Diritto di famiglia (F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni scientifiche italiane, 2002). Nella prima parte degli appunti viene definito il diritto di famiglia e descritti i diritti che nascono dalle relazioni familiari. Viene poi espresso il concetto di famiglia,e la relativa distinzione tra famiglia legittima e famiglia id fatto. Nella seconda parte degli appunti viene trattato il tema del matrimonio, vengono descritte le varie forme matrimoniali, quali il matrimonio civile e quello cattolico. Sucessivamente viene tratatto il tema del rapporto coniugale, i diritti e i doveri dei coniugi e i diritti verso i figli. vengono descritti anche i rapporti patrimoniali tra i coniugi, che possono essere la comunione dei beni o la creazione del fondo patrimoniale. Infine viene trattato il rapporto di filiazione di fornte alla legge, i diversi tipi di filiazione tra i quali la filiazione legittima o la filizione naturale. Per concludere poi vengono prooste le varie forme di affidamento ed adozione dei figli.
Diritto di Famiglia
di Beatrice Cruccolini
Diritto di famiglia (F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni scientifiche
italiane, 2002). Nella prima parte degli appunti viene definito il diritto di famiglia
e descritti i diritti che nascono dalle relazioni familiari. Viene poi espresso il
concetto di famiglia,e la relativa distinzione tra famiglia legittima e famiglia id
fatto. Nella seconda parte degli appunti viene trattato il tema del matrimonio,
vengono descritte le varie forme matrimoniali, quali il matrimonio civile e quello
cattolico. Sucessivamente viene tratatto il tema del rapporto coniugale, i diritti e
i doveri dei coniugi e i diritti verso i figli. vengono descritti anche i rapporti
patrimoniali tra i coniugi, che possono essere la comunione dei beni o la
creazione del fondo patrimoniale. Infine viene trattato il rapporto di filiazione di
fornte alla legge, i diversi tipi di filiazione tra i quali la filiazione legittima o la
filizione naturale. Per concludere poi vengono prooste le varie forme di
affidamento ed adozione dei figli.
Università: Università degli Studi di Perugia
Facoltà: Giurisprudenza
Esame: Diritto di famiglia1. Definizione e caratteri del diritto di famiglia
Formazione sociale ove l’uomo svolge la sua personalità. Il diritto di famiglia è un insieme di norme che
hanno per oggetto status e rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono una famiglia.
Si prende in considerazione non solo l’interesse del singolo ma dell’intero gruppo familiare.
Il diritto di famiglia è regolato da numerose norme di ordine pubblico, inderogabili, che limitano il principio
dell’autonomia dei soggetti.
Diritti nascenti dai rapporti familiari
Dai rapporti familiari derivano in capo ai componenti della famiglia, diritti soggettivi:
_ status familiare (diritti, poteri , doveri)
_ diritti di libertà familiare (es. matrimonio)
_ diritti di solidarietà familiare (es. assistenza, fedeltà, collaborazione)
_ potestà familiare: poteri del genitore per Mantenere, Educare, Istruire (MEI) i figli e curare i loro beni.
Sono diritti assoluti, indisponibili, imprescrittibili, personalissimi, di ordine pubblico, oggetto di particolare
tutela penale.
La normativa prevede istituti a carattere personale (matrimonio, filiazione …) e patrimoniali (diritto agli
alimenti….)
Riforma del diritto di famiglia L. 19.05.1975 n. 151 (151/1975)
Il legislatore tenendo conto del principio di uguaglianza giuridica dei coniugi ha modificato la disciplina di
alcuni rapporti familiari abrogando alcune norme in contrasto con la Costituzione ed ha attuato dei principi
della Corte Costituzionale.
Punti importanti:
_ parità giuridica dei coniugi
_ riconoscimento figli naturali ed identici diritti successori dei figli legittimi
_ intervento più marcato del giudice nella vita della famiglia
_ scomparsa della dote e del patrimonio familiare
_ istituzione della comunione legale dei beni
_ potestà esercitata da entrambi i genitori
_ qualifica di erede e non di usufruttuario ex lege conferita al coniuge superstite
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
L. 154/2001 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari) ha introdotto nel C.C. il titolo IX bis sotto la
rubrica ordini di protezione contro gli “abusi familiari”.
Artt. 342 bis e 342 ter: quando la condotta del coniuge è causa di pregiudizio dell’integrità fisica o morale o
alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, con provvedimento di natura provvisoria può imporre
a colui che ha tenuto tale condotta l’allontanamento dalla famiglia ed il pagamento di un assegno periodica a
favore dei familiari che rimangono privi di mezzi adeguati.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Diritto di Famiglia Tutto questo per evitare che si preferisca il silenzio: così si può risolvere una situazione di emergenza.
Il soggetto è libero di scegliere una separazione o avviare un procedimento penale.
La famiglia
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Diritto di Famiglia 2. Definizione di famiglia legittima
ART. 29 Cost. - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio. Non è famiglia se non fondata sul matrimonio.
Il diritto regola alcuni aspetti fondamentali soprattutto per quanto attiene i rapporti patrimoniali che ad essa
si ricollegano.
FAMIGLIA LEGITTIMA: società naturale + profilo normale
MEMBRI:
_ RAPPORTO DI CONIUGO marito e moglie
_ RAPPORTO DI PARENTELA legame di sangue tra persone che discendono da un comune
capostitpite (art. 74, genitori, figli, zii, nipoti, fratelli e sorelle)
_ RAPPORTO DI AFFINITA’ (art. 78) coniuge e parenti dell’altro coniuge
PARENTELA In linea retta: l’uno discende dall’altro
In linea collaterale: discendono da uno stesso stipite ma non discendono l’uno dall’altro (fratelli e sorelle)
GRADI Generazioni escluso lo stipite (padre e figlio 1°)
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni salendo da uno dei parenti sino allo stipite
comune e da questo discendono all’altro parente sempre restando escluso lo stipite.
Es. 1) FILANO fratello di SEMPRONIO padre di CAIO sposato con NEVIA – FILANO e NEVIA affinità
in linea collaterale di 3°;
2) fra fratelli 2° perché padre fratello altro fratello 3° - 1° (detto stipite comune – 2°)
FAMIGLIA NUCLEARE: coniuge + figli
FAMIGLIA ESTESA coniuge + figli + parenti + affini
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Diritto di Famiglia 3. Caratteristiche della famiglia di fatto
Persone di sesso diverso che convivono MORE UXORIO + eventuali figli.
Manca sino ad oggi una regolamentazione del fenomeno le norme sono sporadiche e prive di coordinamento
che attribuiscono isolati effetti giuridici – dottrina e giurisprudenza si confrontano continuamente.
La Cassazione ha precisato (sent. 3505/1998) che si deve parlare di famiglia di fatto se non c’e un semplice
rapporto occasionale e c’è un carattere di stabilità che lo rende rilevante sotto il profilo giuridico.
Si deve tenere conto dei RAPPORTI TRA I CONVIVENTI di fatto (1) RAPPORTI TRA GENITORI E
FIGLI (2) RAPPORTI FRA CONVIVENTI E 3° (3)
Hanno scarsa rilevanza, non vi sono diritti e doveri reciproci alla coabitazione, assistenza materiale e fedeltà
come fra i coniugi.
In particolare:
Reciproca assistenza materiale e prestazioni alimentari: ADEMPIMENTO di una OBBLIGAZIONE
NATURALE
Tra i conviventi NON SUCCESSIONE LEGITTIMA
L’interruzione non ha bisogno di un atto formale e non è titolo di pretese al risarcimento
La collaborazione lavorativa (se non è lavoro subordinato) è assistita da presunzione di gratuità
In caso di cessazione di convivenza il genitore affidatario dei figli può continuare ad abitare la cosa
familiare anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore
Equiparati a quelli della famiglia legittima DIRITTO e DOVERE di M.E.I. i figli nati fuori dal
matrimonio
Art. 317 bis: potestà dei genitori o di quello che lo ha riconosciuto poi vedi codice (art. 250 e seg.) per gli
effetti successori - come il figlio legittimo (ma vedi art. 537 3)
“coniuge divorziato perde il diritto agli alimenti o al mantenimento se, convivendo con altri, riceve
mantenimento familiare di fatto. (si deve provare continuità e regolarità del rapporto)
pretesa al risarcimento del danno non solo morale per i PRETIUM DOLORIS subito dal partner di fatto
superstite ma anche patrimoniale nei confronti del 3° che abbia cagionato l’uccisione. Si tutela così
L’ASPETTATIVA di MANTENIMENTO in relazione alla previsione del perdurare della convivenza già
stabile e duratura.
Art. 199 c.p.p. astensione dalla testimonianza del convivente.
C’è bisogno di una regolamentazione + completa. E’ difficile anche la regolamentazione delle UNIONI
TRA OMOSESSUALI anche se ci sono stati degli interventi favorevoli riconoscendo la convivenza e
considerando le prestazioni come adempimenti di obblighi naturali.
Parola chiave: Dottrina, Giurisprudenza, Stabilità, Durevolezza.
(Artt. 433 – 448)
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Diritto di Famiglia 4. L'obbligo alimentare, art. 447
Il diritto di essere alimentato da un terzo può nascere da un accordo bilaterale (CONTRATTO DI
VITALIZIO ALIMENTARE diverso dalla rendita vitalizia) o da un lascito testamentario a titolo di legato
alimentare o dono lex.
Sono obbligati nell’ordine stabilito dall’art. 433 dovendo dunque cui agisce provare l’impossibilità di
adempiere da parte dell’obbligato eventualmente di grado anteriore:
a)Il coniuge art. 156 3 e art. 129 bis;
b)I figli legittimi, legittimati naturali, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
c)I genitori o in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, nonché gli adottanti e art. 436 p
quanto riguarda l’adottato;
d)Generi e nuore;
e)Suocero /a
f)Fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni obbligato, nei confronti del donante, a meno che non si tratti di
donazione obnuziale ovvero remuneratoria (art, 437) e sempre nei limiti del valore della donazione tutt’ora
esistente nel suo patrimonio (438 3)
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al
proprio mantenimento (438 1) pur se tale stato consegue ad un proprio comportamento colposo, salvo in tal
caso, una riduzione in caso di condotta disordinata e riprovevole (art. 440).
STATO DI BISOGNO: valutato con riferimento alle condizioni del soggetto, mentre la possibilità di lavoro
andrà valutata con riferimento alle attitudini fisiche e psichiche e condizioni sociali dell’alimentando e alle
possibilità ambientali. Si devono considerare eventuali entrate pensionistiche e ogni corresponsione basata
sull’adempimento dell’obbligazione naturale quale quella del convivente more uxorio che infatti incide in
sede di fissazione dell’assegno di separazione e divorzile.
MANTENIMENTO: mira a soddisfare qualsiasi esigenza di vita anche quelle non strettamente necessarie
alla sopravvivenza.
ALIMENTI: con questo obbligo si viene incontro alle esigenza più elementari di vita come il vitto, il
vestiario, cure mediche, abitazioni, e in caso per istruzione e educazione (art. 439 2).
In caso di separazione il diritto al mantenimento spetta al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione
potendo il coniuge nel caso di addebito vantare il diritto agli alimenti che è un diritto di contenuto più
ristretto.
Gli alimenti devono essere assegnati in proporzione al bisogno di chi li domanda e alle condizioni
economiche di chi li deve somministrare (art. 438 2) con il limite massimo al necessario di una ordinaria
amministrazione, salvo per i fratelli tra i quali l’obbligo sussiste in misura dello stretto necessario (art. 439)
La MISURA: può essere rivista con SENTENZA e può anche cessare se le condizioni patrimoniali di una
parte si modificano (art. 440). Art. 441: OBBLIGAZIONE DIVISIBILE in caso di pluralità degli
obbligati nello stesso grado tutti devono concorrere in proporzione alle loro condizioni economiche
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Diritto di Famiglia
DECORRENZA: Gli alimenti sono dovuti non dal momento in cui nasce lo stato di bisogno ma dal giorno
della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora se ad essa segue entro 6 mesi la domanda
stessa (art. 445) e dovevano essere somministrati mediante assegno alimentare corrisposto in periodi
anticipati ovvero accogliendo o mantenendo nella propria casa colui che ha diritto (art. 443)
OBBLIGAZIONE SEMPLICE
CESSAZIONE: ha carattere personale: l’obbligo cessa con la morte dell’obbligato. Se deriva da atto illecito:
risarcimento ex art 2043.
Il diritto agli alimenti è indisponibile e non può essere ceduto ne compensato neppure se con prestazioni
arretrate ne oggetto di pignoramento è inoltre imprescrittibile.
ESTINZIONE: l’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente
richiesto qualunque uso ne abbia fatto il destinatario (art, 444) al fine di evitare speculazioni ad opera
dell’alimentando.
Si potrebbe richiedere l’assegno in caso di smarrimento o furto, magari in misura ridotta fissata dal giudice.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Diritto di Famiglia 5. Definizione di impresa familiare, art. 230 bis
Definizione L’impresa in cui prestano attività di lavoro continuativo il coniuge dell’imprenditore i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
Fenomeno frequente in agricoltura attività commerciali e artigiane in cui accade che i familiari prestino di
fatto (senza regolamentazione contrattuale) un’attività lavorativa nell’impresa del coniuge, parente o affine.
Ha CARATTERE SUPPLETIVO cioè quando non si può fare altrimenti e mira a proteggere i familiari che
prestano lavoro nella famiglia o nell’impresa e impedendo rapporti di sfruttamento o subordinazione.
Elementi costitutivi dell'impresa familiare:
RAPPORTO FAMILIARE imprenditore, coniuge, parenti (entro 3°) affini (2°)
RAPPORTO DEL LAVORO svolto in modo continuativo
Non è rilevante il tipo di attività MA se l’impegno del coniuge supera i limiti di una prestazione di lavoro
una COGESTIONE allora si avrà una COMUNIONE LEGALE ex art 177 lett. d.
L’impresa familiare nasce automaticamente a prescindere dalla volontà dei suoi membri NON HA
FONDAMENTO NEGOZIALE ma trova la sua giustificazione nel vincolo di solidarietà familiare.
NATURA GIURIDICA: TEORIA dell’IMPRESA INDIVIDUALE (anche GAZZONI) nell’impresa
familiare il solo titolare dell’azienda può essere ritenuto imprenditore, dove la partecipazione dei familiari
assume rilievo solo nei rapporti interni. Solo il titolare dell’impresa risponde nei confronti dei creditori con
tutti i suoi beni e fallisce in caso di insolvenza.
La lex 203/1982 disciplina l’impresa familiare coltivatrice.
DISCIPLINA:
Dalla partecipazione all’impresa familiare il soggetto acquista:
a)diritto al mantenimento (secondo la condizione patrimoniale della famiglia)
b)diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli
incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro
prestato anche quando non siano avanzate richieste retributive
Il lavoro della donna è parificato a quello dell’uomo, è considerato EQUIVALENTE.
Accanto ai diritti di contenuto economico, la legge attribuisce ai familiari anche il diritto di partecipare alla
gestione dell’impresa.
GESTIONE ORDINARIA spetta all’imprenditore
GESTIONE STRAORDINARIA vedi art. 230 bis decisione a maggioranza per teste e non per quote dei
familiari che partecipano all’impresa. Violazione del diritto di partecipazione non consideriamo la validità o
l’efficacia degli atti ma solo RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE dell’imprenditore nei confronti dei
familiari.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DIRITTO DI CREDITO
I creditori personali non possono espropriare la quota di partecipazione perché essa non è precostituita, è
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Diritto di Famiglia inoltre indeterminabile in senso tecnico. Il dir. di credito è INTRASFERIBILE salvo che il trasferimento
avvenga nei confronti di un altro familiare col consenso di tutti i partecipanti.
Art. 230 bis: DIRITTO DI PRELAZIONE sull’azienda disciplinato dall’art. 732 per il caso di divisione
creditoria o di trasferimento dell’azienda.
CESSAZIONE decisione del titolare, alienazione dell’azienda, fallimento o morte del titolare.
IL MATRIMONIO
Atto che ha per effetto la costituzione dello stato coniugale e per causa la comunione di vita spirituale e
materiale tra i coniugi.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Diritto di Famiglia 6. Definizione di matrimonio
MATRIMONIO Come ATTO GIURIDICO : forma della celebrazione e condizione per poter contrarre
matrimonio pena l’invalidità dell’atto. Si da vita così alla famiglia legittima.
MATRIMONIO Come RAPPORTO GIURIDICO: effetti che derivano dalla celebrazione: rapporti
personali, patrimoniali tra coniugi e figli nonché sospensione data da separazione o definitivo scioglimento
per morte o divorzio. Diritti e doveri in capo ai coniugi.
2 TIPI diversi di MATRIMONIO: CIVILE (1) e CONCORDATARIO (contratto secondo le regole del
diritto economico con effetti anche civili)
(1) Contratto secondo la regolamentazione data dalla legge sotto ogni aspetto (atto e rapporto). La forma
della celebrazione è diversa, diversi i presupposti e diversi i criteri per l’invalidità.
Spetteranno solo al giudice le decisioni in merito le vicende matrimoniali cioè al rapporto (rappresentanza
personale e patrimoniale filiazione, separazione divorzio)
IL CONCORDATO
Nell’ambito dei patii lateranensi del 1929 lo Stato Italiano, volendo ridonare al matrimonio dignità conforme
alle tradizioni cattoliche riconosceva al sacramento del matrimonio gli effetti civili; si evitava così di far
contrarre due matrimoni.
Per i cittadini cattolici è possibile contrarre indifferentemente i 2 matrimoni mentre per i cittadini non
cattolici il matrimonio concordatario non è permesso (un requisito è appunto professare la religione
cattolica).
Questa diversità di trattamento era marcata prima dell’introduzione della riforma: era più facile sciogliere il
matrimonio concordatario perché i principi canonici di invalidità sono meno rigidi. L’ordinamento canonico
dava spazio anche alla riserva mentale del singolo (o eventuale simulazione).
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Diritto di Famiglia 7. l.121/1985 Legge sul divorzio
Nel 1970: introduzione del divorzio; non c’è una dichiarazione di nullità come nel caso di pronuncia del
giudice. Il divorzio può essere pronunciato anche in caso di matrim. Concordatario; ma di questo rimedio
non possono avvalersi quei cattolici che non intendono cadere in peccato mortale ponendosi al di fuori della
comunità ecclesiale.
L’accordo di modificazione del concordato e il relativo protocollo addizionale (L. 121/1985) hanno
eliminato quasi tutte le sperequazioni.
MATRIMONIO CIVILE: celebrato davanti all’uff. di stato civile. Matrimonio effetto
MATRIMONIO CANONICO: celebrato davanti al ministro di culto cattolico. Matrim. consenso
MATRIMONIO CONCORDATARIO: celebrato davanti al ministro del culto cattolico più trascrizione nei
registri di stato civili.
Per casistica vedi libro pag. 327
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Diritto di Famiglia 8. Definizione di matrimonio cattolico
Matrimonio celebrato dinanzi a ministro di culto acattolico ammesso allo Stato (autorizzato dall’ufficiale di
stato civile).
Disciplina dell’atto e del rapporto: quello del matrimonio civile .
Le forme di matrimonio acattolico negoziato sono numerose; gli effetti civili conseguono la trascrizione.
Comporta nullità la mancanza di autorizzazione scritta e celebrazione operata da un ministro diverso.
Per i nubendi: massima libertà all’atto della costituzione del vincolo
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Diritto di Famiglia