La presunzione d'innocenza
L'art. 27,2 Cost. stabilisce che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Secondo tale orientamento, l'intento del legislatore costituzionale risulta essere stato, per un verso, quello di determinare la dimensione cronologica del principio contenuto nella disposizione, affermandone l'operatività sino al formarsi del giudicato; per l'altro, quello di sancire l'accoglimento nel nostro sistema della presunzione d'innocenza.
Non sono tuttavia mancati di depotenziare il precetto in questione, preferendo infatti parlare di una più sfumata e meno drastica presunzione di non colpevolezza, per evitare quella parola che evoca la nozione di prova indiretta.
Se è una presunzione di non colpevolezza, allora vuol dire che il legislatore costituzionale voleva garantire qualcosa di meno rispetto alla presunzione di innocenza.
La supposta contraddittorietà della locuzione presunzione d'innocenza si supera evidenziandone il significato politico-processuale. Esso impone di evitare ogni pregiudizio sia gnoseologico che sociale in danno dell'imputato e postula che l'autorità procedente svolga la propria attività come se l'imputato fosse innocente, giacchè la notzia criminis costituisce un'ipotesi da verificare, da cui non può trarsi alcuna supposizione di colpevolezza.
Il processo inizia se ci sono degli elementi che fanno ritenere sussistente il reato.
L'ordinamento giuridico italiano ha adottato la sua scelta nel senso di interpretare l'art. 27,2 Cost. come affermante la presunzione di innocenza.
La presunzione di innocenza, se implica che un'affermazione di colpevolezza per la riconosciuta esistenza di un illecito penale e quindi l'irrogazione della conseguente sanzione possa aversi soltanto a seguito di un processo, si pone a fondamento del canone nullum crimen, nulla poena sine sudicio.
Come risulta anche dalla previsione che la colpevolezza sia legalmente accertata contenuta nell'art. 6,2 Conv. eur. dir. uomo, esso si connette strettamente alle esigenze di legalità del processo. La Corte europea è intervenuta sul modo si designazione delle fattispecie. Pertanto, essa ritiene che l'art. 6,2 della Convenzione imponga agli Stati contraenti di contenere l'impiego di presunzioni stabilite dalle norme incriminatrici in limiti proporzionati alla gravità dei fatti contestati e compatibili con il diritto di difesa, nonché di garantire comunque che esse non abbiano il carattere della irrefragabilità, dovendosi riconoscere al giudice un reale potere di apprezzamento della regiudicanda idoneo a pervenire tanto alla concessione di attenuanti quanto al proscioglimento, nonostante l'accertata presenza degli elementi presuntivi.
Questa esigenza di legalità implica il divieto di impiegare per la decisione le prove vietate, il cui insieme corrisponde alla classe comprendente quelle illecite, illegittime ( sono quelle che, pur essendo ammissibile, sono state assunte in contrasto con il codice) o inammissibili.
Sia al comma 2 che al comma 3 dell'art. 6 della Convenzione, sono una enunciazione esemplificativa e non esaustiva del giusto processo.
La legalità del processo si collega anche alla tutela della sua pubblicità, senza tuttavia che ciò implichi la possibilità per le pubbliche autorità di fornire informazioni sullo sviluppo de procedimento in maniera tale da non rispettare la presunzione d'innocenza per la mancanza delle dovute precauzioni nell'attribuire l commissione di un reato a un soggetto ancora sotto inchiesta.
La stessa presunzione d'innocenza implica una connotazione della posizione del giudice tale da richiedere una sua neutralità metodologica rispetto all'accusa: l'organo giurisdizionale non può in alcun modo essere coinvolto in compiti che, anteriormente all'esaurirsi della verifica processuale dell'accusa, implichino una sua adesione a quell'opinio delicti che è invece il motore dell'ordinaria attività del p.m.
Essa non potrebbe essere soddisfatta se il giudice fosse pre-giudizialmente condizionato per avere preventivamente conosciuto l'impostazione di una delle parti o per avere assunto e personalmente coltivato una determinata ipotesi.
Infine non può obliterarsi il legame tra presunzione di innocenza e contraddittorio o tra la medesima e il rifiuto della segretezza processuale interna. Occorre esaltare la dialettica tra le parti, affinché emerga nitida la funzione dell'accusa di provare la colpevolezza dell'imputato, senza confusioni con il compito giurisdizionale concernente l'applicazione della legge nel caso concreto attraverso l'accertamento della verità. Inoltre va riconosciuto che tenere l'accusato all'oscuro dello svolgimento processuale significa o volerne limitare le possibilità difensive o presupporre che lo stesso non abbia necessità informative perché coinvolto dai fatti per cui si procede, presumendosene pertanto la colpevolezza.
Quelli finora esaminati non vanno intesi come corollari della presunzione d'innocenza, ma come sue garanzie di contesto, in quanto ne consentono la piena operatività.
Se si vuole mettere un principio su tutti gli altri si rischia di perdere la specificità.
La presunzione di innocenza opera su due ambiti: quello della decisione da riservare all'imputato durante il procedimento,si parla così della presunzione d'innocenza come regola di giudizio, e quella della condizione da riservare all'imputato durante il procedimento, si parla così della presunzione d'innocenza come di trattamento dell'accusato.
Nel primo ambito al giudice non è consentito emettere alcuna decisione giudiziaria nella quale si rifletta l'opinione che l'imputato sia colpevole, se non vi sia stato anteriormente un accertamento legale della sua colpevolezza.
In ogni caso la colpevolezza dell'imputato deve essere provata, secondo la formula utilizzata dell'esperienza anglosassone, oltre ogni ragionevole dubbio e, quindi, qualora quest'ultimo sussista nel momento decisorio, il criterio epistemologico per una sua soluzione va identificato con il principio denominato del favor rei o dell'in dubio pro reo, direttamente derivabile dall'art. 27,2 Cost.
Per illustrare questa impostazione, è tradizione utilizzare una terminologia incentrata sulla nozione di onere della prova, ma in senso metaforico perché in senso stretto non si può usare nel processo penale.
Non esiste nel c.p.p. una norma analoga all'art. 2697 c.c., secondo cui nell'ordinamento italiano è generalmente riconosciuto al giudice penale un potere di integrazione probatoria, mancando quindi il condizionamento della decisione d'un determinato contenuto a un'insostituibile iniziativa probatoria di parte. L'onere della prova è il rischio della mancata prova. Se l'onere della prova è addossato al p.m. e quest'ultimo non fornisce la prova, il giudice deve assolvere l'accusato.
Sempre collegato alla presunzione di innocenza è anche il cosiddetto diritto al giudizio d'innocenza, cioè il diritto per l'imputato a ottenere il riconoscimento della sua estraneità all'addebito rivoltosi, almeno quando sia formalizzato con il provvedimento dell'azione. Esso si specifica in due aspetti distinti:
- il primo è una conseguenza della scelta legislativa di non prevedere un'alternativa secca; le formule decisorie devono quindi essere disposte secondo una scala gerarchica dalla formula più favorevole a quella meno favorevole;
- il secondo riguarda il congegno delle regole istruttorie, garantendo il diritto a che esso sia tale da orientare il processo non verso una qualunque sentenza vantaggiosa per l'imputato, ma verso la dichiarazione d'innocenza in tutti i casi in cui siano probatoriamente acquisibili i relativi presupposti gnoseologici richiesti dal medesimo art. 129 c.p.p.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
- Autore del libro: Giulio Ubertis
- Editore: UTET
- Anno pubblicazione: 2007
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