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Definizione di diritto internazionale

Il diritto internazionale  è definito come il diritto della comunità degli Stati, ossia quell’insieme di norme sovrastatali, nascenti dalla collaborazione fra gli stati e che gli stati stessi si impegnano a rispettare. 

 
L’ambito di applicazione del diritto internazionale può essere:
a) soggettivo: le sue norme creano obblighi e diritti per gli Stati;
b) oggettivo: le sue norme regolano i rapporti interni alle singole comunità statali.
Il diritto internazionale  si distingue in:
-pubblico: complesso di norme promananti dalla comunità degli stati;
-privato: norme statali che delimitano il diritto privato di uno Stato, stabilendo quando esso va applicato e quando invece il giudice nazionale deve applicare le norme di diritto privato straniere.
Ma tale distinzione non ha ragione d’essere, perché si tratta di 2 materie completamente diverse. 
 
Il diritto internazionale si distingue anche in:
1) Generale: norme che si indirizzano a tutti gli stati, ovvero le fonti di 1° grado (consuetudini) .
2) Particolare: norme che vincolano solo una ristretta cerchia di soggetti, ovvero le fonti di 2°e 3° grado (trattati; procedimenti previsti dagli accordi).

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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