ART.2409 TER – la relazione finale
La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
Il revisore può richiamare solo se l’informativa è stata data dagli amministratori, mentre non può se l’informativa non è stata data.
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione
La relazione è datata e sottoscritta dal revisore
La relazione deve essere datata dal revisore. La revisione si conclude con una Lettera di Attestazione con la quale la Direzione attesta di aver dato tutte le informazioni a loro conoscenza al revisore. Questa deve avere la data di quando il revisore lascia l’azienda. Questa è la stessa data della relazione. Se il management non firma la lettera di attestazione, il revisore non può emettere la relazione. La relazione è firmata dal socio, che ha la responsabilità civile e penale.
Se la lettera di attestazione viene inviata un mese dopo rispetto alla data nella quale il revisore lascia l’azienda, il revisore deve tornare in azienda e valutare gli eventi successivi ed ottenere un’altra eventuale lettera di attestazione.
La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
Ad es. Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato
Ad es. Regole di redazione : Principi contabili nazionali o internazionali
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione
La relazione è datata e sottoscritta dal revisore
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Revisione aziendale
- Docente: Bauer Riccardo
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