Appunti incentrati sui beni culturali e le disposizioni di legge in merito all'argomento. Il codice dei beni culturali e del paesaggio rivendica la tutela dei beni, la circolazione in ambito nazionale ed internazionale, l'espropriazione e la fruizione. Infine l'attenzione si sposta sulla tutela e sulla valorizzazione dei beni paesaggistici, del controllo e della gestione di essi.
Codici ei beni culturali e del paesaggio
di Alessia Muliere
Il riassunto è incentrato sui beni culturali e le disposizioni di legge in merito
all'argomento. Il codice ei beni culturali e del paesaggio,rivendica la tutela dei
beni, la circolazione in ambito nazionale ed internazionale, l'espropriazione e la
fruizione. Infine l'attenzione si sposta sulla tutela e sulla valorizzazione dei beni
paesaggistici, del controllo e della gestione di essi.
Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
Facoltà: Scienze Umanistiche
Titolo del libro: Codice dei beni culturali e del paesaggio
Autore del libro: di M. Beatrice Mirri1. Il codice dei beni culturali d.lgs il 22/01/2004
Il codice dei beni culturali è stato approvato con d.lgs il 22/01/2004, ed è stato presentato il 29, con entrata
in vigore dal 1 maggio, da parte dell’allora ministro per i beni e le attività culturali Giovanni Urbani, come
“il primo nella storia del nostro paese”. In realtà il codice si presenta come una riproposizione ed evoluzione
del sistema giuridico normativo che aveva regolato questo settore per almeno 100 anni di storia del nostro
stato.
La prima legge organica in materia di tutela del patrimonio artistico risale infatti al 1902. Si tratta della
legge Nasi n. 185 che in sostanza regolava l’inserimento delle opere d’arte, dei monumenti, all’interno di un
catalogo preventivo, che raccoglieva opere i sommo pregio o rilevante interesse. Si trattava di una legge sia
pure dalla portata innovativa ma dall’incisività relativa data proprio dalla difficoltà della catalogazione,
specie se posta nei confronti di un vasto patrimonio storico culturale quale il nostro e quindi dai tempi di
attuazione quasi inammissibili. Per questo la legge Nasi venne presto sostituita dalla legge Rosadi n. 364 del
1909, che non fa altro che sostituire al catalogo la dichiarazione dell’interesse culturale per le opere
appartenenti a privati e l’inserimento in un elenco per quelle di appartenenza pubblica. L’oggetto della tutela
viene esteso dai monumenti indicati nella legge Nasi a tutte le cose mobili e immobili che abbiano interesse
storico, artistico, archeologico, paleontologico. Inoltre l’oggetto della tutela verrà successivamente ampliato,
nel 1912, a tutti quei parchi, ville o giardini per cui è stato ottenuto il riconoscimento storico artistico, e
dunque si avrà per la prima volta anche una normativa in materia di tutela delle bellezze naturali. Si tratta
comunque di leggi emanate successivamente l’unità di Italia, ma che comunque scaturiscono dalla lunga
tradizione degli stati preunitari, che vede i suoi albori già nel XV, XVI secolo, nello stato della chiesa, nel
Granducato di Toscana… Due leggi fondamentali vengono emanante nel ventennio fascista: si tratta delle
leggi Bottai n. 1089 e 1497, entrambe emanate nel 1939 nel mese di giugno, rispettivamente il 1 e il 29. Con
la legge 1089 lo stato ottenne un testo organicamente maturo per la tutela dei beni culturali; in sostanza
Bottai volle sottolineare l’importanza che il regime attribuiva all’arte quale strumento utile per l’educazione
della collettività; inoltre con questa legge si pose l’attenzione su temi fino ad allora mai esplorati, spaziando
dalle cose d’interesse storico artistico a tutti gli oggetti d’arte contemporanea, alle manifestazioni, alle
istituzioni sportive, il diritto d’autore e di stampa, nonché la tutela, la valorizzazione, la gestione e
promozione dei beni culturali; qualsiasi altra legge emanata successivamente, pur abrogante di questo o
quell’articolo della legge 1089, comunque ne terrà sempre presente l’impianto e la costruzione logica. La
legge 1497 invece ha per oggetto la tutela delle bellezze naturali. Con questa legge il concetto di paesaggio
viene definitivamente inserito all’interno della nozione di patrimonio culturale, comprensivo quindi delle
due categorie di beni culturali e beni paesaggistici. Inoltre Bottai volle sottolineare l’importanza del
paesaggio ai fini della determinazione dell’identità nazionale, come tra l’altro già era stato affermato
dall’estetica crociana. Ricordo infatti che Benedetto Croce, ultimo ministro del governo Giolitti nel 1922,
aveva definito il paesaggio come “manifestazione materiale e visibile dei caratteri di una patria, con i suoi
aspetti fisici particolari, fiumi, rive, montagne, pianure, cioè con i molteplici e vari aspetti del suo suolo”.
L’impianto di questa legge verrà messo in discussione solo nel 1985 con la legge Galasso n. 431 che rilancia
la pianificazione paesaggistica con il concorso di tutte le regioni (un’operazione lungimirante stante la
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Codici ei beni culturali e del paesaggio recente riforma del Titolo V della Costituzione all’artt. 117-118, che prevedono proprio il concorso di tutte
le regioni in materia di “governo del territorio”).
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Codici ei beni culturali e del paesaggio 2. Codice Urbani, d.lgs n. 42 Codice dei beni culturali
Tutte queste normative verranno recepite (risultando così con un carattere essenzialmente compilativo)
all’interno del Testo Unico (insieme di normative in materia di tutela dei beni culturali), anch’esso
approvato con d.lgs n. 490 nel 1999, composto da 166 artt. il cui punto centrale rimangono le previsioni
inserite nella legge 1089/39. Oltre alla tutela il T. U. si propone fini di valorizzazione e viene
innovato il procedimento del’interesse culturale. Il d.lgs n. 42 contenente il Codice dei beni culturali e del
paesaggio è stato approvato anche su base di una legge delega del Parlamento n. 137 ai sensi dell’art. 10 del
6/07/2002, una legge che aveva per oggetto il riassetto, la codifica e la riorganizzazione dei beni culturali. È
così che nasce il Codice detto Urbani, che abrogando il T. U. si propone, secondo le parole date dallo stesso
ministro al momento della presentazione: il riconoscimento della nozione di paesaggio all’interno del
patrimonio culturale, il riconoscimento del carattere unitario di tutela del nostro patrimonio culturale (ai
sensi degli artt. 9, 117, 118 Cost.), la subordinazione della pianificazione urbanistica a quella paesaggistica,
l’enucleazione di un demanio culturale nell’ambito del patrimonio pubblico. Il codice risulta diviso in 5
parti, riguardanti: Disposizioni generali (9 importanti articoli che hanno una valenza generale e uhn rilievo
tale da caratterizzare l’intero codice), Beni culturali, Beni paesaggistici, Sanzioni e Abrogazioni. Il punto
centrale della disciplina è rinvenuto nel fondamentale art.9 della Cost. che proclama che “la Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura, tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico”.
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