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La Dialettica Processuale




L'art. 111 Cost. si riferisce alla tutela del contraddittorio tra le parti, in cui rientra la possibilità per l'interessato di esporre le proprie ragioni e contestare quelle dell'avversario.
L'art. 111 Cost. parla di processo penale, di accusa e di accusato in modo diverso rispetto al codice. Il legislatore del 1999 ha usato terminologie non conformi a quelle solitamente utilizzate nella dottrina.
La citazione esplicita del contraddittorio nel testo costituzionale parrebbe implicare un necessario mutamento dell'impostazione seguita in materia dalla Corte costituzionale, secondo cui il principio del contraddittorio sarebbe assicurato dal diritto di difesa. L'importante è riconoscere che entrambe abbiano un fondamento costituzionale.
Se il diritto di difesa è un aspetto del principio del contraddittorio, allora ne è anche una garanzia di concreto rispetto. Dove mancasse la possibilità di difendersi, non vi sarebbe neppure spazio per una dialettica tra le parti contrapposte.
Il principio del contraddittorio assume pure una valenza concernente non solo la situazione dei portatori degli interessi in conflitto, ma anche l'assetto della giurisdizione, collegandosi alla necessaria presenza di un organo giudicante terzo e imparziale.
Inoltre il contradditorio ha valore euristico, poiché, secondo le acquisizioni dell'epistemologia contemporanea, il metodo dialettico viene ritenuto quello migliore per l'accertamento della verità degli enunciati.

Il contraddittorio postula che agli antagonisti sia riconosciuta una posizione di parità. Di per sé la parità tra le parti non realizza necessariamente il contradditorio, dato che potrebbe essere negata a tutti i titolari dei rispettivi interessi la possibilità di interloquire davanti al giudice, avendosi quindi parità senza contraddittorio. Sarebbe tuttavia impossibile riscontrare la sussistenza effettiva di esso qualora i protagonisti della controversia si trovassero in una situazione tale per cui le ragioni dell'uno avessero una possibilità di esplicazione maggiore rispetto a quelle dell'altro.
Quindi l'art. 111,2 Cost. stabilisce che lo svolgimento del processo deve avvenire, oltre che nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità tra le medesime.
Ciò non viene espressamente contemplato dalla Convenzione europea.
La garanzia per l'accusato di non essere collocato in situazioni di svantaggio tali da comportare il rischio di una decisione fondata su elementi non sottoposti al principio della parità delle armi tra le parti opera lungo tutto l'arco del procedimento, ivi comprese le eventuali fasi sia incidentali che di impugnazione, tanto di merito quanto do legittimità.
I principali momenti processuali in cui va tutelata la parità delle armi possono essere individuati in quelli corrispondenti all'acquisizione probatoria, all'esposizione delle argomentazioni volte a persuadere il giudice e alla deliberazione. Il principio in questione richiede che in ognuno di essi la partecipazione delle parti sia regolata in maniera che nessuna di esse si trovi a poter essere presente davanti al giudice in assenza dell'altra o a poter compiere atti non comunicati o non consentiti all'antagonista, fruendo poi dei vantaggi per sottoporre all'attenzione del giudice elementi di convincimento che la controparte non abbia potuto discutere o contestare.
La Corte europea ha giudicato in contrasto con il canone della parità delle armi la circostanza che il p.m. avesse potuto prestare una memoria al giudice senza che l'imputato ne fosse informato. Le parti devono comunicare le memorie alla controparte.

Per l'accusato, il contraddittorio si esplica attraverso l'esercizio del diritto di difesa. Emerge allora la necessità di affrontare in maniera autonoma la tematica delle sue salvaguardie difensive. A esse sono dedicati gli artt. 24,2 e 111,3 Cost., ma mentre il primo contiene una formulazione di carattere generale e cioè che il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del processo, gli altri testi normativi sono rivolti alla specificazione di alcuni profili di quest'ultimo.
Tali disposizioni non si riferiscono unicamente all'accusato, bensì salvaguardano il diritto alla giurisdizione nei confronti di chiunque.
Possono ravvisarsi nell'ambito del diritto di difesa due ampie categorie cui ricondurre una serie di ulteriori sottoclassi. Queste categorie attengono alla difesa personale e alla difesa tecnica, delle quali il diritto alla libertà morale, rientrante tra quelli considerati inviolabili, costituisce una necessaria condizione di esercizio: nessuna modalità difensiva potrebbe sussistere se non fosse libera e consapevole.

Per difesa personale si intende il complesso delle attività attraverso le quali l'accusato influisce sullo sviluppi dialettico del processo, partecipando personalmente alla ricostruzione del fatto e alla individuazione delle sue conseguenze giuridiche, nonché al controllo sulla regolarità degli atti compiuti.
Tale aspetto del diritto di difesa viene espressamente sancito dall'art. 6,3 Conv.eur.dir.uomo, corrispondente all'art. 14,3 Patto int.dir.civ.pol., secondo il quale ogni accusato ha il diritto di difendersi da sé. Ma esso si specifica poi in una serie di garanzie:

A. Diritto all'informazione tempestiva, in lingua conosciuta e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa. Tale diritto implica una triplice dimensione:
   - temporale: giacchè l'informativa deve avvenire nel più breve tempo possibile;
   - formale: sia perché la conoscenza dell'accusa deve avvenire in forma ufficiale, sia perché l'informazione deve pervenire da un organo abilitato a darla;
   - sostanziale: dato che essa deve riguardare i contenuti tanto fattuali (i motivi) quanto giuridici (la natura = qualificazione giuridica) dell'accusa. Devono inoltre essere indicate le norme di riferimento.
   I contenuti devono essere dettagliati già dall'inizio ma continuamente aggiornati.
   La conoscenza piena dell'accusa consente di presentare le proprie ragioni e di corredarle con dati probatori: il trascorrere del tempo senza potersi difendere non soltanto può danneggiare l'accusato mantenendolo sotto processo inutilmente o più lungamente del necessario, ma anche gli rende più difficoltoso il reperimento di eventuali fonti di prova favorevoli, aumentando il pericolo di un loro smarrimento, di una loro distruzione o cmq di una loro impossibilità di utilizzo. Inoltre il ritardo nella comunicazione all'accusato del procedimento instaurato a suo carico può comportare l'espletamento di investigazioni, l'instaurazione di un giudizio o addirittura la pronuncia di una condanna nei confronti di un soggetto diverso da quello che si intende perseguire. Per es. il procedimento per decreto può completarsi senza che il condannato sappia nulla. La giurisprudenza costituzionale ritiene a esso inapplicabile l'art. 415-bis c.p.p., contemplato nell'ambito della disciplina del procedimento ordinario e riguard   ante l'avviso al'indagato della conclusione delle indagini preliminare.

B. Riconoscimento del nemo tenetur se detegere che, esplicitamente previsto dall'art. 14,3 Patto int.dir.civ.pol., garantisce il diritto dell'accusato a non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi colpevole. Sembra un principio semplice ma invece è complesso e concerne due profili:
   - diritto al silenzio: in senso stretto riguarda la scelta dell'imputato di rispondere oppure no sia, in generale, all'insieme delle domande sia, in particolare, a ciascuna di esse. La nozione di diritto al silenzio può venire ampliata fino a ricondurvi i casi in cui l'imputato rifiuta addirittura l'instaurazione dell'atto processuale ;
   - diritto a non autodiscriminarsi: anch'esso è esercitabile attraverso il silenzio, ma più specificamente è inteso come diritto a non rendere dichiarazioni da cui potrebbe emergere una propria responsabilità per fatti diversi da quello per cui si procede. Questo diritto viene esteso anche al diritto di non rendere dichiarazioni che potrebbero portare alla condanna.
   Esso non è contemplato espressamente né dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo né dalla Carta fondamentale, ma è cmq desumibile dalla nozione di equità processuale. Anzi, secondo la Corte costituzionale costituisce un principio cardine del nostro sistema processuale e un corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa; mentre per la Corte europea dei diritti dell'uomo il fondamento del diritto di ogni accusato a tacere e a non autoincriminarsi va ravvisato nell'esigenza di proteggere l'inquisito da eventuali coercizioni abusive dell'autorità, potendosi in tal modo evitare errori giudiziari. La garanzia del diritto a non rispondere all'autorità inquirente ha lo scopo di rafforzare la libertà morale dell'imputato per sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorità e per porlo a riparo da eventuali pressioni che su di lui possano essere esercitate. L'imputato deve sapere che ha il diritto di non rispondere.
   Nel momento in cui si intende procedere ad acquisire dichiarazioni dall'inquisito, occorre garantirgli la libertà sia di tacere in linea assoluta sia di non rispondere a singole domande (salvo ammettere la possibilità, contemplata nei paesi anglosassoni, che egli scelga di sottoporsi a esame testimoniale sul fatto proprio: in tal caso dovrebbe rispondere secondo verità in relazione al reato addebitatogli). Le uniche informazioni che è consentito richiedere all'imputato con obbligo di risposta riguardano le sue generalità in senso stretto, concernenti il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, ma questo obbligo non è cmq assoluto. Potrebbe darsi infatti che il rifiuto di rispondere sulle proprie generalità sia in concreto espressione del diritto di difesa, sussistendo pertanto la scriminante dell'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato per non essere condannato.
   Il nemo tenetur se detegere implica non solo che l'imputato si possa rifiutare di collaborare, ma implica anche che gli organi investigativi operino la propria ricostruzione fattuale senza ricorrere a elementi di prova ottenuti attraverso coazioni o pressioni sulla volontà dell'accusato e inoltre si collega strettamente al principio della presunzione d'innocenza (art. 6,2 Conv. eur. Dir. Uomo; art. 14 Patto intern. Dir. Civ. pol. E art. 27,2 Cost.). Tale collegamento è necessariamente vincolante.
   Una problematica collegata al tema del nemo tenetur se detegere è costituito dalla possibilità di mentire, riconoscendosi che l'imputato non solo gode della facoltà di non rispondere, ma non ha nemmeno l'obbligo di dire la verità. Al riguardo entra in gioco l'art. 197-bis comma 2 c.p.p., che per la prima volta nell'ordinamento italiano obbliga l'imputato a rispondere secondo verità, rischiando la condanna per falsa testimonianza. La situazione è diversa da quella anglosassone perché qui non è l'imputato che chiede di testimoniare; questa è una palese violazione del diritto irrevocabile di difesa dell'imputato.
   Speculare alla inviolabilità del diritto di difesa è la riconducibilità che il rifiuto di compiere o di consentire al compimento di determinate attività difensive non può costituire di per sé preclusione assoluta allo svolgimento di altre ulteriori. Inviolabilità del diritto di difesa vuol dire che l'esercizio del diritto di difesa è per l'imputato non rinunciabile in modo completo.
   Con questo articolo si è inteso dare una potente arma in mano all'accusa. Mentre i profili del nemo tenetur attengono a forme di autodifesa passiva, la menzogna (mendacio) concerne una modalità di autodifesa attiva.
   Un limite al mendacio è cmq posto dalle norme incriminatrici della calunnia e dell'autocalunnia.

C. Diritto di presenza alle udienze attinenti al merito dell'imputazione, espressamente contemplato dall'art. 14,3 Patto intern. dir. civ. pol., affermante il diritto ad essere presente al processo.
   Qualora la si ammetta, la rinuncia a quella particolare modalità di esercizio del diritto di difesa costituita dalla personale partecipazione alle suddette udienze non può essere desunta da comportamenti dell'imputato: essa deve dunque essere effettuata espressamente o, almeno, in modo inequivoco.
   Né il mancato intervento dell'imputato al processo può essere giustificato da un suo comportamento costituente un mero inadempimento di un onere informativo, data la manifesta sproporzione tra la condotta dell'accusato e le conseguenze che se ne intendano trarre: un accusato, che, indipendentemente dalla sua volontà, sia stato giudicato senza che le udienze attinenti al merito dell'imputazione si siano svolte alla sua presenza, ha pertanto il diritto alla ripetizione del processo, affinchè un organo giurisdizionale si pronunci di nuovo, dopo avere ascoltato le sue ragioni.

D. La difesa personale, peraltro, può essere effettiva solo se l'accusato disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Ciò implica che siano almeno garantite più specificamente:
   - la ragionevolezza nella previsione di termini sia quando questi siano stabiliti a pena di decadenza, sia qualora essi riguardino la preparazione della difesa;
   - la conoscenza degli atti processuali, in tempo utile per apprestare la difesa davanti al giudice o per presentare eventuali impugnazioni adeguatamente argomentate; sarebbe invece ammissibile, durante la fase preparatoria del processo, la non conoscibilità degli atti che, per mantenere l'effetto-sorpresa che li caratterizza, non possono essere resi pubblici che al momento della loro esecuzione (es. provvedimenti di cattura, perquisizione o sequestro) o addirittura dopo la conclusione della medesima (es. intercettazioni di comunicazioni);
   - la possibilità di comunicazioni dell'imputato con il proprio difensore; tale diritto va salvaguardato prima che abbiano inizio gli interrogatori, almeno quando il comportamento dell'imputato pure nella fase iniziale delle indagini assuma un valore determinante per le prospettive difensive nel prosieguo del procedimento; inoltre, qualora si tratti di detenuti, occorre garantire che la loro corrispondenza con i difensori non venga intercettata e che i colloqui con i medesimi soggetti si svolgano senza che possano essere ascoltati dalle autorità penitenziarie.

E. Se l'accusato deve ottenere un'informazione precisa sulla natura e sui motivi dell'accusa in una lingua a lui conosciuta e deve essere posto in condizione di partecipare al processo sviluppando le proprie attività difensive, ne consegue l'esigenza di riconoscere il diritto a un interprete qualora l'imputato non comprenda la lingua usata nel procedimento.
   La Corte europea ha precisato che tale assistenza è fornita gratuitamente e l'organo procedente, una volta allertato in argomento, ha il dovere di controllare l'effettivo adempimento dei compiti correlati all'ufficio svolto

Tratto da SISTEMA DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Facoltà: Giurisprudenza
  • Corso: Giurisprudenza
  • Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
  • Autore del libro: Giulio Ubertis
  • Editore: UTET
  • Anno pubblicazione: 2007

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