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Le sentenze di nullità del matrimonio


Le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici che sono munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiale di controllo, su domanda delle parti o di una di esse, sono dichiarate efficaci nella repubblica italiana con sentenza della corte di appello competente quando accerti:
_ che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario e quindi debitamente trascritto e con effetti civili.
_ che il procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici ha assicurato alle parti equo processo e il rispetto del contraddittorio.
_ che ricorrono le condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Destinatari del diritto cattolico sono tutti i cattolici, in qualunque posto del mondo essi vivano. In ogni caso il giudice italiano non potrà procedere al riesame del merito. Le sentenze ecclesiastiche sono automaticamente riconosciuti.
Il giudice italiano dovrà verificare che il matrimonio non sia stato dichiarato nullo per una causa non tanto sconosciuta dalla legge italiana quanto piuttosto contraria all’ordine pubblico interno, che si identifica con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. L’ordine pubblico non è violato quando della nullità canonica si avvale il coniuge che l’ignorava o quando essa è riconducibile, anche se diversa, ad una delle cause di invalidità del cc.

Il giudice potrà statuire provvedimenti economici provvisori a favore del coniuge di buona fede il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo. Il coniuge che ignorava la causa di nullità può agire per il danno conseguente al venir meno dell’obbligo di mantenimento sostituito dall’indennità triennale e dagli alimenti.

La Cassazione ha confermato la convivenza di 2 giurisdizioni alternative in forza delle quali si può adire indifferentemente al giudice canonico o quello italiano. La sentenza italiana non vale per l’ordinamento canonico; il giudice italiano non potrà pronunziarsi se la sentenza canonica è già passata in giudicato.
La dottrina ha sostenuto che il matrimonio concordatario a livello di atto, fattispecie, non sarebbe uno ma bino: nella celebrazione del matrimonio religioso sarebbe esplicito il consenso matrimoniale canonico ed implicito un consenso matrimoniale civile, i cui effetti civili sarebbero subordinati alla trascrizione: doppia giurisdizione: canonica e dello Stato.

In caso di matrimonio concordatario il diritto canonico disciplina il vincolo matrimoniale che ha origine nell’ordinamento canonico e le invalidità riguardano il vincolo, cioè l’atto e non già il rapporto, cioè gli effetti, come è per il divorzio.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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