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I titoli azionari


I titoli azionari devono indicare:
° la denominazione e la sede della società
° la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione e l’ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta
° il loro valore nominale
° l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate
° i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti
° le eventuali limitazioni al trasferimento delle azioni

Tre vincoli all’autonomia statutaria:
1) viene impedita l’apposizione di un divieto assoluto di alienazione delle azioni, per una durata superiore ai 5 anni dal momento della costituzione o da quando viene introdotto il divieto
2) le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci prevedano, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante, a pena dell’inefficacia della clausola stessa
3) vengono rese inefficaci tutte le clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte, che non prevedano il medesimo obbligo di acquisto o il diritto di recesso, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.
Clausola di gradimento: l’efficacia del trasferimento delle azioni è subordinata al consenso di un organo sociale o di alcuni soci o di terzi.
È consentito che una società acquisti azioni proprie già emesse mediante la conclusione di contratti traslativi di qualsiasi natura.

I limiti e le condizioni che devono essere osservati per l’acquisto di azioni proprie sono:
- il valore nominale delle azioni acquistate non deve eccedere un decimo del capitale sociale
- il prezzo di acquisto delle azioni proprie non deve eccedere, complessivamente, l’ammontare delle riserve disponibili e gli utili iscritti nel bilancio
- deve trattarsi di azioni interamente liberate dai precedenti titolari
- l’acquisto deve essere previamente autorizzato dall’assemblea ordinaria, che deve stabilire prezzo minimo e massimo di acquisto, quantità, modalità e periodo dell’acquisto, di massimo diciotto mesi.
Il diritto di voto spettante alle azioni proprie è sospeso, mentre il diritto agli utili e il diritto di opzione vengono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni.
Gli amministratori non possono vendere le azioni proprie, se non previa autorizzazione dell’assemblea ordinaria.
La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie.

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