carente vigilanza di chi doveva vigilare. Risponde se non c’è stata una vigilanza.
- Ovviamente se i modelli non ci sono risponde dei reati avvenuti.
I MODELLI ORGANIZZATIVI DEVONO PREVEDERE:
- Le attività nel cui ambito possono essere commessi reati
- Prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e le decisioni dell’ente in relazione ai
reati da prevenire (i protocolli sono procedure di controllo interno operanti). Bisogna formare il personale
per sapere come funzionano i modelli e avvisare tutti della posizione che la società prende in caso di reato.
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie atte a impedire reati
- Introdurre un sistema di sanzioni per il mancato rispetto delle procedure
I modelli organizzativi e di gestione devono essere preventivamente “ validati” dal Ministero della Giustizia.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 12. L. N. 262 – 28 12 2005 Legge sulla tutela del risparmio
Prevede modifiche alle norme precedenti che riguardano soprattutto:
– L’incarico di revisione (art 159)
– L’incompatibilità e indipendenza dei revisori e le relative responsabilità (art 160)
– La vigilanza sulle società di revisione (art 162)
– L’incremento di 5 volte delle sanzioni precedenti (art 166 – 170 bis)
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 13. D. LGS N. 139 – 28 6 2005 – costituzione dell’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
* Significativa modifica della professione in futuro
* Scompare il Collegio dei Ragionieri e vi è un unico Albo professionale
* L’albo è operativo dal 1 1 2008 e è suddiviso in due sezioni :
– A. con le competenze in materie previste dal comma 3 dell’art 1 - COMMERCIALISTI
– B. con le competenze in materie previste dal comma 4 dell’art 1 – ESPERTI CONTABILI
Si accede all’albo degli esperti contabili con una laurea triennale e un tirocinio presso un esperto contabile.
Mentre si accede all’albo A con la laurea specialistica, un tirocinio triennale e l’esame di ammissione.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 14. Iter per diventare revisori in Italia
- D. Lgs 27 gennaio 1992,n.88 - VIII Direttiva UE rivista nel 2006 da UE ma non ancora introdotta in Italia.
Questa doveva essere riformata nel 2008, ma verrà modificata alla fine del 2009.
- D.P.R. 6 marzo 1998,n.99 - Regolamento per la funzione di revisione contabile
Questo DPR regolamenta la legge di cui sopra.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 15. D. LGS 27 .1.92 N. 88 - persone incaricate del controllo
contabile
Tratta delle persone incaricate del controllo contabile.
- Istituzione del Registro dei revisori contabili
- Iscrizione al Registro, dopo aver superato un esame di Stato e se si ha il domicilio in Italia.
- Ammissione all’esame per diventare revisore
- Materie d’esame previste
- Esoneri previsti
- Altri aspetti
Per essere ammessi all’esame bisogna avere conseguito una laurea triennale in materie economiche,
aziendali o giuridiche. Ci vuole inoltre il tirocinio triennale svolto presso un Revisore Contabile avente per
oggetto solo il controllo dei bilanci d’esercizio e consolidati.
L’esperto contabile non è un titolo professionale (a differenza del commercialista), ma è un titolo di
funzione.
Dopo il tirocinio si deve sostenere l’esame, che consiste in prove scritte e orali per accertare le conoscenze
teoriche e le capacità di applicazione.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 16. Tirocinio per i revisori - DPR N.99
- Registro dei tirocinanti – art. 5
- Domanda di iscrizione – art. 7
- Iscrizione nel registro del tirocinio - art 8
- Durata e contenuto del tirocinio triennale art. 9
- Svolgimento del tirocinio – art. 10
- Sospensione del tirocinio - art.13
- Compiuto tirocinio - art. 14
- ESAME e sue caratteristiche
Il tirocinio parte dal momento in cui è stata ricevuta la domanda dal’Ufficio dei Revisori contabili presso la
sede di Roma.
Il tirocinio deve essere svolto con:
ASSIDUITÀ : non saltuariamente, però è ammesso il part time
DILIGENZA : fatto in maniera tale che si possano capire che tipi di controllo sono stati fatti.
RISERVATEZZA : non si possono raccontare le cose dei clienti.
Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro 60 giorni, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta
e la manda al Ministero. Inoltre deve essere fatta una relazione finale al termine del tirocinio.
Si può sospendere il tirocinio per:
- assolvimento degli obblighi militari
- gravidanza
- malattia che impedisce il tirocinio per 6 mesi
Si è cancellati dal registro dei tirocinanti, se il tirocinante senza giustificato motivo non ha svolto il tirocinio
per 6 mesi. Perde tutto il tirocinio sin dall’inizio. Tutto ciò deve essere comunicato all’Ufficio dei Revisori
Contabili.
Se il tirocinio viene compiuto, viene rilasciato un attestato.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 17. Sospensione e cancellazione del revisore
Sospensione del revisore – ART.39
Per fatti che compromettono l’idoneità del soggetto al corretto svolgimento della funzione.
ESEMPI RELATIVI ALLA PERSONA :
- per grave incapacità tecnica
- per grave incapacità organizzativa
- per mancanza di integrità morale
- per gravi negligenze
ESEMPI DI NON INDIPENDENZA:
- per rapporti di dipendenza tra controllato e controllore ( lavoro dipendente)
- per rapporti di amministratore (entro 3 anni dall’incarico) tra controllato e controllore
- perché il revisore è sottoposto a misure cautelari
- per ogni altro fatto che comprometta l’idoneità
Cancellazione del revisore dal registro – ART.40
- Esclusione del revisore dal Registro
- Impossibilità a continuare a operare
- Sanzioni graduabili con sospensione di due anni prima di una cancellazione
- Sanzioni sempre a titolo personale
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 18. Esame per revisore contabile
- Unica sessione annuale a Roma
- In Gazzetta Ufficiale di novembre sono pubblicate le materie scelte per le 3 prove scritte
- Domanda di ammissione all’esame in carta semplice entro 30 gg. dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto che indice l’esame
- Tirocinio da concludersi entro la data della domanda di ammissione
- Le tre prove scritte sono da superare ognuna con almeno 6 /10
- Ogni prova dura 7 ore
- La prova orale dura circa 45’ e riguarda tutte le materie (incluse quelle dello scritto)
- Si è avvisati dal Ministero solo se si è ammessi all’orale
- Passa circa il 20 % degli iscritti all’esame
Esiste una seconda modalità per fare l’esame, che è quella presso le università.
LE MATERIE PER LE PROVE SCRITTE
- PRIMO GIORNO :MATERIE AZIENDALI - Contabilità generale, analitica e di gestione, bilanci
d’esercizio e consolidati, controllo contabilità
- SECONDO GIORNO : MATERIE GIURIDICHE - Diritto civile - commerciale, fallimentare, tributario,
del lavoro
- TERZO GIORNO : ALTRE MATERIE INERENTI ( Sistemi di informazione ed informatica, economia
politica e aziendale e principi di analisi finanziaria, matematica e statistica )
Tutto ciò solo per quanto inerente il controllo.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 19. Ruolo dei dottori commercialisti
I Dottori Commercialisti oltre alle funzioni degli esperti contabili, possono svolgere tutte le attività che
riguardano la loro area professionale. Queste funzioni sono previste dall’art.1 della legge 139.
Le funzioni di commercialista ed esperto contabile sono incompatibili con le funzioni di:
- notaio
- giornalista professionista
- attività dell’impresa
- mediatore
- assicuratore
- appaltatore
- promotore finanziario
Il tirocinio dei Dottori Commercialisti ha durata triennale, salvo convenzioni con le università, si fa presso il
Dottore Commercialista iscritto all’albo. È valido dalla data della delibera del Consiglio dell’Ordine locale,
che approva la domanda. Non è possibile il part-time. Il numero massimo di tirocinanti per i Dottori
Commercialisti è 2, estendibile ad un massimo di 4, mentre per i Revisori non c’è.
Per i Revisori contabili non è previsto il tirocinio all’estero, mentre per i commercialisti è possibile per un
periodo non superiore a 6 mesi. Ci sono molti controlli sul tirocinio: ogni 6 mesi il tirocinante è chiamato di
fronte all’Ordine.
Il Consiglio dell’Ordine lascia un attestato di avvenuto tirocinio. È prevista una sospensione fino a 18 mesi
ed è il Dottore Commercialista a dover comunicare la cosa. I motivi di cancellazione sono gli stessi del
Revisore, e in più sul commercialista grava il trasferimento di residenza.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 20. Indipendenza del revisore
Se il revisore non è indipendente il suo operato non ha valore.
Le norme di riferimento all’indipendenza sono:
- per le SOCIETÀ QUOTATE : art.160 D. Lgs. N. 58 del 24/2/98, che definisce l’incompatibilità del
revisore ed è stato anche ribadito dalla CONSOB con la legge n.15 185 del 5/10/2005
- Per le SOCIETÀ NON QUOTATE : art.2399 e art. 2409 quinquies che trattano le cause di inesigibilità e
decadenza del revisore.
- PRINCIPIO DI REVISIONE : emesso nel 2004 e che sviluppa ciò che è già presente nel principio di
revisione n.200.
L’indipendenza fa riferimento ai soggetti e all’area di osservanza.
I soggetti sono le società di revisione, per le società quotate, e i revisori iscritti.
Per le società quotate l’art.160 stabilisce che per assicurare l’indipendenza, l’incarico non può essere
conferito a società che si trovano in situazioni di incompatibilità. La CONSOB individuerà i criteri per
stabilire le società che rientrano nella rete della società di revisione.
La rete è data da ogni consociata della società di revisione e da qualsiasi società o soggetto legato al revisore
da una delle due condizioni:
- uso della denominazione comune
- messa in comune d significative riserve professionali e organizzative.
È importante definire la rete perché l’indipendenza si espande anche alle società che fanno parte della rete.
Per sapere se si tratta di un ufficio o di una rete si fa riferimento ai collegamenti personali o al tipo di attività
svolta.
LIMITE : le grosse società di revisione in realtà sono solo 4, quindi il numero delle società a cui rivolgersi è
limitato. Per questo è stato stabilito il principio della ROTAZIONE DELL’INCARICO, ovvero il revisore
non può gestire l’incarico di revisione per troppi anni, per evitare di essere meno indipendenti. La rotazione
per le società quotate si ha per un periodo che non eccede i 6 esercizi sociali, poi non può più essere affidata
allo stesso soggetto. La norma prevede che dopo tre anni si può tornare al precedente revisore.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 21. Caratteristiche dell’indipendenza del revisore
SERVIZI INCOMPATIBILI
- tenuta di libri contabili o servizio di registrazione delle scritture contabili e relazione del bilancio;
- progettazione o realizzazione di sistemi informatici contabili;
- servizi di valutazione e di stimi e emissione di pareri e prove eritate;
- gestione di servizi attuarali;
- gestione esterna di servizi di controllo interno dell’impresa;
- consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale alla stessa impresa alla quale si deve fare la
revisione, e gestione, selezione e formazione del personale;
- intermediazione di titoli, consulenza per investimenti, servizi bancari di investimento;
- società che difende il cliente in giudizio;
- altri servizi e attività di consulenza da verificare nelle singole fattispecie (sarà poi la CONSOB a
regolamentare queste situazioni).
INDIPENDENZA DEI SIGNOLI REVISORI
L’art.160 stabilisce che coloro che hanno preso parte alla revisione della bilancio di una società quotata non
possono esercitare funzioni di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico. Non
possono neanche prestare lavoro autonomo o subordinato. La norma vale anche se si è cessato di essere
socio, amministratore, dipendente, ecc. nei tre anni precedenti.
Secondo il principio di revisione, l’indipendenza deve essere:
- FORMALE : situazione oggettiva mediante la quale si dimostra di essere indipendente.
- SOSTANZIALE : atteggiamento intellettuale indipendente del professionista nel fare la revisione.
COMPENSO – ONORARI NON COMPATIBILI
- sono accordi in base al risultato della revisione : il dipendente della società di revisione non deve percepire
una remunerazione legata alla modalità di revisione e al numero degli incarichi.
- si dipende finanziariamente dai corrispettivi in modo rilevante
- corrispettivi arretrati da incassare
- corrispettivi adeguati e non sottovalutati : non bisogna svendere la revisione facendo degli sconti, se no si
abbatte la qualità.
- controversie legali : in questo caso non si ha indipendenza
- minacce per durata prolungata dell’incarico : anche all’interno dei sei anni c’è una rotazione, l’unico che
rimane è il socio.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 22. Principi generali sull’indipendenza del revisore
– COMPORTAMENTO DEL REVISORE : deve essere corretto, serio, professionale
– OBIETTIVITÀ E INTEGRITÀ INDIPENDENZA : integrità vuol dire una persona corretta, che non da
una cattiva impressione.
– RESPONSABILITÀ
– MINACCE E RISCHI PER L’INDIPENDENZA : le minacce possono riguardare:
– L’interesse personale, si ha quando il revisore si trova in una situazione di conflitto d’interessi. In questo
caso il revisore non può svolgere la sua attività.
– Autorevisione, ovvero revisione di società appartenenti alla rete.
– Esiste un’eccessiva confidenzialità che porta ad un’insufficiente verifica nei confronti del cliente.
SISTEMI DI SALVAGUARDIA
– Ci sono diverse tipologie di salvaguardia che il sistema mette in essere per ridurre i rischi di non
indipendenza.
– Le salvaguardie del cliente
– Le salvaguardie del revisore
– Casi specifici
CIRCOSTANZA SPECIFICHE
– interessi finanziari : attuali o potenziali, diretti o indiretti nella società revisionata. art.2409 quinques.
– relazioni d’affari : tra il revisore e qualsiasi altra persona che potrebbe influenzare la revisione, e la società
e le sue consociate che potrebbero portare a minacce. la consob ha posto una salvaguardia facendo in modo
che la società di revisione non può avere più del 30% del fatturato della società
– rapporti di collaborazione o di dipendenza
– funzioni di direzione o supervisione del cliente
– passaggio nella struttura del revisore : se il soggetto di una società entra nella rette o nella società di
revisione non potrà mai revisionare la società da cui proviene.
– relazioni familiari
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Revisione aziendale 23. Servizi di revisione
Esistono diversi tipi di revisione perché si possono revisionare cose diverse:
- DI BILANCIO
- OPERATIVA, controlla l’efficacia e l’efficienza dei processi produttivi.
- COMPLIANCE O DI CONFORMITA’ A LEGGI/NORME
- RICERCA FRODI
- SU OPERAZIONI SPECIFICHE O ATTESTAZIONI
- SU CONTRATTI, ROYALTIES
Non è detto che le competenze necessarie per fare la revisione contabile vanno bene anche per gli altri tipi di
revisione.
Questi tipi di revisione differiscono perché sono revisioni diverse per rispondere a obiettivi diversi.
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Revisione aziendale 24. Definizione di operational auditing
Si suddivide in:
- OPERATIONAL AUDIT
- MANAGEMENT AUDIT : si concentra sulle qualità del manager
- PERFORMANCE AUDIT : si concentra sul modo
In generale riguarda analisi di efficacia ed efficienza delle attività operative.
EFFICACIA : qualità dei prodotti
EFFICIENZA : si cerca di ridurre i costi mantenendo la qualità.
Ci sono diversi approcci per valutare l’efficacia e l’efficienza, però questi non sono predefiniti, ma variano a
seconda dell’attività. Mentre i benefici dell’attività di revisione vanno solamente a chi ha dato l’incarico.
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Revisione aziendale 25. Pianificazione di un intervento di operational auditing
Bisogna stabilire con il committente:
- lo scopo della revisione;
- i criteri da usare per valutare le asserzioni, ovvero i parametri che indicano se il servizio è efficace ed
efficiente;
- evidenze documentali valide ed appropriate;
- molta creatività;
- stabilire quali sono gli elementi probativi per sapere se si è raggiunto l’obbiettivo.
Definire i criteri non è facile, devono essere stabiliti con il cliente e si basano su diverse idee, inoltre:
- Richiede molto giudizio professionale
- Non vi è un criterio solo, ma molti criteri diversi per valutare se l’obiettivo è raggiunto
- Quali evidenze documentali sono veramente utili:
- Quali elementi probativi sono veramente validi:
- Cosa è bene osservare :
- Quali domande porre :
- Quali costi e servizi verificare :
L’operational auditing è un controllo continuo dell’operazione a differenza della revisione che si riferisce ad
un determinato momento.
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Revisione aziendale 26. Scopi del compliance auditing
Serve per:
- Osservare le leggi nazionali o internazionali
- Osservare le norme
- Osservare i regolamenti del paese
- Osservare le regole interne
Ci possono essere diversi approcci per valutarla. I criteri definiti dalle norme e dalle leggi, ma non sempre
perché talvolta le leggi non sono chiare, ci vuole uno sforzo interpretativo. I benefici sono solo per chi ha
dato l’incarico.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale 27. Pianificazione di un intervento di compliance auditing
Bisogna stabilire con il committente:
- lo scopo della revisione;
- i criteri da usare per valutare le asserzioni, sono normalmente fissati da norme o leggi, ma non sempre.
- evidenze documentali valide ed appropriate;
- scarsa creatività.
In ogni caso si deve definire:
- Molti criteri diversi per valutare la aderenza a leggi, regolamenti, ecc.
- Quali evidenze documentali sono utili?
- Quali elementi probativi sono i migliori?
- Quali osservazioni sono da fare?
- Quali domande è necessario porre?
- Quali costi e servizi bisogna verificare?
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Revisione aziendale 28. Relazione per un compliance auditing
- Relazionare sui risultati raggiunti
- Executive summary
- Scopo e obiettivo da esplicitare
- Sommario dei risultati
- Esposizione della deviazione riscontrata
- Raccomandazione specifica per migliorare la situazione
- Valutare l’effetto costi/benefici
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Revisione aziendale 29. I principi di revisione nazionali emessi dalla CONSOB
Il revisore nello svolgimento del suo incarico deve seguire i principi di revisione, questi hanno lo scopo di
garantire uno standard di comportamento nella revisione, cui obbligatoriamente il revisore deve attenersi.
Inoltre devono essere conosciuti, oltre dal revisore, anche da chi redige il bilancio.
La CONSOB ha l’autorità, insieme al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di emettere i principi; questi valgono per tutte le società, quotate e non.
I principi sono stati rivisti con la DELIBERA DELLA CONSOB N.13809 DEL 30/10/2002
- I principi sono emessi dalla Consob su documenti redatti dalla Commissione Paritetica dei Rag e Dott
Comm
- Sono da applicarsi per le società di revisione e vanno seguiti da tutti i revisori
- Si collegano ai principi di revisione internazionali ISA emessi da IAPC
- Dal 2010 per revisione VIII Direttiva UE i principi di revisione nazionali saranno sostituiti dai principi di
revisione internazionali
I principi di revisione sono più simili tra i diversi paesi, rispetto ai principi contabili, questo perché la
revisione è simile in tutto il mondo.
Delle modifiche importanti sono avvenute nel 2006.
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Revisione aziendale 30. Struttura dei principi di revisione
DA A CONTENUTO
200 - 299 RESPONSABILITA’
300 - 399 PIANIFICAZIONE
400 - 499 CONTROLLO INTERNO
500 - 599 ELEMENTI PROBATIVI
600 - 699 UTILIZZO DEL LAVORO DI TERZI
700 - 799 REPORTING
800 - 899 AREE SPECIALISTICHE
900 - 999 ALTRI INCARICHI
1000-1100 DOCUMENTI TECNICI
In grassetto i documenti in bozza non ancora emessi. Questi sono previsti a livello internazionale, ma non
sono ancora stati applicati in Italia.
Gli elementi probativi sono elementi di prova che il revisore può portare per dimostrare che è avvenuto un
fatto.
DA 200 A 299 – RESPONSABILITÀ
200 - OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO
210 - I TERMINI DELL’INCARICO DI REVISIONE : CAP. 4
220 - CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL LAVORO DI REVISIONE
230 - DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO : descrive cosa il revisore deve documentare quando fa il suo
lavoro
240 - LA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE PER FRODI ED ERRORI
250 - GLI EFFETTI CONNESSI ALLA CONFORMITÀ A LEGGI ED A REGOLAMENTI
260 - COMUNICAZIONI CON GLI ORGANI DI CORPORATE GOVERNANCE
DA 300 A 399 – PIANIFICAZIONE
300 - PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE
315 - LA COMPRENSIONE DELL’IMPRESA E DEL SUO CONTESTO E LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI
320 - CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ NELLA REVISIONE : la revisione non è mail al 100%, ma
agisce secondo un sistema di campionamento. La significatività si realizza quando una cosa che non va bene
diventa importante, ovvero il fatto che se fosse stato correttamente espresso, avrebbe cambiato la decisione
economica di chi legge il bilancio. La significatività dipende dal contesto, perché non tutti gli errori sono
significativi.
330 - LE PROCEDURE DI REVISIONE IN RISPOSTA AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI : è in
collegamento con il principio 315, perché sulla base della valutazione dei rischi il revisore sceglie le
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Revisione aziendale procedure di revisione che permettono di ridurre i rischi significativi.
DA 400 A 499 – CONTROLLO INTERNO
Il controllo interno è il sistema che l’azienda si è data per controllare le proprie operazioni.
402 - CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI IMPRESE CHE UTILIZZANO
FORNITORI DI SERVIZI : il controllo interno può essere affidato a terzi.
DA 500 A 599 – ELEMENTI PROBATIVI
500 - GLI ELEMENTI PROBATIVI DELLA REVISIONE : quando alcuni elementi della revisione
costituiscono prova giudiziaria.
501 - GLI ELEMENTI PROBATIVI - CONSIDERAZIONI ADDIZIONALI PER ASI SPECIFICI : I casi
specifici sono la valutazione delle partecipazioni o le osservazioni dell’inventario fisico.
505 - LE CONFERME ESTERNE : si scrive ai terzi per chiedere conferma del rapporto che hanno con
l’impresa.
510 - LA VERIFICA DEI SALDI D’APERTURA IN CASO DI UN NUOVO INCARICO : se per la prima
volta viene dato un incarico di revisione, vengono stabilite quali verifiche devono essere fatte sui saldi
d’apertura.
520 - LE PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA
530 - CAMPIONAMENTO DI REVISIONE ED ALTRE PROCEDURE DI VERIFICA CON SELEZIONE
DELLE VOCI DA ESAMINARE : proprio perché la revisione non è mai al 100%.
540 - LA REVISIONE DELLE STIME CONTABILI : il bilancio non è formato da valori certi, ma presunti.
Per questo ci vuole un principio di revisione che guidi il revisore su come fare la revisione di stime
contabili.
545 - LA REVISIONE DELLE VOCI DI BILANCIO VALUTATE AL “VALORE EQUO”
550 - LE PARTI CORRELATE : sono tutte le parti che hanno rapporti molto stretti con l’impresa. A livello
internazionale se ne occupa lo IAS 24.
560 - EVENTI SUCCESSIVI : gli eventi successivi sono tutto ciò che avviene dopo la chiusura del bilancio.
570 - CONTINUITÀ AZIENDALE (EX DOC 21) : si occupa di valutare se c’è ancora la continuità
aziendale.
580 - LE ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE : sono le dichiarazioni scritte che la direzione fa al
revisore, e che rappresentano una prova giudiziaria.
DA 600 A 699 – UTILIZZO DEL LAVORO DI TERZI
Il revisore può utilizzare per la revisione il lavoro di terzi.
600 - UTILIZZO DEL LAVORO DI UN ALTRO REVISORE : si verifica quando l’impresa è molto
grande. Inoltre per motivi di indipendenza un revisore non può avere più del 30% di fatturato da un’impresa.
Questo principio tutela la regolazione dei rapporti tra revisore principale e secondario; regola anche il
passaggio da un revisore ad un altro.
610 - L’UTILIZZO DEL LAVORO DI REVISIONE INTERNA : i revisori interni sono dipendenti
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale dall’azienda stessa. I revisori esterni possono chiedere la collaborazione ai revisori interni che svolgono
attività di controllo contabile, su alcune tematiche.
620 - L’UTILIZZO DEL LAVORO DELL’ESPERTO : l’esperto non è detto che sia un revisore. Ci si
rivolge a questo soggetto per conoscenze specifiche di carattere tecnico.
DA 700 A 799 – REPORTING
700 – LA RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO
701 - MODIFICHE ALLA RELAZIONE DEL REVISORE
710 - IMPORTI COMPARATIVI
MANCA NR. - ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI BILANCI REVISIONATI
Questi principi devono essere ancora emessi dalla Consob.
Inoltre ci sono nuovi principi.
- PRINCIPIO SULL’INDIPENDENZA
- N.1005 – REVISIONE DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI (LIBRO CAP 14) : questo
principio apporta delle aggiunte o delle modifiche ai principi visti in precedenza con caratteristiche
specifiche per le imprese minori.
- N.1006 – PRINCIPIO DI REVISIONE SULLE BANCHE
- N.001 DEL 2009 – IL GIUDIZIO SULLA COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
CON IL BILANCIO
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Revisione aziendale 31. Caratteristiche qualitative del revisore
- INDIPENDENZA : legale, professionale, mentale
- INTEGRITÀ
- OBIETTIVITÀ : il revisore deve valutare senza prevenzione.
- COMPETENZA : per titoli professionali (esame per diventare revisori) e aggiornamento (il revisore si
deve aggiornare continuamente).
- DILIGENZA : nel fare attentamente il proprio lavoro
- RISERVATEZZA : non si devono raccontare le informazioni dei propri clienti. La riservatezza continua
anche dopo la fine del rapporto tra revisore e cliente. La riservatezza può essere superata se viene approvata
dal giudice (principio 200). La riservatezza vale anche con i famigliari.
- PROFESSIONALITÀ : svolgere il proprio lavoro in maniera professionale.
- RISPETTO DEI PRINCIPI TECNICI : ovvero i principi di revisione.
- RESPONSABILITÀ CIVILE, LEGALE, PROFESSIONALE
- RAPPORTI TRA REVISORI
- ADEGUATO COMPENSO DEL REVISORE
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Revisione aziendale 32. Controllo di qualità sul lavoro di revisione svolto in generale
Regole e direttive interne per:
- requisiti professionali dei dipendenti
- preparazione e competenza proprio personale
- direzione e supervisione lavoro svolto
- consultazione tra soci sui problemi tecnici
- accettazione e mantenimento clientela
- monitoraggio
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Revisione aziendale 33. Controllo di qualità sul lavoro svolto nei singoli incarichi di
revisione
Regole e direttive interne per:
- direzione del lavoro
- supervisione proprio personale
- riesame del lavoro
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Revisione aziendale 34. Principio di revisione n.200
- Lo scetticismo professionale non è il credere che il prossimo faccia sempre sbagliato, ma richiede che il
revisore effettui una valutazione critica sugli elementi probativi, e va mantenuto durante tutto il processo di
revisione.
- L’ampiezza della revisione contabile è l’insieme delle procedure di revisione ritenute necessarie dal
revisore, secondo il suo giudizio professionale, per poter effettuare una corretta revisione.
- La ragionevole sicurezza prevede che il revisore ritiene che il bilancio non contenga errori significativi; è
l’idea che il bilancio sostanzialmente è corretto.
- I rischi di revisione sono i rischi connessi all’attività svolta dell’impresa soggetta a revisione. Il revisore
deve identificare e conteggiare questi rischi che non permettono di raggiungere l’obiettivo prefissato. I rischi
sono tre:
- RISCHIO INTRINSECO : connesso all’attività dell’impresa.
- RISCHIO DI CONTROLLO : errore per debolezza nel sistema di controllo interno previsto dall’azienda.
- RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE : il rischio che il revisore non individui un errore, in quanto ha sbagliato
le procedure di revisione.
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Revisione aziendale 35. Definizione di expectection gap in controllo contabile
Il gap è la differenza tra le attese che il controllo contabile può fornire e la realtà, ovvero quello che
effettivamente offre. Ci sono una serie di cause che portano a questa differenza. Queste cause sono state
studiate in America nel 1988 dalla Mc Donald Commission, che ha cercato di riassumere su un grafico i
risultati della sua ricerca.
C : è la situazione attuale della revisione
A : è la pubblica percezione della revisione. Si hanno dei dubbi sui limiti del controllo contabile.
E : è la pubblica percezione della qualità del servizio. In questo punto si ha una chiara idea di ciò che la
revisione dà e non dà, però si ha una percezione che il servizio non è fornito nella maniera corretta.
AREA A-C : STANDARD GAP
AREA C-E : QUALITY GAP, ovvero la qualità del servizio.
La Mc Donald Commission ha suddiviso i singoli settori in ulteriori parti.
A-B – ATTESE IMPOSSIBILI : l’idea della revisione come servizio è completamente sbagliata.
B-C – ATTESE RAGIONEVOLI : possono essere considerate fattibili da un servizio di revisione.
C-D – CARENZE ATTUALI NEL SERVIZIO : si ha l’impressione che sono state sorvolate situazioni
importanti.
D-E – PERCEZIONE NEGATIVA : non ci sono fatti reali che possono dimostrare la percezione negativa.
Sono carenze percepite nel servizio, ma non è detto che siano reali.
È stato effettuato uno studio sull’analisi delle attese intervistando diverse categorie di utenti che utilizzano la
revisione. Il risultato ha prodotto diverse attese:
LA REVISIONE DOVREBBE GARANTIRE CHE IL BILANCIO SIA GIUSTO
Un bilancio giusto non può voler dire esatto, perché il bilancio è formato da stime. Con giusto di intende che
il bilancio rappresenti il quadro fedele della situazione patrimoniale, economica, finanziaria dell’azienda.
Per capire se è fedele ci vogliono degli standard di riferimento che sono i principi contabili.
MI ASPETTO, DOPO LA REVISIONE, CHE LA SOCIETÀ NON FALLISCA
Nel momento nel quale una relazione sul bilancio afferma che tutto va bene, l’utente si aspetta di non fallire.
Bisogna partire dal presupposto che le imprese non sono eterne, e che nel tempo possono subire
cambiamenti o chiusure. Bisogna quindi analizzare i casi e i sintomi di mancanze della continuità aziendale,
ovvero della capacità dell’impresa di andare avanti, di essere in funzionamento. Solo all’impresa in
funzionamento si applicano i principi contabili. In caso contrario si applicano i principi contabili in
liquidazione. Gli utenti si aspettano una conferma sul fatto che l’impresa sia ancora in grado di operare nel
Valentina Minerva Sezione Appunti
Revisione aziendale futuro.
MI ASPETTO DALLA REVISIONE CHE LA SOCIETÀ SIA GESTITA CON COMPETENZA
Ci si aspetta che il controllo si occupi anche delle capacità professionali del processo manageriale: efficacia,
efficienza ed economicità. I revisori però non sono in grado di valutare questo. A seconda delle
caratteristiche della Governance o lo fa il Collegio Sindacale o il Consiglio di Sorveglianza.
MI ASPETTO DALLA REVISIONE CHE LA SOCIETÀ SIA ESENTE DA FRODI O FATTI ILLECITI
La revisione da un giudizio indipendente sul bilancio, quindi lo scopo della revisione non è la ricerca di
frodi, per questo scopo ci vogliono competenze diverse. Inoltre la revisione funziona secondo
campionamenti, quindi potrebbe capitare di non trovare situazioni negative. Il revisore deve stare comunque
attento che la società non sia soggetta a frodi, però se la società vuole un controllo specifico sulle frodi, deve
dare un incarico specifico.
MI ASPETTO DALLA REVISIONE CHE LA SOCIETÀ OSSERVI LE LEGGI VIGENTI DEI PAESI IN
CUI OPERA
E’ il Collegio Sindacale a controllare il rispetto delle leggi vigenti.
MI ASPETTO DALLA REVISIONE CHE LA SOCIETÀ ADOTTI UNA POLITICA RESPONSABILE
VERSO L’AMBIENTE ECONOMICO E SOCIALE IN CUI OPERA
MI ASPETTO DALLA REVISIONE CHE GLI ESPERTI CHE VERIFICANO IL BILANCIO SIANO
REALMENTE INDIPENDENTI
Da tutto ciò nascono una serie di leggi per poter ottenere questi obiettivi.
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Revisione aziendale 36. La proposta di revisione e l’incarico relativo
PROPOSTA E INCARICO DI REVISIONE
L’affidamento dell’incarico è la conclusione di un lungo iter di selezione del soggetto a cui affidare il
controllo contabile. Molti sono gli aspetti da considerare
IL CONTRATTO DI REVISIONE
Il contratto di revisione si stabilisce tra la società revisionata e una società di revisione o un revisore iscritto.
* Il contratto che affida la revisione contabile non è specificatamente tutelato, ma potrebbe forse rientrare
nel contratto di mandato art. 1703 C.C. – “ Il mandato è il contratto con cui una parte si obbliga a compiere
uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte”. Viene meglio considerato tra i contratti atipici.
* L’incarico dell’assemblea ordinaria dei soci origina il contratto ed è diverso se :
– È affidato da società quotate ex art. 159 D. Lgs 58/1998 del TUF.
– È affidato da società non quotate ex art 2409 quater
* Maggiori responsabilità dei revisori in caso di bilancio consolidato – L 262
L’ITER DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SOCIETÀ QUOTATA
1. Richiesta da parte del consiglio di Amministrazione o di Sorveglianza di proposte su come si possa
impostare la revisione. Per questo vengono messe a disposizione delle informazioni. Questo avviene
solitamente intorno a febbraio-marzo.
2. Ottenute le proposte di revisione, il CDA le esamina e ne sceglie una, che invierà al Collegio Sindacale.
3. Il Collegio Sindacale da un suo parere per iscritto sulla capacità che il soggetto possa effettuare la
revisione.
4. È però l’assemblea ordinaria ad essere sovrana e ad indicare la sua decisione. Inoltre essa determina il
compenso, il periodo e chi svolgerà la revisione. Tutto ciò avviene al 30/04.
5. Per accertare che i soggetti siano indipendenti, viene fatta una dichiarazione di incompatibilità tra la
società di revisione e la società revisionata. Questo avviene il 31/05.
6. A questo punto è possibile fare la pianificazione operativa della revisione per il primo anno.
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Revisione aziendale 37. Contenuto standard di una proposta di revisione
* Oggetto della proposta, ovvero la revisione contabile del bilancio d’esercizio e consolidato.
* Natura dell’incarico
– principi contabili di riferimento
– principi di revisione di riferimento
– approccio di revisione per partecipazioni e bilancio consolidato
– limiti della revisione (expectection gap).
* Modalità di esecuzione dell’incarico, come si pensa di fare la revisione, ogni revisore ha il suo modo di
operare.
* Documenti finali – relazioni. Le relazioni sono due:
- relazione sul giudizio sul bilancio
- relazione sul giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione
- altre relazioni come ad esempio l’affidabilità del sistema di controllo interno.
* Compensi, condizioni di pagamento
* Clausole di variabilità dei compensi: per gli indici ISTAT o per fatti straordinari.
* Incompatibilità della società di revisione e dei revisori
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Revisione aziendale 38. Il compenso e l’organizzazione di una società di revisione
Il compenso prevede degli onorai. La Consob ha stabilito che il compenso non deve mai essere legato al
giudizio sul bilancio, ma deve essere stimato sulla base delle ore necessarie a svolgere il bilancio.
Per stimare queste ore bisogna conoscere com’è organizzata la società di revisione. Questa è organizzata in
forma piramidale:
- SOCI
- DIRIGENTI
- SENIORS
- AUDITORS
- ADDETTI
Le società tendono ad assumere dal basso. Raramente ci sono degli innesti da fuori.
I livelli da Seniors (che si occupano dei grandi gruppi) in giù, sono fisicamente presso i clienti.
I dirigenti controllano l’operato dei livelli sotto.
I soci si prendono la responsabilità civile e legale.
L’ampiezza del gruppo di revisione varia a seconda dell’ampiezza del cliente. Ogni azienda ha delle tariffe
per stabilire il compenso. La Consob deve accertare che le ore non siano troppo poche, perché ne va della
qualità del servizio.
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Revisione aziendale 39. Il parere del collegio sindacale sulla scelta del revisore
* Idoneità tecnica della società di revisione o del soggetto incaricato. Per capire se il soggetto ha un’idoneità
tecnica il Collegio deve chiedere un elenco dei clienti di un determinato settore alla società di revisione, per
verificare se essa ha delle esperienze in quel campo.
* Adeguatezza e completezza del piano di revisione proposto
* Organizzazione della società in relazione all’ampiezza e complessità dell’incarico da svolgere (quale
esperienza precedente nel settore :)
ESEMPIO DI PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio sindacale della Società XY
Premesso
- che la società non fa [oppure: fa] ricorso al mercato dei capitale di rischio;
- che il Consiglio di amministrazione della Società ha deliberato in data …….. di conferire l’incarico del
controllo contabile ad un Revisore Contabile/Società di revisione iscritto/a al Registro dei Revisori Contabili
di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88;
- che a tal fine è stata convocata l’Assemblea ordinaria della Società perché assuma la relativa delibera ai
sensi dell’art. 2409-quater c.c.;
esaminata
la proposta di incarico del Revisore/Società di revisione …………… del
Rilevato
- che detta proposta contiene il piano di revisione dei Bilanci per gli esercizi …………….. e dei Bilanci
consolidati relativi, al fine di esprimere al riguardo il giudizio di cui all’art. 2409-ter, primo comma, let. c),
c.c.;
- che detta proposta contiene l’illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste dall’art. 2409-
ter, primo comma, lett. a) e b), c.c. [ed eventualmente: e
- che il Revisore/Società di revisione in esame, dalle informazioni in nostro possesso, risulta rispondere ai
requisiti di incompatibilità e indipendenza previsti dalla legge;
- che il Revisore/Società di revisione in esame, dalle informazioni in nostro possesso, risulta disporre
dell’idoneità tecnica adeguata all’ampiezza e alla complessità dell’incarico da svolgere
- che il compenso richiesto appare congruo anche in relazione ad altre proposte pervenute ;
esprime
parere favorevole ai sensi dell’art. 2409-quater, primo comma, c.c. al conferimento dell’incarico del
controllo contabile al Revisore/Società di revisione XY conformemente alla proposta dello stesso del ….
Luogo e data Il Collegio sindacale
LA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE CONTENERE
* Oggetto della revisione contabile: bilancio d’esercizio e/o bilancio consolidato.
* Riferimento agli esercizi interessati
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Revisione aziendale * Clausole di variabilità del compenso per indicizzazione e fatti eccezionali o imprevedibili
* Durata dell’incarico
* Revocabile solo per giusta causa, previo parere del Collegio Sindacale. Questo per le non quotare. Mentre
per le società quotate l’art.159 dice che non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni.
Se manca uno degli elementi l’incarico si considera come NON Conferito e va riconvocata l’assemblea
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Revisione aziendale 40. L’incarico per le società quotate – ART. 159 TUF
* Ha una durata di sei esercizi.
* Può essere conferito SOLO a società di revisione iscritte nell’Albo CONSOB
* E’ rinnovabile una sola volta e non può essere conferito alla stessa società se non sono decorsi almeno 3
anni dalla data della cessazione del precedente. In questo caso può durare ancora sei esercizi, ma bisogna
cambiare il socio, per indipendenza.
* Il periodo è così lungo perché richiede una reciproca conoscenza.
* L’incarico va trasmesso in Consob entro 20 gg
* Divieto per la società di revisione incaricata di prestare altri incarichi per garantire la sua indipendenza –
vedi Legge sul Risparmio
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Revisione aziendale 41. L’incarico per le società non quotate – EX ART. 2409
QUARTER
* Ha durata triennale al massimo di TRE esercizi
* Può essere conferito SOLO a CHI è ISCRITTO NEL Registro dei Revisori Contabili (società di revisione
iscritte nell’Albo CONSOB o singole persone fisiche)
* NON è rinnovabile
* Si conferisce previo parere (non è un parere scritto) del Collegio Sindacale
* Divieto per la società di revisione incaricata di prestare altri incarichi per garantire la sua indipendenza –
vedi Legge sul Risparmio
REVOCA DELL’INCARICO
* Spetta all’assemblea “ ordinaria” che lo ha conferito a suo tempo
* La revoca avviene SOLO per giusta causa
* Giudizio motivato del Collegio Sindacale
* Non costituisce motivo di giusta causa la “ divergenza di opinioni su valutazioni contabili o procedure di
revisione “
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Revisione aziendale