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L'adozione di persone maggiorenni

L'adozione di persone maggiorenni


È prevista per i minori, pur quando non ci sono i presupposti per l'adozione vera e propria e cioè senza che sia principalmente da rimediare uno stato di abbandono; offre il grande vantaggio per gli adottanti di conoscere il minore da sussumere. È necessaria, di regola, una differenza di età di almeno 18 anni.
Ammessa soltanto in alcune ipotesi: l'adottante può essere una persona unita al minore, sia figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge; vi si può inoltre ricorrere nei casi in cui esista costatata impossibilità di affidamento preadottivo. Non vi è età massima per l'adottante.
Gli adottato di questa categoria non assumono una posizione del tutto identica a quella dei figli legittimi, non si estende al rapporto con i parenti dell'adottante né si estingue il vincolo con la famiglia d'origine (il cognome non si perde ma va aggiunto a quello dell'adottante).
L'adottante ha il dovere di MEI. Verso l'adottato e ne amministra i beni con poteri analoghi a quelli del tutore. L'adottato cumula i diritti successori nei riguardi dei genitori d'origine e dei genitori adottivi.

Adozione di persone maggiorenni

Regolata dalle norme dell'adozione legittimante, mira a soddisfare l'interesse di una persona adulta e conseguire vantaggi connessi alla qualità giuridica di figlio, quali diritto a portare il cognome dell'adottante e l'aspettativa di esserne erede.
L'adozione è pronunciata dal tribunale ordinario con decreto, previa l'assunzione di informazioni che consentano di giudicare se l'adozione conviene all'adottato. Il presupposto essenziale del provvedimento del giudice è il consenso prestato dalle parti. È necessario anche l'assenso dei genitori dell'adottando, nonché del coniuge dell'adottante e dell'adottato e degli eventuali figli legittimi dell'adottante. Si possono adottare più persone e anche con atti successivi. È vietata l'adozione dei propri figli naturali.
L'adottante deve avere almeno 35 anni e superare di almeno 18 anni l'età dell'adottando.
C'è l'obbligo reciproco degli alimenti mentre i diritti successori sono solo a favore dell'adottato e non dell'adottante. Questa adozione non crea nessun rapporto con i parenti dei due soggetti interessati al vincolo.
L'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante e l'adozione produce effetti dalla data del decreto del tribunale ordinario che la pronuncia.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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