I vizi del consenso matrimoniale
I vizi del consenso matrimoniale
Con la riforma si è voluto dare più importanza all’effettiva volontà degli sposi.
_ Violenza morale: deve fare impressione e far temere di esporre sé e i beni ad un male ingiusto e notevole; si deve tenere conto dell’età, sesso e condizioni fisiche e psichiche della persona. Ad es. quando il consenso è stato estorto con violenza..
_ Timore: di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il cd. Timore reverenziale dipendente anche dalla condizione soggettiva dell’intimorito, è irrilevante.in caso di persecuzioni razziali e politiche alle quali si cerchi scampo con il matrimonio. Può anche essere esternato: riserva mentale rilevante.
_ Errore: non è ammesso errore di diritto, cioè sulle conseguenze dell’atto matrimoniale; non è ammesso neanche quallo sulla natura dell’atto. Sono previsti:
errore sull’identità della persona: es. scambio di persona
errore essenziali sulle qualità personali dell’altro coniuge (se le avesse conosciute, l’altro coniuge non avrebbe acconsentito): malattia fisica o psichica, anomalia (impotenza…) o deviazione sessuale che impedisce lo svolgimento della vita coniugale, o quando è pericolosa o ripugnante. Può essere legittima per lo scioglimento del matrimonio, se non è stato consumato. Pronuncia di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni salvo ottenuta riabilitazione prima del matrimonio stesso. Delinquenza abituale o professionale. Condanna non inferiore a 2 anni per delitti concernenti la prostituzione. Stato di gravidanza causata dal soggetto non caduto in errore, purché sia stato disconoscimento in caso di gravidanza portata a termine.
Legittimazione: soggetto con volontà viziata e può essere iniziata solo quando è cessata la violenza o cessate le cause che hanno determinato il timore o è stato scoperto l’errore, salvo le due ipotesi di necessaria irrevocabilità della sentenza di condanna. Improponibilità: 1 anno di coabitazione ininterrotta.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto di famiglia
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