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Stipulazione di un trattato internazionale da parte di un organo incompetente

Spesso  il potere esecutivo si impegna sul piano internazionale in materie per le quali la costituzione richiede il concorso del parlamento, oltrepassando quindi i limiti dell’art.80. Un esempio è dato dalla domanda di ammissione dell’Italia alle N.U., comportante oneri finanziari di rilievo, stipulata con atto del ministro degli esteri italiano nel 1947.
Quindi, ci si chiede che valore abbiano gli accordi in f. s. conclusi autonomamente dal governo, visto che la costituzione richiede il concorso del Parlamento.
Le teorie al riguardo sono diverse: tendenzialmente si escludono sia visioni prettamente internazionalistiche, sia visioni prettamente interne, quindi gli accordi non sono né sempre validi, né sempre invalidi (non tutti i vizi possono inficiare l’efficacia dell’accordo) .
Inoltre:
-i governi che si impegnano sul piano internazionale, per le materie di competenza di altri organi, sono soliti procurarsi qualche forma di assenso o approvazione dell’organo interessato;
-le denunce di violazione del diritto interno avvengono non solo per motivi giuridici, ma anche politici o di propaganda.
La Convenzione di Vienna propone una soluzione all'art. 46:
a) il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso in violazione di una regola di competenza a stipulare del suo diritto interno non può essere invocato da tale Stato come viziante il suo consenso, a meno che la violazione non sia manifesta e non concerna una regola del suo diritto interno di importanza fondamentale;
b) una violazione è manifesta se è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia secondo la prassi abituale e in buona fede.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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