Disposizioni generali sul patrimonio culturale
Disposizioni generali sul patrimonio culturale
All’art.1 della parte I (Disposizioni generali) si legge che: “ai sensi dell’art.9 Cost. la repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale”. Viene in questo caso utilizzata la nozione ben più ampia di patrimonio culturale, rispetto a quello artistico, a sottolineare il fatto che, come ribadito all’art.2, è da considerarsi come un genus, suddiviso in 2 specie: beni culturali in senso stretto, tutte le cose mobili e immobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, o qualsiasi altra testimonianza avente valore di civiltà ( i beni culturali sono dei monumenti, da monere = mantenere, immagini che concorrono a definire e mantenere l’identità di un popolo nel tempo) e beni paesaggistici, anch’essi beni culturali, rappresentati dai paesaggi italiani, dalle aree o dagli immobili indicati all’art.134, la cui forte connotazione di culturalità antropizzazione e connotazione storica, costituiscono un unicum tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuta. La nozione di patrimonio culturale allude alla conservazione di un insieme unitario ma complesso, aggregato e consolidato nel tempo che si eredita per trasmetterlo alle generazioni successive, quasi a un fedecommesso, con lo scopo della promozione della cultura. Si collega così anche alla lettura unitaria dei due commi dell’art.9 cost. secondo i quali i beni culturali non devono essere solo conservati ma anche sfruttati quali strumenti utili allo sviluppo culturale (art.6). L’art.3 definisce la tutela concernente in tutte quelle attività volte a individuare, attraverso un’attenta attività conoscitiva i beni facente parte del patrimonio culturale e garantirne conservazione e pubblica fruizione. Il concetto di patrimonio culturale oltre a sottolineare il carattere unitario viene utilizzato come criterio e chiave di interpretazione delle disposizioni costituzionali di ripartizione della potestà legislativa, per cui allo Stato è attribuito il compito di tutelare i beni culturali o può conferirne l’esercizio alle regioni tramite forme di intesa e coordinamento (art.4); gli altri enti territoriali (Regioni, Province Comuni, città metropolitane, in precedenza nominate enti locali) cooperano con il ministero nell’esercizio delle funzioni amministrative di tutela, mentre il ministero può assumere la potestà legislativa sostitutiva in caso di perdurante inerzia o inadempienza (art.5). La valorizzazione è stata intesa come aumento dello stato di conoscenza e conservazione dei beni culturali ai fini della pubblica fruizione. La valorizzazione si aggiunge alla tutela ed attiene alla gestione efficace ed efficiente dei beni culturali, per questo la distinzione tra valorizzazione e tutela è stata aspramente criticate; sono infatti da considerarsi come insieme unitario, per cui la seconda è l’effetto naturale della prima, e la valorizzazione unita alla conservazione costituiscono uno dei possibili obiettivi della tutela. Infine l’art.9 regola che per i beni culturali di interesse religioso e di appartenenza ecclesiastica, lo stato, e per quanto di competenza le regioni, provvedano di comune accorso con gli ordini cui appartengono.
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Dettagli appunto:
- Autore: Alessia Muliere
- Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
- Facoltà: Scienze Umanistiche
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