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I beni paesaggistici soggetti a tutela

I beni paesaggistici soggetti a tutela


Nell’ambito della gestione e controllo dei beni soggetti a tutela, i proprietari, gestori o possessori di aree sottoposte a tutela paesaggistica non possono distruggerli ne introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a valori paesaggistici oggetto di protezione; se intendono eseguire opere devono sottoporre il progetto, corredato dalla documentazione, alla regione o ente territoriale delegato affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione (art.146). Fanno eccezione gli interventi non soggetti ad autorizzazione previsti dall’art.149 quali ad esempio la manutenzione ordinaria, il restauro conservativo. L’amministrazione competente, verificata la compatibilità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico ( artt.138, 139, 140), acquisito il parere della commissione per il paesaggio (art.148), formula entro 40 giorni dalla ricezione dell’istanza, una proposta di rilascio o diniego dell’autorizzazione, che trasmette al soprintendente, dandone comunicazione agli interessati. Si specifica che l’autorizzazione è atto autonomo e presupposto del permesso di costruire e diventa efficace 30 giorni dopo la sua emanazione. Ai sensi dell’art.155 le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici sono esercitate dal ministero e dalle regioni.

Importante la previsione dell’art. 156, che impone entro il 1 maggio 2008 la verifica e l’adeguamento, da parte delle regioni, dei piani paesaggistici alle disposizioni dell’art.143, altrimenti il ministero, decorso inutilmente il termine, provvede in via sostitutiva.


Tratto da CODICI DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO di Alessia Muliere
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