Le fonti del diritto processuale penale
La teoria delle fonti è complicata perché le distinzioni non solo più nette.
Le fonti del diritto processuale penale sono:
1.
la Costituzione e le eventuali leggi costituzionali che la modificano o
la integrano a seconda dei casi. Fino agli anni '70 tra le fonti alcuni
non annoveravano la Costituzione o magari la annoveravano tra le fonti
complementari.
Tale errore è tanto più evidente se si nota che nel
codice di procedura penale ci sono norme identiche a quelle della
Costituzione.
Le norme della Costituzione sono vincolanti a tutti
gli effetti e la loro inosservanza nella redazione di una norma
processuale penale comporta l'illegittimità costituzionale di
quest'ultima (art. 136,1 Cost.).
Tutte le norme della Costituzione devono trovare attuazione subito.
2.
Fonti internazionali: l'art. 101 Cost. prevede un meccanismo di
adattamento interno automatico al diritto internazionale ma tale
meccanismo non deve consentire la violazione di principi costituzionali
fondamentali. Ciò vale per le norme internazionali ordinarie.
Diversa è la situazione per i trattati internazionale che per avere
efficacia negli ordinamenti sono modificati con una norma interna.
Quanto alla posizione delle norme processuali penali di derivazione
internazionale, l'art. 206,2 c.p.c. le pone in una posizione secondaria
rispetto alle norme internazionali.
Per quanto riguarda i rapporti
con autorità straniere, l'art. 696 c.p.c. prevede che le norme interne
abbiano funzione sussidiaria rispetto a quelle internazionali.
Tutte le norme del codice devono fare i conti con le norme
internazionali sui diritti dell'uomo, che non possono essere modificate
da norme ordinarie in quanto dotate di specialità. Se le norme
processuali penali non rispettano gli obblighi internazionali, violano
l'art. 117 Cost.
3. Fonti primarie:
- codice procedura penale:
emanato il 22 settembre 1988 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1989. È
una codificazione avvenuta con il meccanismo della delegazione
legislativa;
- leggi ordinarie: sono leggi statali in senso
stretto perché le regioni non possono provvedere in materia di procedura
penale e in materia penale;
- decreti legge.
4. Fonti secondarie:
- norme regolamentari della Corte Costituzionale e del Parlamento dei
confronti del Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento o
attentato alla Costituzione;
- regolamenti esecutivi di norme legislative;
- consuetudine: normalmente viene considerata applicabile al diritto
processuale penale. Eccezione: art. 206,2 e 696 c.p.c. che però è una
consuetudine di carattere internazionale.
Sull'interpretazione
delle disposizioni processuali penali non sorgono questioni specifiche.
Essa avviene con le stesse metodologie di interpretazione delle altre
disposizioni, salvo alcuni profili.
Il problema dell'analogia assume
rilievo perché si parte da una considerazione secondo cui l'analogia è
vietata in campo processuale penale. Essa è valida nel diritto
sostanziale e non nel diritto processuale, ma si deduce che in genere
essa non vada applicata salvo in casi tassativamente previsti.
Un
altro problema sorge quando l'analogia venga adoperata in malam partem.
Il suo divieto veniva fondato sul contrasto con l'art. 25,2 Cost.
Attualmente è l'art. 111,1 Cost. a risolvere la questione sancendo una
riserva assoluta di legge per la regolazione del giusto processo.
Ma
se anche l'art. 111 non dovesse contemplare il principio di legalità,
l'ordinamento italiano vi si dovrebbe cmq conformare secondo l'art.
117,2 Cost.
Dall'art. 111 deriva come conclusione l'esclusione di
ogni esito del procedimento analogico che porti una limitazione della
posizione e delle garanzie processuali di colui nei confronti del quale è
stato instaurato il procedimento, cioè il divieto di analogia a danno
dell'imputato.
Ulteriore problema si pone quando vi sia la
sostituzione di una disciplina processuale a un'altra; ossia il problema
di determinare l'effetto che il ricambio normativo ha sui processi in
corso.
Il diritto transitorio in senso stretto è il diritto che
regola i procedimenti pendenti. Esso incide sulle situazioni pendenti
presentando una disciplina diversa da quella precedente e da quella
futura. In mancanza si applicano i principi di diritto intertemporale,
con cui il legislatore si pone al di sopra della norma vecchia e di una
nuova.
In mancanza di tali principi, si ricorre a principi generali.
Il
principio generale che regola la successione di norme processuali
penali è il principio tempus regit actum, secondo cui la legge nuova
entra in vigore subito. Ma bisogna chiarire cosa si intende per actus e
per tempus.
Dobbiamo interpretare actus come circoscritto a ogni
singolo atto o fatto processuale; quindi si scompone il processo in
tante fasi per ognuna delle quali vale il principio suddetto.
Per
quanto riguarda tempus, se le disposizioni della nuova norma fossero
applicate retroattivamente ai momenti procedimentali anteriori alla sua
entrata in vigore, ciò sarebbe in contrasto con il principio stesso.
È
invece conforme a tale principio il fatto che, in caso di mutamento
normativo, ha valore l'atto compiuto secondo la norma vigente al momento
in cui è stato emanato. Quindi la Corte Costituzionale ha stabilito che
il principio tempus regit actum vuol dire che la validità degli atti è e
rimane regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione e
perciò a tale legge bisogna fare riferimento quando siano da valutare
atti anteriormente compiuti.
Il principio tempus regit actum è un
principio generale ma non è costituzionalmente stabilito. Il legislatore
può quindi derogarvi ma a due condizioni:
- che la retroattività sia ragionevolmente giustificabile;
- che la retroattività non si ponga in conflitto con interessi a valori costituzionalmente protetti.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
- Autore del libro: Giulio Ubertis
- Editore: UTET
- Anno pubblicazione: 2007
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