Prova, giudizio e verità
Le modalità del processo non sono altro che la scansione analitica dei momenti in cui avviene la conoscenza del processo.
È stato stabilito che l'esito di qualunque indagine fattuale non è assoluto; non esiste una conoscenza assoluta. Quello che può fare l'uomo che vuole conoscere qualcosa, è dire quali sono le ipotesi di ricerca che lo spingono a lavorare. Infine deve dire quanto incide sull'esito della ricerca lo strumento che impiega.
Bisogna quindi essere consci di "cosa sto facendo? Per che cosa? Come?".
La verità assoluta è per l'uomo irraggiungibile perché non rientra tra le sue possibilità. Questo esito delle nostre possibilità conoscitive ha avuto conferma negli anni '30 attraverso risultati sia di ricerche fattuali che di ricerche analitiche, logico-matematiche, che hanno stabilito che ci sono cose che l'uomo non può conoscere.
Vi sono due concezioni della prova, che, in senso lato, è tutto ciò che viene utilizzato in un procedimento per verificare un enunciato fattuale. Tali enunciati servono per ricostruire un fatto.
Non riguarda la prova la posizione della norma.
La prima concezione della prova è chiamata concezione classica ed è durata fino al Medioevo. Si sviluppa a partire dall'antichità ed è strutturata sul riconoscimento dell'ineliminabile riferimento all'opinabilità, verosimiglianza e ipoteticità.
La probabilità viene orientata a una valutazione del grado di conferma di un'ipotesi sulla base delle conoscenze che su quella ipotesi in concreto ho.
In questa concezione non si poteva non avere un collegamento con la struttura penale sostanziale. La regolamentazione dell'attività giudiziaria era imperniata su centri di argomentazione da cui derivava un sistema di regole. Solo seguendo questo metodo le parti potevano ricostruire il fatto e sottoporlo all'esame del giudice.
Questa concezione argomentativa era collegata all'uso della retorica intesa come teoria del procedimento probabile partendo da premesse provate.
Nel XIII secolo si rompe il rapporto di fraternità tra retorica e logica. Si vuole ricondurre ogni ragionamento nella struttura sillogistica in cui non ci sia spazio per dubbi e scelta.
Contestualmente c'è l'affermazione della scienza sperimentale; mentre in ambito giuridico c'è un progressivo affinamento della fissazione legislativa degli elementi della fattispecie.
Questi movimenti fanno perdere alla ricerca giudiziaria la consapevolezza del proprio orientamento; importa solo che il fatto così analizzato risulti probalisticamente simile a quello ipotizzato dalla norme.
Si afferma una concezione dimostrativa della prova e non più argomentativa.
Nella vecchia concezione ciò che deve essere provato è l'affermazione della parte, mentre nella nuova concezione è il fatto in sé a dover essere provato.
Il probandum è un qualcosa che deve essere accertato e può essere accertato in qualunque modo. L'importante è arrivare a conoscere il vero.
Compito della scienza giuridico-processuale è quello di sintetizzare queste due concezioni, cogliendo l'utilità derivante dallo sviluppo scientifico.
Non è mai possibile assimilare la prova giudiziaria alla prova scientifica e viceversa.
Il giudice, operatore giudiziario, non ha mai rapporti con fatti ma ha rapporti con enunciati, parole. Allo stesso modo il processo si fonda su prove che non vertono su tutti i fatti perché un fatto è quella cosa che non è mai constatabile a posteriori ma sempre nel momento in cui si verifica quella cosa.
La circostanza da tener conto è che non esistono fatti veri e fatti falsi; vero e falso sono qualità che si riferiscono a un enunciato, mentre un fatto è esistente o inesistente (è o non è).
Quindi prova di un fatto o prova della verità di un fatto sono delle abbreviazioni di prova della verità dell'affermazione di esistenza di un fatto.
La prova è tutto ciò che serve (elementi e attività) per consentire l'accertamento della verità o no di uno degli enunciati fattuali integranti il thema probandum. Questo è composto (art. 187 c.p.p.) dall'insieme delle proposizioni rappresentative del fatto giuridicamente rilevante e quindi non solo il fatto principale (=complesso di una serie di altri fatti più piccoli), ma anche i fatti primari e i fatti semplici, cioè i fatti della vita che servono per integrare quelli primari. Sono fatti semplici da dimostrare anche quelli di contorno che servono per valutare l'attendibilità dei mezzi della prova.
I fatti principali sono cmq fatti ai fini processuali, cioè fatti che vengono ipotizzati come oggetto di indagine sulla base della qualifica fatta dalla parte e che possono subire modifiche ed essere ricondotti a diverse fattispecie sostanziali.
Con il processo si cerca di ottenere una ricostruzione del fatto il più possibile approssimata alla realtà.
Quello che il giurista non deve fare è imporre una propria idea, mentre deve cercare di garantire una ragionevolezza.
C'è un rapporto tra enunciato iniziale e enunciato finale.
La teoria della verità più adeguata è la concezione semantica della verità esposta da Tarski: "l'enunciato la neve è bianca è vero se e solo se la neve è bianca". Quindi un enunciato è vero se si è disposti a dimostrare che quell'enunciato è sperimentale.
Ciò che diventa oggetto di prova è la verità o no di un'affermazione; è quest'ultima che costituisce il vero e proprio oggetto di prova.
Mentre il thema probandum è l'unico, gli oggetti di prova sono tanti. Quindi bisogna distinguere tra:
- tehma probandum;
- oggetto di prova;
- strumenti di prova.
Ma l'insieme degli oggetti di prova concretamente sottoposti a verifica non corrisponde necessariamente al thema probandum perché è possibile che tra le proposizioni che lo compongono non si riesca ad individuare prove.
Si può verificare un determinato enunciato se si trova un altro enunciato che affermi la medesima cosa. Quindi la prova di un'affermazione risulta dal confronto con un'altra affermazione e dalla coincidenza tra le due proposizioni.
Ma se l'esperimento probatorio avviene senza la presenza di tutti i soggetti interessati, esso non è imputabile contro soggetti assenti, ha un'efficacia limitata. Quindi l'intervento delle parti nel procedimento probatorio è un requisito essenziale per attribuire potenzialità persuasiva alla prova.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
- Autore del libro: Giulio Ubertis
- Editore: UTET
- Anno pubblicazione: 2007
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