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I principi della valorizzazione dei beni culturali

I principi della valorizzazione dei beni culturali


Nel capo II sono dettati i principi della valorizzazione dando attuazione al nuovo titolo V della Costituzione. La sentenza n. 26/2004 della corte costituzionale, ha osservato che tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali non costituiscono autonome materie, ma sono “materie-attività”, rispetto alle quali non è possibile tracciare una separazione in astratto, ma occorre ricorrere a criteri di ripartizione di competenze legati ad altri profili, come quello della titolarità del bene, cui le attività si riferiscono. L’art.111, specificando il contenuto dell’art.6, dispone che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie finalizzate all’esercizio delle funzioni. La valorizzazione può essere ad iniziativa pubblica (che si deve conformare ai principi, dettati in materia di esercizio pubblico, di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione), o privata, che costituisce attività socialmente utile. L’art.114 introduce il concetto di livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione fissati dal ministero e dagli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, su beni di pertinenza pubblica, da aggiornare periodicamente. Si precisa che, ai sensi dell’art. 115 le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, possono essere gestite in forma diretta (per mezzo di strutture amministrative interne all’amministrazione dotate di adeguata autonomia scientifica, economica, contabile e organizzativa) o indiretta (concessione a terzi mediante procedure di evidenza pubblica – gare d’appalto). L’art.120 regola la sponsorizzazione (contratto atipico oneroso a prestazioni corrispettive), cioè forme di contributo in beni o servizi da parte di privati alla progettazione e/o attuazione di iniziative del ministero o altri enti pubblici territoriali, nel campo della tutela e valorizzazione dei beni culturali; la sponsorizzazione è prevista solo per soggetti privati, mentre per quelli pubblici è previsto il patrocinio, sostegno dell’iniziativa a titolo gratuito.

Tratto da CODICI DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO di Alessia Muliere
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