Questi appunti forniscono una teoria generale della procedura penale, idonea a consentire un aggiornato apparato concettuale ai continui mutamenti normativi.
Sistema di procedura penale
di Enrica Bianchi
Questi appunti forniscono una teoria generale della procedura penale, idonea a
consentire un aggiornato apparato concettuale ai continui mutamenti normativi.
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Giurisprudenza
Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
Autore del libro: Giulio Ubertis
Editore: UTET
Anno pubblicazione: 20071. Diritto penale e processo
Carattere della procedura penale è la sua interdisciplinarietà. Il processo penale è uno strumento per
ricostruire un evento del passato; per accertare l'esistenza di un reato e la relativa responsabilità.
Nel processo, ciascun operatore si confronta con un contradditore e le regole servono per disciplinare tale
confronto.
Le regole processuali sono la trasposizione nel mondo giuridico degli spontanei comportamenti di chi vuole
conoscere cosa è successo nel passato.
Il processo è una costruzione giuridica.
La procedura penale è una materia che si è vista riconoscere una sua autonomia d'insegnamento in Italia
molto tardi. Infatti la procedura penale ha acquistato la cattedra accademica autonoma nel 1938 a Roma,
mentre prima è stata per lungo tempo considerata dall'ordinamento universitario all'interno di un unico
insegnamento di diritto e procedura penale.
Per molti anni la cattedra di Roma fu quasi l'unica perché fino agli anni '60, nella grande maggioranza delle
università italiane, la procedura penale era ancora insegnata dal docente di diritto penale. Mancava un
approfondimento della materia processual-penalistica e i testi di procedura penale erano più pratici che
scientifici.
All'espressione "diritto processuale penale" è preferibile quella di "procedura penale" perché in questo modo
si rimarca l'aspetto tecnico-giuridico.
Rischiava di passare una visione servente della procedura penale rispetto al diritto penale sostanziale.
La procedura penale era quindi vista come lo strumento attraverso cui si realizza il diritto sostanziale.
Sono le norme incriminatrici che presentano un quadro di diritto al quale le parti devono adeguarsi.
Il diritto penale è costituito dal complesso delle fattispecie e delle sanzioni criminali, mentre la procedura
penale è finalizzata a realizzare il male minacciato.
Il rapporto strumentale tra diritto penale sostanziale e diritto penale processuale è reciproco perché se da un
lato il processo è destinato a un accertamento per la repressione dei reati, dall'altro il diritto penale opera in
funzione del processo, viene adoperato per indicare i valori da tutelare attraverso il processo.
In questa visuale il processo non è altro che lo strumento per garantire la punizione con una forte
subordinazione del giudice al legislatore. Il giudice non è altro che servo del legislatore al quale deve
obbedienza.
Le attività processuali in questo modo si ridurrebbero alla mera applicazione delle norme che disciplinano
l'attività degli organi giuridici. Ma questo non vuol dire studiare il processo perché le norme sono solo una
parte del mondo processuale e vanno studiate nel loro effettivo operare.
A questa concezione pan-sostanzialistica del diritto si contrappone una concezione processuale del diritto,
secondo cui solo nel processo si realizza l'effettiva vita giuridica.
È solo nel momento della controversia e quindi nel processo che appare, risalta il problema della qualifica
dei comportamenti tenuti dai soggetti; il problema del diritto.
La qualificazione di tali comportamenti come giuridici o antigiuridici avviene solo davanti al giudice.
Sono dunque le norme sostanziali ad essere, in questa concezione, strumentali al processo.
Enrica Bianchi Sezione Appunti
Sistema di procedura penale Secondo Holmes le fattispecie incriminatrici sono solo dei criteri di valutazione che il giudice utilizza nel
giudizio concreto.
Il giudice ha il dovere di comprendere le norme e di adeguare i precetti giuridici ai mutamenti del contesto
sociale.
L'interpretazione da parte dell'organo che enuncia il diritto crea diritto.
La prova è la pietra angolare su cui poggiano le altre componenti del processo ed è un istituto che non può
essere compreso se non è inserito all'interno dell'evoluzione storica.
Non esiste un processo ideale; l'ideale di certezza è solo tendenzialmente realizzabile. Gli istituti processuali
mirano, attraverso la verifica della fondatezza dell'imputazione, ad assicurare l'effettività della comminatoria
penale nei confronti del colpevole. Ma se il processo ha anche una funzione extra-processuale di
condizionamento dei comportamenti della collettività, non ha però una funzione di difesa in senso diretto.
Infatti i magistrati lottano solo per garantire il rispetto della norme, mentre il controllo sociale viene
esercitato dall'esecutivo e dalla polizia di sicurezza. La procedura penale disciplina l'attività conoscitiva
degli organi giudiziari.
Alla fine dell'800 la Riforma Leopoldina (1876) costituisce il primo testo italiano del pensiero illuminista in
materia criminale. È anche il primo esempio di codice criminale: la prima parte regolava lo sviluppo del
procedimento, poi veniva inserita la parte riguardante i reati e le pene; infine regolamentava la sentenza.
Enrica Bianchi Sezione Appunti
Sistema di procedura penale 2. La nozione di processo penale
La nozione di processo penale è una nozione abbastanza discussa, soprattutto a causa della distinzione tra
processo e procedimento, distinzione inutile.
Il legislatore del 1988 ha deciso però di prendere in considerazione questa distinzione all'interno del codice
di procedura penale.
Quindi quando esaminiamo il codice dobbiamo sapere cosa si intende per processo, che è lo svolgimento
giurisdizionale più tipico, e cosa si intende per procedimento. Quest'ultimo è il tutto, il processo è una parte.
Il procedimento inizia con la conoscenza che è stato ipoteticamente commesso un reato (notitia criminis); il
processo inizia invece nel momento in cui il p.m. decide di rivolgersi al giudice chiedendogli di condannare
qualcuno per aver commesso un reato e termina con l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere
non più impugnabile o di una decisione irrevocabile.
Dopo la sentenza il procedimento continua con la fase esecutiva.
Prima e dopo il processo c'è il procedimento, ma anche il processo è procedimento, è una sua sezione
specifica.
Questa distinzione è una convenzione linguistica grossomodo rispettata da tutto il codice ma non presente in
tutto il nostro ordinamento. Infatti l'art. 111 Cost. parla di processo e non di procedimento, andando in
contrasto con ciò che prevede l'art. 124 Cost. che parla invece di procedimento.
Il procedimento è quel fenomeno che si realizza nella successione legalmente regolata di fatti intesi come
accanimenti coordinati per l'ottenimento di conseguenze giuridiche.
Questa nozione di procedimento viene utilizzata anche all'interno del codice; es. l'art 127 c.p.p. disciplina il
procedimento in Camera di Consiglio.
Quindi il vocabolo procedimento è un vocabolo che vale in via generale.
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Sistema di procedura penale 3. Modelli processuali e giusto processo
La struttura del processo penale è ispirata a due archetipi fondamentali: il paradigma accusatorio e il
paradigma inquisitorio.
Essi sono paradigmi descrittivi: si cerca sempre di individuare dei canoni di permanenza di determinati
requisiti. Ma non esiste un sistema inquisitorio/accusatorio puro.
Tale separazione risale al 1215, quando fu promulgata la Magna Charta Libertatum da Giovanni Senzaterra.
Questi due paradigmi non hanno mai trovato una effettiva concretizzazione. Infatti la storia del processo
penale è la storia dell'alternarsi di questi due modelli.
Dalla Rivoluzione Francese si è volutamente costruito un sistema processuale in cui questi modelli si
combinano.
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Sistema di procedura penale 4. Il sistema accusatorio
I caratteri del sistema accusatorio sono:
1. libertà di accusa riconosciuta all'offeso dal reato; se non c'è l'accusa il giudice non può intervenire;
2. non è al giudice che compete la raccolta delle prove, bensì alla parte accusatrice e all'imputato;
3. pubblicità di tutto il processo, che si svolge in forma orale per essere adeguatamente seguito dagli
spettatori.
Invece gli atti sono compiuti conformemente al principio di immediatezza.
Questo si riconnette al principio di concentrazione perché il processo si svolge in un tempo ristretto e in un
medesimo spazio, l'aula di udienza. Gli venti che si verificano prima vengono raccontati ma sempre nell'arco
della giornata;
4. parità di posizione tra le parti: il giudice funge da moderatore della contesa; controlla solo che tutto
avvenga correttamente. La decisione sul merito non è affidata al giudice ma a una giuria, più idonea a
garantire l'equilibrio degli interessi implicati nel processo.
I giurati sono cittadini qualunque, quindi essi non emettono una sentenza (motivata) ma un verdetto (non
motivato). Inoltre non provvedono all'irrogazione della sanzione che viene operata dal giudice.
Se la giuria è popolare, in un sistema di civil law il problema è quello di stabilire quali siano i mezzi di
prova ammissibili. Vi sono delle regole di esclusione che stabiliscono quali tipi di acquisizione probatoria
siano ammissibili;
5. libertà dell'accusato fino alla sentenza irrevocabile di condanna. L'imputato va al processo libero
All'origine di questo sistema, l'unico soggetto pubblico era il giudice.
Nel corso del tempo viene istituito un ufficio pubblico di accusa per evitare due rischi:
a. il moltiplicarsi degli accusatori;
b. l'impossibilità di procedere per mancanza di accusatori (rischio opposto).
La nascita di questo ufficio genera uno squilibrio a favore degli interessi statali e a sfavore di quelli
individuali. Da ciò deriva lo slittamento al modello inquisitorio.
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Sistema di procedura penale 5. Il sistema inquisitorio
I caratteri del sistema inquisitorio sono speculari ai precedenti:
- il giudice interviene d'ufficio; egli è contemporaneamente giudice e inquisitore; in lui si fondano ragioni di
accusa e decisioni. Sono ammesse denunce segrete o anonime;
- il giudice è libero di raccogliere le prove, anche senza richiesta;
- il processo è segreto nel doppio senso di segretezza esterna (= nessuno degli estranei al procedimento sa
che c'è) ma anche interna (= è segreto anche per le parti, soprattutto l'imputato). Il processo si compone di
diversi atti e quindi si svolge per iscritto per poterne mantenere memoria. Lo scritto è necessario quando il
giudice è unico e deve rendere conto a un collegio. Inoltre è necessario visto che le parti non partecipano
allo svolgimento delle attività;
- disparità tra giudice e imputato, che ha solo il potere di sollecitare l'acquisizione probatoria
L'imputato è considerato oggetto di un'inquisizione; ecco perché è ammessa la tortura. Anche dove non ci
sia tortura (codice 1930) l'interrogatorio è affidato alla confessione e mira alla ricerca di una verità assoluta.
A differenza del modello accusatorio, non vigono qui limiti all'attività del giudice, il quale si trova invece
vincolato al momento della valutazione probatoria da regole di prova legale.
A seconda dello schema che si segue, il processo penale rispecchia l'ordinamento politico di ciascun
paese.
I principi ispiratori sono di solito inseriti nelle carte costituzionali degli Stati; infatti la procedura penale
viene anche chiamata "diritto costituzionale applicato". La disciplina processuale penale è quella che ha
subito i più vasti mutamenti dopo l'entrata in vigore della costituzione repubblicana. Si sente quindi
l'esigenza di creare un nuovo codice di procedura penale in cui vengono aggiunti 155 articoli.
Il codice di procedura penale del 1988 è l'unico codice italiano finora emanato in periodo repubblicano, ma
per aggiornare il processo penale sono state approvate, dal 1955, molte leggi che modificano il codice.
I sistemi accusatorio e inquisitorio sono sistemi teorici, che quindi non si riscontrano concretamente
nell'esperienza giuridica. Quelli che trovano effettiva attuazione sono i sistemi misti, cioè quegli
ordinamenti che contengono disposizioni di entrambi i modelli.
Il sistema misto tipico è quello introdotto con la Riforma Napoleonica, cioè un sistema con una fase
investigativa di tipo inquisitorio, cioè scritta e segreta, e una fase dibattimentale di tipi accusatorio, cioè
orale e pubblica.
Quando si parla di sistemi misti si può considerare anche una terza ipotesi, secondo cui il processo è
costituito in modo tale da esserci alcune norme di carattere accusatorio e alcune di carattere inquisitorio e in
più delle regole processuali diverse a seconda dell'entità del reato.
Infatti in Italia troviamo, oltre al procedimento ordinario di Tribunale, una serie di procedimenti speciali,
senza i quali la macchina penale si bloccherebbe.
In ogni caso non si può parlare di processo penale dove non ci siano i seguenti requisiti:
1. giudice imparziale;
2. pubblicità delle udienze;
3. inviolabilità della difesa.
Enrica Bianchi Sezione Appunti
Sistema di procedura penale
Questi sono i caratteri del giusto processo. Il giusto processo viene considerato inderogabile e i suoi
caratteri sono scolpiti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre del
1948: nell'art. 9 si garantisce il diritto di libertà fisica; nell'art. 10 sono sanciti i caratteri essenziali della
giurisdizione; infine nell'art. 11 viene scolpita la presunzione di innocenza.
Inoltre il giusto processo è disciplinato anche degli artt. 5 e 6 della Convenzione europea e dell'art. 9 del
Patto Internazionale sui diritti civili e politici.
Il giusto processo è una nozione ampia al cui interno si inserisce la nozione di processo equo. Inoltre
influiscono sulla nozione di giusto processo anche le regole relative al divieto di tortura e di trattamenti
inumani o degradanti e al diritto alla privatezza.
Tra i diritti del giusto processo ci sono anche:
- il diritto al doppio grado del processo;
- il diritto a non subire una doppia condanna o un altro processo dopo essere stato assolto.
Rispettare il giusto processo non vuol dire ottenere un processo giusto anche nell'esito.
Anche la Costituzione italiana non dice di volere un processo inquisitorio o un processo accusatorio, ma
anch'essa, già nel suo testo originario, conteneva le regole del giusto processo, lasciando al legislatore la
scelta degli strumenti con cui concretizzarlo.
L'enunciazione del vigente art. 111 Cost. è superflua, non dice grandi cose; esprime cose che già dice l'art.
24 Cost.
La differenza di approccio al giusto processo fra Costituzione e Atti Internazionali sui diritti umani è data
dal modo in cui vengono affermati i principi costituzionali del giusto processo.
Infatti, mentre la Costituzione si esprime attraverso l'enunciazione di canoni oggettivi disciplinanti
l'amministrazione della giustizia penale, gli Atti internazionale sono principalmente focalizzati sul
riconoscimento di diritti soggettivi. Quindi i canoni del giusto processo non sono più generali, bensì diritti.
Nel momento in cui un canone è visto come diritto, la persona non può più rinunciarvi.
Nella legge delega del Parlamento è indicata una scelta, ossia che il codice di procedura penale deve
adeguarsi ai principi costituzionali e deve anche sviluppare i caratteri del sistema accusatorio. Ma ci sono
altri caratteri che con l'accusatorio fanno a pugni.
Quindi, pur nell'ambito dell'inclinazione verso il modello accusatorio, l'attuale ordinamento processuale
penale italiano è ancora misto.
Tutte le modifiche che hanno toccato la disciplina della procedura penale dal 1988 a oggi non hanno tanto
riguardato l'accusa e l'inquisizione, quanto il problema dei rapporti tra fase dell'investigazione e fase del
giudizio.
La struttura originaria prevedeva che gli atti compiuti durante le indagini non potessero essere utilizzati in
fase decisoria.
Nel 1992 questa struttura si è modificata in modo tale che la sentenza possa basarsi sulle indagini
preliminari. Si torna al modello dell'istruzione sommaria del p.m., abbandonando quello dell'inchiesta di
parte.
La riforma, attraverso le modifiche dell'art. 111 Cost., è inutile al 90% perché è ripetitiva. L'unica cosa
importante è l'inserimento della riserva di legge processuale, cioè il fatto che il processo debba essere
regolato dalla legge (secondo Ubertis).
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Sistema di procedura penale 6. Norme processuali penali
Sono quelle norme che disciplinano il procedimento penale in tutta la sua estensione. Quindi le norme
processuali penali sono quelle che riguardano il procedimento penale dal momento della notitia criminis al
momento dell'applicazione delle relative conseguenze.
Ma alla nozione di procedimento penale rientrano anche le azioni penali complementari, con le quali viene
attivata la giurisdizione riguardo a procedimenti di una notitia criminis.
Nell'ambito di un procedimento penale possono emergere questioni non solo strettamente inerenti al reato e
alla pena, ma anche concernenti la pericolosità del reo.
Inoltre possono emergere questioni riguardanti la responsabilità per violazioni amministrative connesse a un
reato o da questo dipendenti e quella civile implicante le restituzioni o il risarcimento del danno.
Ci sono alcune norme che in base a come le guardi possono essere sostanziali o processuali. L'ambito delle
norme non può essere determinato a priori, ma è un problema che va risolto volta per volta.
Es: talune norme probatorie in materia di limiti alla testimonianza oppure in tema di intercettazioni di
conversazioni o di comunicazioni, poste rispettivamente a salvaguardia del segreto di Stato, d'ufficio o
professionale oppure a tutela del rispetto della vita privata, possono qualificarsi sostanziali se hanno lo
scopo di garantire non la correttezza del procedimento, ma determinati beni; oppure possono qualificarsi
processuali se si considera che incidono sullo sviluppo del procedimento penale.
Le norme in genere hanno o una funzione negativa di impedimento di un danno o una funzione positiva di
produzione.
Le norme processuali sono norme costruttive perché mirano a creare nell'ordinamento giuridico
un'istituzione che non esiste in natura. Esse, a loro volta, sono distinguibili in norme di organizzazione
(prospettiva statica), cioè norme che creano e coordinano qualcosa di anteriormente inesistente, e norme di
funzionamento (prospettiva dinamica), cioè norme che regolano lo svolgimento dell'attività dei singoli e
degli uffici.
Inoltre la differenza tra norme sostanziale e norma processuale sta anche nel fatto che la norme sostanziale
penale in genere si presenta come un comando, un divieto; mentre la norma processuale penale si presenta
come un conferimento di poteri o assegnazione di doveri a coloro che intervengono durante il procedimento
penale.
Il carattere della norme processuale penale è quello di rivolgersi al giudice che è colui che applica la norma.
In genere la norma prevede una sanzione quando viene violata. In campo processuale penale essa raramente
è personale; si tratta di sanzioni amministrative o sanzioni che attengono ad attività processuali; es:
allontanamento dell'imputato.
Caratteristica del diritto processuale è la previsione che quando non viene rispettato lo schema normativo
l'atto è invalido o addirittura non può essere compiuto.
Quando invece l'atto viene compiuto al di fuori dello schema, cioè dopo che i termini sono scaduti, si dice
che la parte decade dal potere di compiere l'atto.
Nel diritto penale l'invalidità non è una sanzione perché la sanzione è qualcosa che si aggiunge
all'esecuzione di un comportamento vietato; la sanzione quindi integra la fattispecie.
Nel campo processuale penale l'invalidità scatta invece per il non aver tenuto un determinato
comportamento.
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