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Definizione di separazione giudiziale (art. 151)

Definizione di separazione giudiziale (art. 151)


Sono rilevanti i fatti, non i motivi. La separazione è chiesta in giudizio quando vi sono fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da creare grave pregiudizio alla educazione della prole (art 151).

Separazione senza colpa: per intollerabilità della convivenza valutata dal giudice tenendo conto della situazione soggettiva delle parti. Può essere intollerante ad es. quando l'altro coniuge cambia aspetto fisico (es. ustioni), o si ammala cronicamente. Ciò che conta è il modo con cui si vive la mutata condizione matrimoniale. Il giudice può addebitare le spese della separazione a quel coniuge che ritiene essersi comportato in modo contrario a doveri che derivano dal matrimonio e tenuto conto del comportamento dell'altro.

Addebito: la separazione può essere chiesta anche dal coniuge che ha causato, con il proprio comportamento, l'intollerabilità, frutto anche dell'incapacità di affrontare la vita coniugale. Se richiesta dall'altro coniuge, la separazione potrà essergli addebitata.
Fatti addebitabili: quelli che ledono il dovere coniugale di lealtà (maltrattamenti, denigrazioni, isolamento, omessa assistenza, abbandono casa coniugale..).
L'adulterio di per sé non è causa di addebito ma va valutato nella condotta generale dell'altro coniuge, deve avere caratteri di gravità o anche non del tutto vero ma che possa apparire tale a terzi (es. corteggiamento spudorato..).
La richiesta di addebito è una domanda autonoma rispetto a quella di separazione: 2 conseguenze:
_ diritto del coniuge, al quale è stata addebitata la separazione, di ricevere quanto necessario per il suo mantenimento.
_ perdita dei diritti successori.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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