Il sistema inquisitorio
I caratteri del sistema
inquisitorio sono speculari ai precedenti:
- il giudice interviene
d'ufficio; egli è contemporaneamente giudice e inquisitore; in lui si
fondano ragioni di accusa e decisioni. Sono ammesse denunce segrete o
anonime;
- il giudice è libero di raccogliere le prove, anche senza richiesta;
-
il processo è segreto nel doppio senso di segretezza esterna (= nessuno
degli estranei al procedimento sa che c'è) ma anche interna (= è
segreto anche per le parti, soprattutto l'imputato). Il processo si
compone di diversi atti e quindi si svolge per iscritto per poterne
mantenere memoria. Lo scritto è necessario quando il giudice è unico e
deve rendere conto a un collegio. Inoltre è necessario visto che le
parti non partecipano allo svolgimento delle attività;
- disparità tra giudice e imputato, che ha solo il potere di sollecitare l'acquisizione probatoria
L'imputato
è considerato oggetto di un'inquisizione; ecco perché è ammessa la
tortura. Anche dove non ci sia tortura (codice 1930) l'interrogatorio è
affidato alla confessione e mira alla ricerca di una verità assoluta.
A
differenza del modello accusatorio, non vigono qui limiti all'attività
del giudice, il quale si trova invece vincolato al momento della
valutazione probatoria da regole di prova legale.
A seconda dello
schema che si segue, il processo penale rispecchia l'ordinamento
politico di ciascun paese.
I principi ispiratori sono di solito inseriti
nelle carte costituzionali degli Stati; infatti la procedura penale
viene anche chiamata "diritto costituzionale applicato". La disciplina
processuale penale è quella che ha subito i più vasti mutamenti dopo
l'entrata in vigore della costituzione repubblicana. Si sente quindi
l'esigenza di creare un nuovo codice di procedura penale in cui vengono
aggiunti 155 articoli.
Il codice di procedura penale del 1988 è
l'unico codice italiano finora emanato in periodo repubblicano, ma per
aggiornare il processo penale sono state approvate, dal 1955, molte
leggi che modificano il codice.
I sistemi accusatorio e
inquisitorio sono sistemi teorici, che quindi non si riscontrano
concretamente nell'esperienza giuridica. Quelli che trovano effettiva
attuazione sono i sistemi misti, cioè quegli ordinamenti che contengono
disposizioni di entrambi i modelli.
Il sistema misto tipico è quello
introdotto con la Riforma Napoleonica, cioè un sistema con una fase
investigativa di tipo inquisitorio, cioè scritta e segreta, e una fase
dibattimentale di tipi accusatorio, cioè orale e pubblica.
Quando si
parla di sistemi misti si può considerare anche una terza ipotesi,
secondo cui il processo è costituito in modo tale da esserci alcune
norme di carattere accusatorio e alcune di carattere inquisitorio e in
più delle regole processuali diverse a seconda dell'entità del reato.
Infatti
in Italia troviamo, oltre al procedimento ordinario di Tribunale, una
serie di procedimenti speciali, senza i quali la macchina penale si
bloccherebbe.
In ogni caso non si può parlare di processo penale dove non ci siano i seguenti requisiti:
1. giudice imparziale;
2. pubblicità delle udienze;
3. inviolabilità della difesa.
Questi
sono i caratteri del giusto processo. Il giusto processo viene
considerato inderogabile e i suoi caratteri sono scolpiti nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre
del 1948: nell'art. 9 si garantisce il diritto di libertà fisica;
nell'art. 10 sono sanciti i caratteri essenziali della giurisdizione;
infine nell'art. 11 viene scolpita la presunzione di innocenza.
Inoltre
il giusto processo è disciplinato anche degli artt. 5 e 6 della
Convenzione europea e dell'art. 9 del Patto Internazionale sui diritti
civili e politici.
Il giusto processo è una nozione ampia al cui
interno si inserisce la nozione di processo equo. Inoltre influiscono
sulla nozione di giusto processo anche le regole relative al divieto di
tortura e di trattamenti inumani o degradanti e al diritto alla
privatezza.
Tra i diritti del giusto processo ci sono anche:
- il diritto al doppio grado del processo;
- il diritto a non subire una doppia condanna o un altro processo dopo essere stato assolto.
Rispettare il giusto processo non vuol dire ottenere un processo giusto anche nell'esito.
Anche
la Costituzione italiana non dice di volere un processo inquisitorio o
un processo accusatorio, ma anch'essa, già nel suo testo originario,
conteneva le regole del giusto processo, lasciando al legislatore la
scelta degli strumenti con cui concretizzarlo.
L'enunciazione del vigente art. 111 Cost. è superflua, non dice grandi cose; esprime cose che già dice l'art. 24 Cost.
La
differenza di approccio al giusto processo fra Costituzione e Atti
Internazionali sui diritti umani è data dal modo in cui vengono
affermati i principi costituzionali del giusto processo.
Infatti,
mentre la Costituzione si esprime attraverso l'enunciazione di canoni
oggettivi disciplinanti l'amministrazione della giustizia penale, gli
Atti internazionale sono principalmente focalizzati sul riconoscimento
di diritti soggettivi. Quindi i canoni del giusto processo non sono più
generali, bensì diritti.
Nel momento in cui un canone è visto come diritto, la persona non può più rinunciarvi.
Nella
legge delega del Parlamento è indicata una scelta, ossia che il codice
di procedura penale deve adeguarsi ai principi costituzionali e deve
anche sviluppare i caratteri del sistema accusatorio. Ma ci sono altri
caratteri che con l'accusatorio fanno a pugni.
Quindi, pur
nell'ambito dell'inclinazione verso il modello accusatorio, l'attuale
ordinamento processuale penale italiano è ancora misto.
Tutte le
modifiche che hanno toccato la disciplina della procedura penale dal
1988 a oggi non hanno tanto riguardato l'accusa e l'inquisizione, quanto
il problema dei rapporti tra fase dell'investigazione e fase del
giudizio.
La struttura originaria prevedeva che gli atti compiuti durante le indagini non potessero essere utilizzati in fase decisoria.
Nel
1992 questa struttura si è modificata in modo tale che la sentenza
possa basarsi sulle indagini preliminari. Si torna al modello
dell'istruzione sommaria del p.m., abbandonando quello dell'inchiesta di
parte.
La riforma, attraverso le modifiche dell'art. 111 Cost., è
inutile al 90% perché è ripetitiva. L'unica cosa importante è
l'inserimento della riserva di legge processuale, cioè il fatto che il
processo debba essere regolato dalla legge (secondo Ubertis).
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
- Autore del libro: Giulio Ubertis
- Editore: UTET
- Anno pubblicazione: 2007
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