La difesa tecnica (o formale)
La difesa tecnica (o formale), espressamente riconosciuta dagli artt. 6,3 Conv. eur. Dir. uomo e 14,3 Patto intern. dir. civ. pol., consiste nell'assistenza giuridica fornita all'accusato da un difensore, il quale svolge la propria attività a fianco del difeso, che comunque può continuare ad agire in nome e per conto proprio.
La garanzia di una difesa tecnica deve avere una realizzazione effettiva e non può ridursi alla nomina esclusivamente formale di un difensore; quindi la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che spetti alle autorità competenti di sostituire o di indurre allo svolgimento dell'incarico un difensore negligente di un imputato ammesso al gratuito patrocinio.
Analogamente, nelle ipotesi di difensore sia di fiducia (cioè scelto dall'accusato) che d'ufficio (vale a dire nominato dall'autorità procedente), viene affermato il dovere dell'autorità giudiziaria di intervenire, pur nel rispetto dell'indipendenza dell'avvocatura, quando le carenze dell'attività difensiva siano manifeste o vengano sufficientemente segnalate alla sua attenzione, in modo da assicurare all'interessato il godimento effettivo del diritto riconosciutogli.
Anche il diritto di difesa tecnica si può specificare in una serie di garanzie:
A. se l'accusato ha il diritto di godere dell'assistenza di un difensore, allora è da ritenere illegittimo che l'imputato possa essere costretto a difendersi da solo. Ma ciò non basta: come espressamente sancito dal Patto intern. dir. civ. pol., va affermato a favore dell'imputato sprovvisto di difensore anche il diritto all'informazione del suo diritto ad averne uno.
B. In relazione alla nomina del difensore, la Conv. eur. Dir. uomo e il Patto intern. Dir. civ. pol. Espressamente garantiscono che la scelta del medesimo competa all'accusato, ma implicitamente ammettono che la sua retribuzione sia a carico dell'interessato, dato che le medesime disposizioni contemplano la gratuità dell'assistenza difensiva unicamente con riguardo all'ipotesi di imputato non abbiente, senza che pertanto sia assicurato il rimborso delle spese a chi non si trovi in tale condizione economica, nemmeno in caso di proscioglimento.
La considerazione della difesa tecnica, come garanzia di un corretto espletamento della funzione giurisdizionale viene poi riconosciuta almeno quando l'interesse della giustizia lo esiga, mentre la Corte europea dei diritti dell'uomo ha legittimato il dovere dell'autorità procedente di nominare, anche contro la volontà dell'imputato ed eventualmente a spese del medesimo, uno o più difensori d'ufficio, qualora la loro attività sia reputata indispensabile. Quanto alla Corte costituzionale, investita della questione se l'imputato possa rifiutare la difesa tecnica, essa ha deciso che la tradizionale previsione italiana della necessaria presenza del difensore al dibattimento non esprime una scelta legislativa costituzionalmente obbligatoria.
Riguardo alla tutela difensiva dei non abbienti, va invece rilevato che, se l'art. 24,3 Cost. non definisce gli istituti con cui assicurare i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, le disposizioni di fonte internazionalistica sembrano collegare la gratuità della difesa tecnica non solo alla circostanza che la sua esistenza sia giustificata da interessi propri della giustizia, ma anche all'assegnazione di un avvocato d'ufficio.
C. Per svolgere una difesa efficace, occorre inoltre che pure al difensore siano garantiti il tempo e le facilitazioni necessarie per apprestare la difesa del proprio assistito: esempio, dal deposito del fascicolo delle indagini svolte deve decorrere, prima del giudizio, un lasso temporale consono alla complessità della concreta vicenda in modo da consentire un adeguato esame degli atti, mentre la data di udienza non può essere anticipata senza darne comunicazione al difensore, impedito altrimenti di svolgere le proprie funzioni.
D. Una difesa tecnica può essere correttamente espletata a condizione che il difeso e il difensore abbiano modo di mettersi in contatto, anche su iniziativa del secondo (libertà di comunicazione).
Il limite a tale libertà è dato dal divieto di alterazione del materiale probatorio o di correità tra accusato e suoi difensori o consulenti tecnici o investigatori privati.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
- Autore del libro: Giulio Ubertis
- Editore: UTET
- Anno pubblicazione: 2007
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