Appunti utilizzati per l'esame di Diritto Commerciale facoltà di economia, professore Marco Cian, anno accademico 2008/2009.
Temi trattati: società per azioni, società a responsabilità limitata, società semplice, società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo
Diritto delle società. Manuale breve di autori vari
di Giulia Mestre
Appunti utilizzati per l'esame di Diritto Commerciale facoltà di economia,
professore Marco Cian, anno accademico 2008/2009.
Temi trattati: società per azioni, società a responsabilità limitata, società
semplice, società cooperativa, società in accomandita semplice, società in
nome collettivo
Università: Università degli Studi di Padova
Facoltà: Scienze Politiche
Esame: Diritto Commerciale
Docente: Prof. Marco Cian
Titolo del libro: Diritto delle società
Autore del libro: AA.VV.
Editore: Giuffrè
Anno pubblicazione: 20081. Caratteri generali, nozioni e tipi di società
La società è caratterizzata da tre elementi:
* Conferimento dei beni: prestazioni patrimoniali eseguite o promesse dai soci a favore della società,
destinate a costituire il nucleo originario del patrimonio sociale.
* Attività economica: l’attività economica oggetto della società ha natura di attività d’impresa svolta in
comune dai soci.
* Scopo di lucro: destinazione ai soci dei vantaggi economici conseguiti tramite l’esercizio dell’attività
sociale (scopo lucrativo in senso stretto, scopo speculativo, scopo mutualistico)
Ogni società è dotata di soggettività giuridica.
Patrimonio sociale: insieme dei beni e dei rapporti giuridici facenti capo alla società, quale soggetto
giuridico distinto dalle persone dei soci.
Per tutte le obbligazioni assunte dalla società risponde in via di principio soltanto l’intero patrimonio sociale
Patrimonio netto: valore complessivo del patrimonio, considerato in quanto oggetto di gestione produttiva,
rappresentato dal risultato della somma tra i valori positivi e quelli negativi.
Associazione in partecipazione: contratto in forza del quale l’associante attribuisce all’associato un a
partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato
apporto.
Consorzio: contratto mediante il quale più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la
disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Tipi di società:
* Società semplice
* Società in nome collettivo
* Società in accomandita semplice
* Società per azioni
* Società in accomandita per azioni
* Società a responsabilità limitata
* Società cooperativa
Scopo di lucro in senso stretto (speculativo): fine di ripartire tra i soci, in proporzione al loro investimento,
l’utile realizzato dall’attività sociale.
Scopo mutualistico: scopo di permettere ai soci di ottenere un vantaggio consistente nel poter contrattare con
la società a condizioni più vantaggiose di quanto offrirebbe il mercato.
La società semplice non può svolgere attività commerciali, mentre le altre società possono svolgere sia
attività commerciali che non commerciali. Alla società in forma commerciale si applica la disciplina sulla
pubblicità commerciale mentre solo a quelle con oggetto commerciale si applica la disciplina del fallimento.
Società di persone: ss, snc, sas.
Società di capitali: spa, sapa, srl.
Le società di persone si caratterizzano per il rilievo centrale ella persona del socio.
Le società di capitali si differenziano dalle società di persone per la disciplina del capitale, delle
partecipazioni sociali e dell’autonomia patrimoniale della società.
Partecipazione sociale:
- nelle società di persone: esprime l’appartenenza ad una organizzazione, che si modifica al modificarsi del
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Diritto delle società. Manuale breve di autori vari suo titolare.
- nelle società di capitali: si configura in termini di vero e proprio bene, cioè valore economico autonomo.
Solo le società di capitali, oltre che quelle cooperative, sono fornite di personalità giuridica (autonomia
patrimoniale perfetta) che si acquista con l’iscrizione nel registro.
Società a responsabilità illimitata: per le obbligazioni della società rispondono, oltre alla società stessa con il
suo intero patrimonio, anche i soci con il loro patrimonio personale.
Società a responsabilità limitata: i creditori sociali anche in caso di insufficienza del patrimonio sociale, non
possono aggredire il patrimonio dei soci per soddisfare il loro credito verso la società.
Se la società ha ad oggetto l’esercizio di un’attività non commerciale è regolata dalle disposizioni sulla
società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi.
Se la società ha ad oggetto un’attività commerciale si deve ritenere che sia regolata dalle norme sulla società
in nome collettivo.
In caso di violazione dei limiti posti all’autonomia negoziale nell’introduzione di clausole atipiche la
sanzione consiste nella nullità della singola clausola e non dell’intero contratto.
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Diritto delle società. Manuale breve di autori vari 2. L’organizzazione delle società di persone
Il legislatore utilizza il regime della SS come prototipo normativo generale della SNC e della SAS.
La legge rende utilizzabile il tipo della SS per le sole attività agricole e per l’esercizio in forma associata
dell’attività libero-professionale, mentre nessun limite è disposto per i tipi di SNC e SAS.
I principi caratterizzanti della SNC sono: l’inderogabilità del principio della responsabilità solidale e
illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali e un più accentuato grado di autonomia patrimoniale.
La SAS di caratterizza rispetto alla SNC per l’esistenza di due categorie di soci: gli accomandatari, che
rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e hanno il potere di amministrare, e gli
accomandanti che rispondono solo limitatamente alla quota conferita ma sono del tutto esclusi
dall’amministrazione.
L’autonomia patrimoniale è un tratto comune a tutte le società di persone, ognuna ha un patrimonio distinto
e separato da quello personale di ciascuno dei soci. L’autonomia è imperfetta perché ci sono delle norme che
regolano i poteri dei creditori sociali rispetto al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili e i poteri dei
creditori personali del socio rispetto al patrimonio sociale.
I creditori sociali non possono aggredire direttamente il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, ma
debbono preventivamente tentare di fare valere i propri diritti sul patrimonio della società.
I creditori personali del singolo socio possono in determinate condizioni ottenere la liquidazione della quota
del proprio debitore. Vige comunque il principio di separazione tra patrimonio della società e patrimonio
personale di ciascuno dei suoi soci.
La società di persone è, rispetto ai suoi soci, un ente collettivo distinto e, come tale, centro di imputazione
giuridica autonomo, munito di una propria soggettività.
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in
giudizio nelle persone dei soci.
La società di persone è un soggetto collettivo non personificato, dotato di una sua soggettività tale da
consentire di affermare un’alterità soggettiva della società rispetto ai suoi soci.
Dal riconoscimento della soggettività giuridica alla società di persone consegue che:
* le obbligazioni della società non sono obbligazioni personali dei soci
* per il pagamento dei debiti sociali il socio è responsabile non per debito proprio ma per debito altrui
* i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, ma di proprietà della società
* imprenditore non è il gruppo dei soci, ma la società
I soci sono responsabili in solido tra di loro per tutte le obbligazioni sociali, contrattuali o extracontrattuali,
ma i creditori prima di poter aggredire il patrimonio dei soci, dovranno cercare di soddisfarsi sul patrimonio
sociale
Una deroga alla responsabilità dei soci è prevista per le società che esercitano un’impresa sociale. Questa
norma prevede che se l’impresa sociale è dotata di un patrimonio netto superiore a 20.000€, dal momento
dell’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese risponde delle obbligazioni assunte soltanto la
società con il suo patrimonio; qualora per effetto di perdite il patrimonio diminuisca di oltre un terzo al di
sotto del limite dei 20.000€, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche
coloro che hanno agito in nome e per conto della società.
Tutti i soci partecipano alle perdite della gestione sociale e, nei limiti del divieto del patto leonino, i soci
sono liberi di stabilire il grado di partecipazione di ognuno di essi alle perdite.
Nella SS il socio potrà evitare l’aggressione del proprio patrimonio indicando al creditore i beni sui quali
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Diritto delle società. Manuale breve di autori vari potrà agevolmente soddisfarsi.
Il beneficio di escussione nella SNC prevede che i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dei
debiti sociali dai soci se non dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio sociale.
Il nuovo socio che entra a far parte di una società già esistente sarà illimitatamente responsabile assieme agli
altri soci per tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle anteriori all’acquisto della qualità di socio.
Quando invece si scioglie il rapporto sociale del singolo socio con la società, il socio uscente non sarà più
responsabile per le obbligazioni sociali sorte successivamente al verificarsi dello scioglimento, purché sia
stato reso noto ai terzi:
° SS: reso noto attraverso mezzi idonei
° SNC – SAS: pubblicità legale
Dall’iscrizione dello scioglimento del rapporto nel registro delle imprese decorre il termine annuale entro
cui il socio uscente può essere dichiarato fallito a seguito del fallimento della società.
Il socio uscente continuerà ad essere responsabile illimitatamente e solidalmente con gli altri soci per tutte le
obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il creditore personale del socio può far valere i suoi diritti sugli utili eventualmente spettanti al socio suo
debitore o compiere atti conservativi.
Nella SS e nella società irregolare, il creditore personale del socio ha il potere di chiedere la liquidazione
della quota del proprio debitore a condizione di provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a
soddisfare i suoi crediti.
Nella SNC e nella SAS l’autonomia patrimoniale viene preservata per tutta la durata originaria della società,
perciò il creditore personale in caso di proroga della società potrà attivarsi per la tutela delle sue ragioni:
* Proroga espressa: facendo un’opposizione giudiziale alla proroga entro 3 mesi dall’iscrizione della relativa
delibera nel registro delle imprese, se l’opposizione è accolta la società deve liquidare a favore del creditore
la quota del socio debitore
* Proroga tacita: può chiedere direttamente la liquidazione della quota, previa allegazione e dimostrazione
dell’insufficienza degli altri beni del socio debitore.
Ciascun socio è obbligato ad effettuare i conferimenti che rappresentano la prestazione patrimoniale eseguita
o promessa dai soci al momento dell’adesione al contratto sociale in sede di costituzione o in una sua
successiva modifica.
Nell’atto costitutivo devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e i
modi di valutazione. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire
in parti uguali tra loro, quanto necessario per il perseguimento dell’oggetto sociale.
Nelle società personali qualunque entità utile allo svolgimento dell’attività sociale e suscettibile di
valutazione economica può essere oggetto di conferimento; quindi denaro, beni in natura e crediti,
prestazioni di opera o di servizi.
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Diritto delle società. Manuale breve di autori vari 3. Le SNC e la SAS
Per le SNC e la SAS la prestazione d’opera deve essere indicata nell’atto costitutivo.
Il socio d’opera partecipa al rischio d’impresa e dunque la sua prestazione viene compensata attraverso la
partecipazione ai guadagni della società nella misura determinata dal contratto sociale o nella misura fissata
dal giudice secondo equità.
La disciplina della SNC introduce due norme dirette ad assicurare l’integrità e la funzione vincolistica del
capitale sociale:
1. vieta la ripartizione tra i soci di utili che non siano stati realmente conseguiti; in presenza di perdite del
capitale sociale non si potranno distribuire utili finché il capitale sociale non sia stato reintegrato ovvero
ridotto in misura corrispondente alla perdita
2. detta una disciplina restrittiva delle operazioni di riduzione reale del capitale sociale, finalizzate al
rimborso ai soci dei conferimenti prima della liquidazione della società, introducendo particolari cautele a
favore dei creditor.
La natura della partecipazione sociale nella società di persone risente fortemente della rilevanza che la legge
assegna alla persona del socio.
La partecipazione si acquista per effetto:
- dell’adesione al contrato sociale in sede di costituzione
- dell’adesione al contratto sociale in sede di un successivo aumento del capitale con nuovi conferimenti
effettuati da terzi
- dell’acquisto inter vivos di una quota di partecipazione in una società già esistente
- della successione mortis causa nella quota di partecipazione di un socio defunto
Qualsiasi persona fisica può aderire al contratto sociale; nel caso di soggetti totalmente o parzialmente privi
di capacità d’agire serve l’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria.
È prevista la possibilità dell’acquisizione, da parte di una società di capitali, di partecipazioni in altra
impresa comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni, limitandosi a riservare tale decisione
all’assemblea e ad imporre una specifica informazione in merito a queste partecipazioni nella nota
integrativa del bilancio.
Qualora tutti i soci illimitatamente responsabili di una SNC o di una SAS siano società di capitali, la società
partecipata deve redigere il proprio bilancio secondo le norme a tal scopo previste per le SPA ed è tenuta
all’obbligo di redigere e pubblicare il bilancio consolidato.
I soci hanno due categorie di diritti: diritti patrimoniali e diritti amministrativi.
Diritti patrimoniali:
- diritto agli utili e partecipazione alle perdite
- diritto alla liquidazione della propria quota, nel caso di scioglimento del rapporto limitatamente al singolo
socio
- diritto alla quota di liquidazione, comprensiva del rimborso dei conferimenti e della quota di ripartizione
dell’eventuale residuo, nel caso di scioglimento della società
Il diritto di percepire gli utili matura per effetto dell’approvazione del bilancio, che costituisce condizione
sufficiente per legittimare ciascun socio a pretendere la distribuzione della sua parte di utile.
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Diritto delle società. Manuale breve di autori vari In mancanza di pattuizioni sui criteri di distribuzione degli utili si utilizzano quelli legali:
- le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti
- se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, tali parti si presumono uguali
- qualora manchi la determinazione contrattuale della parte spettante al socio d’opera, questa dovrà essere
fissata dal giudice secondo equità
- se il contratto si limita a determinare la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume che nella stessa
misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite
I diritti amministrativi del socio attengono principalmente all’area della gestione sociale o del controllo
diretto o indiretto sulla stessa.
Oltre al diritto di amministrare, che spetta a tutti i soci a responsabilità illimitata, il modello legale prevede
altri diritti di natura amministrativa.
Diritti amministrativi:
- diritto di esprimere il proprio consenso nei casi in cui la legge rimette una decisione alla collettività dei
soci
- diritti di controllo spettanti ai soci che non partecipano all’amministrazione
- diritto di aver comunicazione e di eventualmente contestare il bilancio di esercizio
- diritto di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti dei soci amministratori
- diritto di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell’amministratore
- diritto di recesso
Con l’acquisizione della partecipazione sociale il socio diventa anche destinatario di determinati obblighi, a
cominciare dall’obbligo di collaborazione verso la società, il generale obbligo di correttezza e buona fede,
l’obbligo del conferimento e l’obbligo di pagare i creditori sociali.
A questi obblighi per i soci di SNC e per i soci accomandatari di SAS si aggiunge l’obbligo di non
esercitare, per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società e di non partecipare
come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, fatte salve le decisioni in
materia di trasformazione, fusione e scissione.
Il potere di amministrazione è il potere di gestire la società nell’ambito dei doveri previsti dalla legge e
dall’atto costitutivo, compiendo tutti gli atti o assumendo tutte le iniziative utili al conseguimento
dell’oggetto sociale. Il potere di rappresentanza consiste nella legittimazione ad esprimere verso l’esterno la
volontà sociale, impegnando la società nei suoi rapporti con i terzi.
Il potere di amministrazione può essere esercitato in forma disgiunta oppure congiunta.
Nell’amministrazione disgiuntiva ogni socio potrò autonomamente intraprendere qualunque atto di gestione
che rientri nell’ambito dell’oggetto sociale, senza essere tenuto né ad informare anticipatamente gli altri
soci, né a chiedere la loro preventiva approvazione. Gli altri soci amministratori possono opporsi
all’operazione che un altro socio è in procinto di compiere, purché tale diritto sia esercitato prima che
l’operazione venga realizzata. L’opposizione rimette ogni decisione sulla fondatezza dell’opposizione alla
maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.
Il modello alternativo dell’amministrazione congiuntiva trova applicazione solo se selezionato dai soci con
espressa previsione nel contratto sociale. Per il compimento di qualsiasi operazione sociale è necessario il
consenso di tutti i soci amministratori; il singolo socio non potrà dunque esercitare individualmente il potere
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Diritto delle società. Manuale breve di autori vari di gestione, salvo il caso in cui vi sia urgenza di assumere un’iniziativa per evitare una danno alla società.
La legge stabilisce una perfetta corrispondenza tra potere di amministrazione e potere di rappresentanza. Il
potere di agire in nome e per conto della società a ciascun socio amministratore, che potrà esercitarlo
disgiuntamente o congiuntamente con gli altri amministratori.
Il contratto sociale può riservare il potere di gestione solo ad alcuni soci.
Il socio amministratore diventa titolare di una serie di diritti, poteri, obblighi e responsabilità diversi da
quelli che già gli spettano come socio.
Il socio amministratore può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano
nell’oggetto sociale, senza essere tenuto a seguire le istruzioni dei soci o a ottemperare a particolari obblighi
di consultazione nei loro confronti.
I soci amministratori sono in ogni caso esposti a responsabilità civile per i danni causati alla società a
seguito del loro inadempimento. La responsabilità degli amministratori potrà essere fatta valere con
un’azione diretta a reintegrare il patrimonio sociale attraverso una loro condanna al risarcimento dei danni.
La legge riconosce a ciascun socio non amministratore due tipi di poteri di controllo:
* il diritto di informazione immediata
* il diritto al rendiconto degli affari sociali
Il potere di amministrazione può essere attribuito anche a non soci, salvo che nel caso della SAS e della
società tra avvocati dove tale possibilità è espressamente esclusa dalla legge.
Revoca dalla carica di amministratore:
* la revoca dell’amministratore nominato dal contratto sociale presuppone che ricorra una giusta causa; la
revoca dovrà essere decisa all’unanimità
* la revoca dell’amministratore nominato con atto separato potrà avvenire secondo le norme del mandato e
dunque anche senza giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’amministratore
revocato.
I soci accomandatari hanno un trattamento identico a quello dei soci di una SNC e sono solidalmente e
illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
I soci accomandanti sono invece obbligato solo al conferimento e rispondono nei confronti dei terzi
limitatamente alla quota conferita ma vige una ferrea esclusione degli accomandanti dall’amministrazione
della società, che è espressamente riservata agli accomandatari.
Gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome
della società, se non in presenza di certe speciali condizioni.
I soci accomandanti concorrono alla nomina e alla revoca degli amministratori, anche quando vengono
nominati con atto separato. Inoltre può essere consentito agli accomandanti:
- di trattare e concludere affari, sotto le direttive degli amministratori, in nome della società sulla base di una
procura speciale per singoli affari
- di prestare la propria opera
- di dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni
compiere atti di ispezione e di sorveglianza
L’ingerenza dell’amministrazione, oltre ad esporre il socio accomandante al rischio di esclusione dalla
società, determina la perdita del beneficio della responsabilità limitata e lo rende responsabile verso i terzi,
solidalmente con gli accomandatari, per tutte le obbligazioni sociali. Lo stesso effetto si verifica nel caso in
cui l’accomandante consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale.
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Diritto delle società. Manuale breve di autori vari 4. Le vicende delle società di persone
La costituzione delle società di persone avviene mediante la conclusione di un contratto, col quale due o più
persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica.
La libertà di forma del contratto di società subisce un’eccezione alla luce della natura dei beni conferiti, nei
casi in cui il conferimento abbia ad oggetto beni per il cui trasferimento la legge preveda determinate forme
ai fini della validità, o a fini probatori.
Per le sole società commerciali, la legge pone ili requisito della forma pubblica o autentica ai fini
dell’iscrizione nel registro delle imprese, in mancanza del quale la società sarà irregolare.
Dall’atto costitutivo devono risultare:
- le generalità dei soci
- la ragione sociale, contenente il nome di almeno un socio e l’indicazione del rapporto sociale contenente il
nome di almeno un socio e l’indicazione del rapporto sociale
- i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società
- la sede della società ed eventuali sedi secondarie
- l’oggetto sociale
- i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione
- la prestazione a cui sono obbligati i soci d’opera
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle
perdite
- la durata della società
- nella SAS devono essere indicati i soci accomandatari e accomandanti
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Diritto delle società. Manuale breve di autori vari 5. Iscrizione nel registro delle imprese
La legge prevede l’iscrizione nel registro delle imprese di tutte le società di persone, anche se ci sono
discipline diverse a seconda che si tratti di società commerciali o di società semplici.
Per quanto riguarda la SNC e la SAS, il contratto di società, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, deve essere iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
ubicata la sede sociale, su richiesta degli amministratori o del notaio, nel termine di 30 giorni dalla
conclusione del contratto. L’ufficio del registro delle imprese accerta i requisiti di regolarità formale e la
sussistenza di altre condizioni imposte dalla legge.
Le società semplici sono invece tenute a iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, senza
che sia richiesto alcun requisito di forma del contratto.
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo di iscrizione devono essere indicati la
sede della società,l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero d’iscrizione.
L’iscrizione di SNC e SAS ha valore di pubblicità legale con efficacia dichiarativa e si crea una presunzione
assoluta di conoscenza da parte dei terzi.
L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese assume il valore di mera pubblicità notizia.
Se SNC e SAS non si iscrivono diventano società irregolari e si applicano le norme dettate per la società
semplice, relativamente ai creditori sociali e dei creditori particolari dei soci.
Se il contratto sociale è invalido e l’attività non è iniziata, i soci sono liberati immediatamente dall’obbligo
di conferimento ed hanno diritto alla restituzione degli apporti già effettuati; se l’attività è iniziata
l’invalidità produce gli effetti di una causa di scioglimento.
È prevista la possibilità di un atto modificativo del contratto sociale diretto a sanare il vizio di forma del
conferimento, atto al quale devono intervenire tutti i soci.
La nullità o annullabilità della singola partecipazione comporta l’invalidità dell’intero contratto solo se essa
è da reputarsi essenziale.
La nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto solo quando i soci non avrebbero
concluso il contratto in assenza della clausola invalida e sempre che quest’ultima non venga sostituita di
diritto da norme imperative.
Si parla di società occulta nel caso in cui il rapporto sociale sussistente tra le parti non venga manifestato
all’esterno. Nei rapporti con i terzi opera un soggetto che agisce in nome proprio e per conto della società. Si
parla invece di socio occulto di società palese quando resta segreta soltanto la partecipazione di un singolo
socio e non l’esistenza della società.
La giurisprudenza riconosce alla società occulta pienezza di effetti, imputando ad essa la qualità di
imprenditore e la responsabilità per le obbligazioni assunte nel suo interesse. Qualora si accerti,
successivamente al fallimento di un imprenditore individuale, che questi era socio di una società occulta e
che l’attività d’impresa era in realtà riferibile alla società medesima, dovrà essere dichiarato il fallimento
della società occulta e dei suoi soci illimitatamente responsabili in via di estensione.
Costituiscono modificazioni del contratto sociale sia le modificazioni soggettive (mutamenti della
compagine sociale), modificazioni oggettive (mutamenti relativi al contenuto del contratto).
Per modificare il contratto sociale la legge richiede il consenso unanime dei soci, per certe modifiche invece
è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci.
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Diritto delle società. Manuale breve di autori vari