Definizione di impresa familiare, art. 230 bis
Definizione L’impresa in cui prestano attività di lavoro continuativo il coniuge dell’imprenditore i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
Fenomeno frequente in agricoltura attività commerciali e artigiane in cui accade che i familiari prestino di fatto (senza regolamentazione contrattuale) un’attività lavorativa nell’impresa del coniuge, parente o affine. Ha CARATTERE SUPPLETIVO cioè quando non si può fare altrimenti e mira a proteggere i familiari che prestano lavoro nella famiglia o nell’impresa e impedendo rapporti di sfruttamento o subordinazione.
Elementi costitutivi dell'impresa familiare:
RAPPORTO FAMILIARE imprenditore, coniuge, parenti (entro 3°) affini (2°)
RAPPORTO DEL LAVORO svolto in modo continuativo
Non è rilevante il tipo di attività MA se l’impegno del coniuge supera i limiti di una prestazione di lavoro una COGESTIONE allora si avrà una COMUNIONE LEGALE ex art 177 lett. d.
L’impresa familiare nasce automaticamente a prescindere dalla volontà dei suoi membri NON HA FONDAMENTO NEGOZIALE ma trova la sua giustificazione nel vincolo di solidarietà familiare.
NATURA GIURIDICA: TEORIA dell’IMPRESA INDIVIDUALE (anche GAZZONI) nell’impresa familiare il solo titolare dell’azienda può essere ritenuto imprenditore, dove la partecipazione dei familiari assume rilievo solo nei rapporti interni. Solo il titolare dell’impresa risponde nei confronti dei creditori con tutti i suoi beni e fallisce in caso di insolvenza.
La lex 203/1982 disciplina l’impresa familiare coltivatrice.
DISCIPLINA:
Dalla partecipazione all’impresa familiare il soggetto acquista:
a)diritto al mantenimento (secondo la condizione patrimoniale della famiglia)
b)diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato anche quando non siano avanzate richieste retributive
Il lavoro della donna è parificato a quello dell’uomo, è considerato EQUIVALENTE.
Accanto ai diritti di contenuto economico, la legge attribuisce ai familiari anche il diritto di partecipare alla gestione dell’impresa.
GESTIONE ORDINARIA spetta all’imprenditore
GESTIONE STRAORDINARIA vedi art. 230 bis decisione a maggioranza per teste e non per quote dei familiari che partecipano all’impresa. Violazione del diritto di partecipazione non consideriamo la validità o l’efficacia degli atti ma solo RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE dell’imprenditore nei confronti dei familiari.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE → DIRITTO DI CREDITO
I creditori personali non possono espropriare la quota di partecipazione perché essa non è precostituita, è inoltre indeterminabile in senso tecnico. Il dir. di credito è INTRASFERIBILE salvo che il trasferimento avvenga nei confronti di un altro familiare col consenso di tutti i partecipanti.
Art. 230 bis: DIRITTO DI PRELAZIONE sull’azienda disciplinato dall’art. 732 per il caso di divisione creditoria o di trasferimento dell’azienda.
CESSAZIONE decisione del titolare, alienazione dell’azienda, fallimento o morte del titolare.
IL MATRIMONIO
Atto che ha per effetto la costituzione dello stato coniugale e per causa la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto di famiglia
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