In questi appunti vengono trattati i principali capisaldi di diritto internazionale. Nei vari paragrafi vengono descritti i trattati che regolamentano i rapporti tra le nazioni, come nascono, come si trasformano e come vengono interpretati. Descritte le funzioni e le caratteristiche delle Nazioni Unite; viene dato spazio spazio anche a tutto ciò che concerne il diritto inernazionale marittimo.
Diritto internazionale
di Antonio Amato
In questi appunti l'autore riassume il manuale di diritto internazionale, trattando
i principali capisaldi della materia. Nei vari paragrafi vengono descritti i trattati
che regolamentano i rapporti tra le nazioni, come nascono, come si
trasformano e come vengono interpretati. Descritte le funzioni e le
caratteristiche delle Nazioni Unite; viene dato spazio spazio anche a tutto ciò
che concerne il diritto inernazionale marittimo.
Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Giurisprudenza
Esame: Diritto Internazionale
Titolo del libro: Diritto internazionale
Autore del libro: Conforti
Editore: Editoriale Scientifica
Anno pubblicazione: 20081. Definizione di diritto internazionale
Il diritto internazionale è definito come il diritto della comunità degli Stati, ossia quell’insieme di norme
sovrastatali, nascenti dalla collaborazione fra gli stati e che gli stati stessi si impegnano a rispettare.
L’ambito di applicazione del diritto internazionale può essere:
a) soggettivo: le sue norme creano obblighi e diritti per gli Stati;
b) oggettivo: le sue norme regolano i rapporti interni alle singole comunità statali.
Il diritto internazionale si distingue in:
-pubblico: complesso di norme promananti dalla comunità degli stati;
-privato: norme statali che delimitano il diritto privato di uno Stato, stabilendo quando esso va applicato e
quando invece il giudice nazionale deve applicare le norme di diritto privato straniere.
Ma tale distinzione non ha ragione d’essere, perché si tratta di 2 materie completamente diverse.
Il diritto internazionale si distingue anche in:
1) Generale: norme che si indirizzano a tutti gli stati, ovvero le fonti di 1° grado (consuetudini) .
2) Particolare: norme che vincolano solo una ristretta cerchia di soggetti, ovvero le fonti di 2°e 3° grado
(trattati; procedimenti previsti dagli accordi).
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 2. Soggetti del diritto internazionale
I soggetti del diritto internazionale ovvero i destinatari delle norme internazionali sono:
A) Stato: che si distingue in:
-Stato-comunità: individui stanziati su un territorio e sottoposti a delle regole;
-Stato-organizzazione: insieme degli organi che esercitano il potere di governo sui consociati.
Per Conforti, parlando di stato inteso come soggetto di diritto internazionale, bisogna riferirsi allo stato-
organizzazione, perché: sono gli organi statali che partecipano alla formazione delle norme internazionale;
sono loro i destinatari delle norme internazionale; e sono sempre loro che rispondono per eventuali
violazioni delle norme internazionale.
Lo Stato-organizzazione deve presentare dei requisiti per poter essere considerato tale:
1) effettività (sovranità interna) : quindi, tale organizzazione deve concretamente esercitare il suo potere
d’imperio su una comunità territoriale. Perciò, la qualifica di soggetto internazionale si nega ai governi in
esilio e alle organizzazioni di liberazione nazionale.
2) indipendenza (o sovranità esterna) : l’organizzazione deve possedere un proprio ordinamento amento,
ovvero una costituzione su cui fondare la propria forza giuridica.
In tal senso, non sono soggetti del diritto internazionale:
a) gli stati membri di Stati federali: perché, essendo situati nell’ambito di uno stato unico, non godono del
requisito dell’indipendenza;
b) governi fantoccio: caratterizzati dal totale controllo da parte di un altro stato. (repubblica turco-cipriota) .
Non sono requisiti essenziali per l’esistenza della personalità internazionale dello stato:
a) Riconoscimento: non è necessario che una comunità internazionale sia riconosciuta dagli altri stati;
b) Il fatto che il nuovo stato non costituisce una minaccia alla pace, alla sicurezza internazionale e non viola
i diritto umani, infatti: nella comunità internazionale vi sono molti stati che violano i diritto umani e
rappresentano una minaccia alla pace, senza per questo perdere la loro soggettività internazionale.
B) Individui e Minoranze: per parte della dottrina, visto che il diritto internazionale ha elaborato
convenzioni che obbligano gli stati a tutelare i diritto fondamentali dell’uomo allora si può concludere che
gli individui sono veri e propri soggetti del diritto internazionale.
Ma una parte della dottrina nega la soggettività internazionale a individui e minoranze perché la comunità
internazionale è considerata come una comunità di soggetti governativi e non di governati.
C) Organizzazioni internazionale: si considerano soggetti di diritto internazionale perché dotati di organi per
il perseguimento di interessi comuni.
Sono ritenute dalla Corte internazionale di Giustizia soggetti di diritto internaz, e in quanto tali, vincolati da
tutti gli obblighi che derivano dal diritto internazionale e dai loro atti costitutivi.
D) Chiesa Cattolica: può essere considerata soggetto di diritto internazionale perché ente del tutto
indipendente e attivo nell’ambito della comunità internazionale. Può concludere accordi (concordati) , ha
sede fisica.
E) Popoli: la loro soggettività di diritto internazionale si manifesta attraverso il principio di
autodeterminazione dei popoli, che consiste nel diritto dei popoli sottoposti ad un governo straniero di
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale acquistare la propria indipendenza e di scegliersi liberamente il proprio regime politico.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 3. Funzioni del diritto internazionale
1) Normativa: per l'art 10.1 Cost “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute”, ovvero alle consuetudini.
2) Di accertamento giudiziario interno: che si fonda sull’accordo delle parti volto ad affidare la risoluzione
della controversia ad un terzo imparziale (arbitro) .
3) Di attuazione coattiva delle norme: mezzi utilizzati per assicurare coattivamente l'osservanza delle norme
e reprimerne le violazioni, che rientrano nell’ambito dell’autotutela, cioè nella possibilità di farsi giustizia da
sé.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 4. Caratteristiche di autodeterminazione del diritto internazionale
-il diritto internazionale deve passare attraverso i giudici interni che devono applicarlo e quindi farlo
rispettare;
-l’art10cost impegna al rispetto delle norme del diritto interna generalmente riconosciute;
-i trattati stipulati dal nostro paese sono generalmente oggetto di una legge ordinamento aria che ne
ordinamento a l’applicazione.
Quanto esposto è una formulazione in chiave moderna della teoria positivistica di Jellinek, che considerava
il diritto internazionale come frutto di un’autodeterminazione del singolo stato, poiché non esistono dei veri
e propri mezzi giuridici per reagire efficacemente ed imparzialmente alle violazioni delle norme
internazionali. Ma bisogna superare l’idea dell’arbitrio del singolo stato, altrimenti si legittimerebbe la
possibilità dello stato stesso di sciogliersi in qualsiasi momento da qualunque impegno internazionale.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 5. Definizione di norme consuetudinarie
Le norme consuetudinarie si formano nella comunità internazionale in base ad una prassi costantemente
seguita dagli stati e quindi attraverso l’uso. La caratteristica di questo tipo di norme è che, a differenza degli
ordinamento amenti interni, sono la fonte primaria, ma nonostante ciò a dato luogo a un numero limitato di
norme:
-strumentali: regolano i requisiti di validità ed efficacia dei trattati;
-materiali: impongono direttamente obblighi e riconoscono diritti.
Le consuetudine internazionale, come quella di diritto interno, nasce da un comportamento sociale ripetuto
nel tempo (ripetitività o prassi: diuturnitas) , fino a che è sentito come obbligatorio e giuridicamente
vincolante per tutti (convinzione della doverosità del comportamento: opinio iuris ac (sive) necessitatis) .
Questa impostazione "dualistica" è stata fortemente criticata da alcuni autori, i quali ritengono che la
consuetudine è costituita dalla sola prassi, perché ammettendo la necessità dell’opinio juris, si arriverebbe a
considerarla come nata da un errore: infatti, se, nel momento in cui la norma va formandosi, lo Stato crede
che un comport sia obbligatorio in quanto richiesto dal diritto, mentre in realtà il diritto non esiste, allora è
evidente che lo Stato è in errore.
Tuttavia, se si esamina la prassi dei Tribunali internazionali, si può avere conferma della tesi secondo la
quale, nella consuetudine internazionale, entrambi gli elementi siano necessari, perché se, l’unico elemento
costitutivo della consuetudine fosse la sola prassi, come alcuni autori sostengono, allora:
a) sarebbe impossibile distinguere una consuetudine vera e propria da norme di pura cortesia (ovvero
quando un comportamento è sentito come socialmente dovuto e non come giuridicamente vincolante)
b) inoltre l’opinio iuris è l’unico elemento per stabilire in quali casi una prassi convenzionale (cioè una
clausola ripetuta in molti trattati) è elevabile a norma consuetudinaria.
c) infine, se la consuetudine fosse formata dalla sola prassi non sarebbe mai abrogata. Infatti se una vecchia
consuetudine (desuetudine) non è + sentita come obbligatoria, allora l’opinio iuris viene a mancare e quindi
la consuetudine si ritiene abrogata.
Gli organi che concorrono alla formazione della consuetudine sono tutti gli atti esterni degli stati (trattati) ,
ma anche atti interni (leggi, sentenze, atti amministrativi) , senza alcun ordinamento e di priorità, perché per
Conforti sono organi statali, tutti gli organi che esercitano il potere governativo compresi gli enti pubblici
minori.
Un ruolo decisivo è svolto anche dalla giurisprudenza interna, con particolare riguardo alle corti supreme,
che revisionano le consuetudini antiche che contrastano con i principali valori costituzionali.
Secondo l’opinione comune, le norme consuetudinarie (fonti di 1°grado) , possono essere derogate
dall’accordo (fonti di 2°grado), in base al carattere flessibile della consuetudine. Ma tale regola non è
assoluta, infatti:
-si parla sempre + spesso di norme di diritto internazionale che cogenti, cioè inderogabili mediante accordo;
-la convenzione di Vienna all’art53 infatti sancisce la nullità di qualsiasi trattato che, è in contrasto con una
norma imperativa del diritto internazionale generale (ovvero una norma a cui non si può apportare nessuna
deroga o modifica se non tramite una norma di diritto internazionale generale dello stesso carattere).
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 6. Applicabilità della consuetudine agli stati nuovi
Le consuetudini, in quanto fonti di diritto internazionale generale, si impongono a tutti gli stati, abbiano
essi partecipato o meno alla sua formazione. Ma i nuovi stati sorti dal processo di decolonializzazione non
accettano questo principio affermando che il diritto consuetudinario esistente si formò in epoca coloniale
quando gli interessi erano del tutto contrastanti con quelli attuali (es settori del diritto internazionale
economico, e diritto internazionale marittimo) .
La disputa è stata così risolta:
a) si considerano irrilevanti le contestazioni provenienti dal singolo, anche ripetute (persistent objector) ;
b) si tiene conto della contestazione proveniente da un gruppo numeroso di paesi.
Infine, si definiscono consuetudini particolari, quella tipologia di consuetudini che vincola una ristretta
cerchia di stati, di solito si tratta di consuetudini regionali o locali, ovvero nate dalla modifica di un trattato.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 7. Suscettibilità delle norme consuetudinarie di interpretazione
analogica
L’analogia è una forma di interpretazione estensiva, che consiste ad applicare una norma ad un caso che essa
non prevede, ma i cui caratteri essenziali sono analoghi a quelli del caso previsto. Nell’ambito del diritto
consuetudinario, il ricorso all’analogia ha senso solo con riguardo alle fattispecie nuove.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 8. Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili
L'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia annovera tra le fonti del diritto internazionale
non scritte, anche i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Per molti giuristi, tali principi (che si collocano al 3° posto, dopo le consuetudini e gli accordi) hanno lo
scopo di supplire la mancanza di norme pattizie o consuetudinarie applicabili al caso concreto, ponendo in
essere una sorta di analogia iuris.
Per Conforti, affinché i principi delle “Nazioni civili” siano applicati come principi generali di diritto
internazionale sono necessarie 2 condizioni:
a) diurnitas: devono essere applicati dalla maggior parte degli stati;
b) opinio iuris: essere sentiti come internazionalmente obbligatori.
In tale ottica i principi generali sono fonti di pari grado della consuetudine, e quindi in base all’art10cost se
una legge ordinamento aria italiana è contraria ad un principio generale di diritto riconosciuto dalle Nazioni
civili, allora si può dichiarare l’illegittimità costituzionale di quest’ultima.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 9. Definizione di principio formale e principio materiale
Una parte della dottrina afferma che al di sopra delle norme consuetudinarie, vi è un’altra categoria di
norme generali non scritte: ovvero i principi costituzionali.
In particolare, per il Quadri, i principi costituiscono le norme primarie del diritto internazionale, volute ed
imposte dalle potenze statali prevalenti. E si avrebbero quindi principi:
-formali: che istituiscono ulteriori fonti di norme internazionali. Essi sono consuetudo est servanda e pacta
sunt servanda;
-materiali: che disciplinano direttamente i rapporti tra gli Stati. Essi possono avere qualsiasi contenuto a
secondo della materia che si disciplina.
Per Conforti, questa impostazione non è accettabile, perché non si possono ricostruire principi materiali
senza correre il rischio di creare norme sempre nuove, a seconda delle forze internazionale prevalenti in un
certo periodo storico. Ciò non è ammissibile neanche dal punto di vista giuridico, perché il requisito della
stabilità è connaturato al concetto stesso di dir.
Infine per Conforti, neanche le norme di diritto spontaneo, che hanno sede nella coscienza dei membri
della comunità internazionale e che sono individuabili dall’interprete immedesimandosi in tale coscienza,
si possono considerare fonti di diritto internazionale.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 10. Definizione di principio di equità
Molto spesso l’equità è indicata come una norma non scritta che può essere utilizzata come principio guida
per il giudice nelle sue pronunce, perché è considerata come il comune sentimento del equo e del giusto
(aequo et bono) .
L’equità è sicuramente fonte del diritto nell’ordinam inglese, ma a livello internazionale è da escludere che
vi si possa per colmare lacune normative (pretem legem) o addirittura per abrogare norme vigenti (contra
legem) .
Tuttavia essa può essere applicata in sede di interpretazione (infra legem) andando ad influenzare le
decisioni delle corti e quindi contribuendo alla formazione delle consuetudini.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 11. Mancanza di codificazione scritta del diritto internazionale
Il diritto internazionale generale è costituito intermente da norme non scritte. Non vi fanno parte neanche le
convenzioni di codificazione o le dichiarazione di principio dell’assemblea generale dell’ONU.
L’art 13 della carta delle N.U. prevede che l’Assemblea generale promuova lo sviluppo progressivo del
diritto internazionale e la sua codificazione (cioè la trasformazione del diritto orale in scritto) .
A tal fine, nel 1947, l’Assemblea costituisce la Commissione di diritto internazionale delle N.U. con il
compito di codificare le consuetudini e le prassi seguite dagli stati per determinate materie.
Ma siccome nella comunità internazionale non esiste un organo legislativo, la codificazione è possibile solo
stipulando trattati multilaterali (cioè le convenzioni di codificazione) che quindi vincolano solo gli stati che
le ratificano.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 12. Vincoli degli accordi di codificazione
Bisogna essere cauti nell’estendere gli accordi di codificazione ai paesi non contraenti, perché:
a) non va riposta illimitata fiducia nei lavori della commissione di diritto internazionale delle N.U., perché
spesso ci può essere l’influenza dell’interprete o di chi rappresenta la commissione;
b) durante le trattative gli stati cercano di far valere i propri interessi.
Per queste ragioni, gli accordi di codificazione, vanno considerati come normali accordi internazionale e
quindi vincolano i soli stati contraenti che li ratificano, e non anche gli stati terzi.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 13. Dichiarazioni di principi emanate dall'assemblea dell'onu
Dichiarazioni contenenti una serie di regole che riguardano i rapporti tra Stati, ma anche i rapporti interni
alle comunità Statali (rapporto fra lo stato e i sudditi) .
Tra le + importanti si ricordano la Dichiarazione universale dei diritto dell’uomo, le risoluzioni sul
genocidio, sull’eliminazione della discriminazione razziale.
Le Dichiarazioni di principio non possono essere considerate fonte di diritto internazionale generale, perché
l’Assemblea Generale dell’ONU, non ha poteri legislativi mondiali, ma ha solo poteri di esortazioni che
vengono espressi attraverso la raccomandazione.
Tuttavia, le dichiarazioni contribuiscono notevolmente allo sviluppo del diritto internazionale perché,
essendo considerate autorevoli manifestazioni della opinio iuris ac necessitatis, se combinate con
comportamento costanti ed uniformi degli stati, danno luogo a norme consuetudinarie di diritto
internazionale generale. Inoltre certe dichiarazioni hanno valore di veri e propri accordi, cioè quelli che non
solo enunciano un principio, ma in modo espresso e inequivocabile ne equiparano l’inosservanza alla
violazione della Carta, quindi vincolano gli stati che le hanno approvate, e sono considerati come accordi in
f.s.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 14. Caratteristiche degli accordi internazionali
I trattati costituiscono una fonte normativa di 2° grado rispetto alle norme consuetudinarie (pacta sunt
servanda), dalle quali traggono la loro obbligatorietà.
Oltre che di trattati si parla di: accordi, patti e convenzioni, di Carta o Statuto (per i trattati istitutivi di
organizzazioni internazionali), scambio di note (per l'accordo risultante dallo scambio di note diplomatiche).
A prescindere dalla terminologia adoperata, tutti gli accordi internazionali hanno natura contrattuale e
possono essere definiti come l’incontro delle volontà di 2 o + stati, dirette a regolare una determinata sfera
di rapporti riguardanti quest’ultimi.
Essi pongono in essere, norme:
-formali: istituiscono fonti per la creazione di ulteriori norme (es.tr. costitutivi organizzazione
internazionale).
-materiali: producono diritto e obblighi tra le parti contraenti;
La Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati (in vigore dal 1980) all’art4 stabilisce che la
Convenzione:
-non hanno effetto retroattivo: le norme in essa contenute si applicano agli stati contraenti, solo dopo
l’entrata in vigore del trattato da loro stipulato;
-vale solo per gli stati che la ratificano, e in caso di accordi multilaterali, tra stati terzi e stati legati alla
Convenzione.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto internazionale 15. Procedimento di formazione dei trattati internazionali
In passato era negoziato dagli emissari del sovrano, i plenipotenziari (dotati di pieni poteri per la
negoziazione) : essi predisponevano il testo dell’accordo e lo sottoscrivevano, seguiva poi la ratifica da parte
del sovrano, con cui accertava se i plenipotenziari si fossero effettivamente attenuti al mandato ricevuto;
infine per portare la volontà del sovrano a conoscenza delle controparti, avveniva lo scambio delle ratifiche.
Ora, invece, il procedimento formale vede la competenza assoluta del Capo di Stato, ed ha le seguenti fasi:
a) Negoziazione: avviene attraverso l’intervento dei plenipotenziari, ovvero gli organi appartenenti al potere
esecutivo, che sono dotati di pieni poteri. La negoziazione mira a raggiungere il consenso su quello che sarà
il testo dell’accordo; fase tanto più complessa quanto più numerosi sono gli Stati che vi partecipano.
b) Firma: è apposta dai plenipotenziari alla chiusura dei negoziati ed ha fini di autenticazione del testo. Ma
la sola firma non ha valore vincolante, perché deve essere seguita dalla ratifica.
c) Ratifica: con essa si ha la manifestazione di volontà dello stato che si impegna.
La competenza a ratificare è stabilita dall’ordinamento costituzione dei singoli stati. In Italia l’art87cost
stabilisce che il Pd.R “ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, autorizzazione delle camere”.
Ma siccome gli atti del PdR, sono validi solo se controfirmati dal ministro proponente, che se ne assume la
responsabilità (art.89 controfirma ministeriale) , allora si può concludere che il potere di ratificare appartiene
sostanzialmente all’esecutivo. Tanto + se si considera che una volta intervenuta la delibera governativa, il
PdR non può rifiutare la delibera dell’accordo, ma al massimo un riesame dello stesso.
Talvolta al ratifica deve essere autorizzata con legge del parlamento, ciò si verifica per i trattati
internazionale di natura politica, che prevedono regolamenti giudiziari o modificazioni legislative (art.80) .
Analogo significato della ratifica è attribuito all’adesione che si verifica da uno stato che non ha partecipato
ai negoziati. Deve trattarsi ovviamente di un trattato aperto, che nel testo preveda la clausola di adesione.
d) Scambio o deposito delle ratifiche: atti con cui si conclude il procedimento di formazione dei trattati:
-scambio delle ratifiche: l'accordo si perfeziona istantaneamente (efficacia istantanea) ;
-deposito delle ratifiche: è la procedura adottata per i trattati multilaterali. Qui l’accordo si perfeziona tra gli
stati depositanti, man mano che si depositano le ratifiche. Ma di solito si prevede nel testo del trattato che
quest’ultimo non entri in vigore neppure fra gli stati depositanti, finché non si raggiunge un certo numero di
ratifiche.
Allo scambio e al deposito delle ratifiche l’art16 della convenzione di Vienna aggiunge la notifica agli stati
contraenti e al depositario.
e) Registrazione: vi è l’obbligo di registrare tutti i trattati presso il segretariato delle N.U, che provvede poi
alla loro pubblicazione.
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Diritto internazionale