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Trasformazione, fusione e scissione


La trasformazione è una modifica dell’atto costitutivo, mediante la quale si realizza il mutamento del tipo di società.
L’ente trasformato mantiene la propria identità giuridica, conserva i diritti e gli obblighi di cui è titolare e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.
Un limite alla trasformazione della società azionaria è dato dalla trasformazione in una società inferiore, con riferimento all’ipotesi che abbia emesso un prestito obbligazionario. Di conseguenza la deliberazione di trasformazione adottata in presenza del prestito obbligazionario è nulla.
L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina di forma e di contenuto prevista per il tipo adottato ed alle relative prescrizioni pubblicitarie. Una volta eseguita la pubblicità nel relativo registro delle imprese, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può più essere pronunciata.
Per le trasformazioni di società personali in società di capitali la trasformazione è decisa col consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.
La deliberazione di trasformazione deve risultare da atto pubblico. L’atto di trasformazione è soggetto al controllo notarile e all’iscrizione nel registro delle imprese.
Il capitale sociale previsto dall’atto di trasformazione non potrà essere inferiore al minimo legale previsto altrimenti sarà necessario che i soci si impegnino ad effettuare nuovi conferimenti di denaro, il 25% dei quali deve essere versato nelle casse sociali.
In tema di conferimenti in natura c’è l’obbligo degli amministratori e dei sindaci di controllare entro 6 mesi dalla trasformazione, le valutazioni contenute nella relazione.
La trasformazione in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili dalla responsabilità assunta per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
La deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto e con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
È possibile anche la trasformazioni da società di capitali in fondazioni, associazioni cooperative, società consortili, consorzi e comunioni d’azienda.


Trasformazione eterogenea in società di capitali:
-> Consorzi: la deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati.
-> Comunioni d’azienda: la deliberazione deve essere assunta all’unanimità.
Società consortili e associazioni: la deliberazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
-> Fondazioni: è disposta dall’autorità governativa. Questa trasformazione non realizza un semplice mutamento di scopo, ma modifica la causa da ideale a lucrativa.

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