Modifiche dello statuto e capitale sociale
La competenza a deliberare le modificazioni dello statuto della SPA è attribuita all’assemblea straordinaria mentre nella SRL sono di competenza dell’assemblea con verbale redatto dal notaio. Nella SRL l’assemblea deve deliberare con una maggioranza che rappresenta almeno metà del capitale sociale.
L’aumento del capitale sociale può avvenire a pagamento o gratuito.
Nell’aumento gratuito la società può imputare a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio. La società può assegnare gratuitamente ai soci le azioni di nuova emissione in proporzione di quelle da ciascuno possedute oppure può aumentare il valore nominale delle azioni in circolazione.
Nell’aumento del capitale a pagamento la finalità perseguitata è quella di procurare alla società nuovi mezzi finanziari. La società non può eseguire un aumento di capitale se le azioni precedentemente emesse non sono integralmente liberate.
L’aumento del capitale sociale è deliberato dall’assemblea. Sia nella SPA che nella SRL è consentito attribuire agli amministratori la possibilità di aumentare il capitale.
Contestualmente alla sottoscrizione delle azioni o quote di nuova emissione i soci devono versare il 25% per cento del valore nominale delle azioni o quote sottoscritte e l’intero sopraprezzo, se previsto.
Il socio unico deve versare subito l’intero valore, altrimenti perde la responsabilità limitata.
Entro 30 giorni dalla deliberazione dell’aumento del capitale gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese l’aumento.
Il diritto di opzione sulle azioni o quote di nuova emissione. Si tratta del diritto di essere preferiti rispetto ai terzi nella sottoscrizione delle azioni o quote di nuova emissione, in misura proporzionale alle azioni o quote già possedute.
Tramite il diritto di opzione i soci hanno la seguente alternativa:
- sottoscrivere le azioni proporzionalmente riservate in opzione, profittando così degli eventuali benefici derivanti dal prezzo di emissione determinato dall’assemblea
- vendere il diritto di opzione
Gli amministratori della SPA devono depositare nel registro delle imprese l’offerta di opzione e gli aventi diritto devono accettare entro 30 giorni.
Nella SPA il diritto d’opzione è escluso quando le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
Gli amministratori hanno l’obbligo di redigere una relazione che illustri la proposta di aumento del capitale sociale e le ragioni del conferimento in natura.
L’opzione indiretta si verifica nel caso in cui le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da determinati soggetti.
È consentito alla società di ridurre il capitale sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci.
La riduzione reale può essere deliberata purché siano rispettati dei limiti:
- la società deve comunque avere il capitale minimo indicato
- deve essere rispettato il rapporto tra l’importo delle obbligazioni emesse e l’ammontare del capitale sociale (non si possono emettere obbligazioni per importo eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili)
- deve effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale
La riduzione non può essere eseguita se non dopo che sia decorso il termine di 90 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
Qualora la misura delle perdite sia tale da far si che il valore del patrimonio netto risulti inferiore a quello del capitale sociale e superi una soglia stabilita dal legislatore, quest’ultimo va ridotto (riduzione nominale del capitale).
La riduzione del capitale è obbligatoria se le perdite sono superiori al terzo del capitale sociale.
L’assemblea può deliberare di attendere il risultato dell’esercizio successivo, prima di attuare provvedimenti, ma se entro la chiusura del successivo esercizio la perdita non è diminuita a meno di un terzo del capitale sociale, l’assemblea ordinaria che approva il bilancio non può sottrarsi all’obbligo di ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. Se l’assemblea non agisce gli organi amministrativi e di controllo devono richiedere la riduzione al tribunale.
Sia nella SPA che nella SRL il tribunale provvede con decreto che può essere impugnato entro 30 giorni dall’iscrizione.
Per la SPA c’è la possibilità di delegare al consiglio d’amministratore la riduzione del capitale, solo se le azioni della società sono senza valore nominale.
Se la perdita risulta di importo superiore al terzo e rende il capitale sociale minore di quello minimo legale la società deve provvedere deliberando la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo.
In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
Il recesso consiste in una dichiarazione del socio che porta alla liquidazione della partecipazione.
Hanno diritto di recedere dalla società solo i soci che non hanno concorso all’approvazione delle delibere assembleari.
Tra le cause inderogabili di recesso si possono distinguere quelle che solo indirettamente incidono sulla situazione soggettiva del socio e quelle che attengono a diritti propri del socio.
Fanno parte del primo tipo:
° la modifica della clausola dell’oggetto sociale
° la trasformazione della società
° il trasferimento della sede sociale all’estero
° la revoca dello stato di liquidazione
° l’introduzione o la soppressione nello statuto o nell’atto costitutivo di clausole compromissorie
° la deliberazione che comporti l’esclusione dalla quotazione, per le sole società quotate
Appartengono al secondo tipo:
° la soppressione di alcune cause di recesso
° la modificazione dei criteri di determinazione del valore della quota di liquidazione in caso di esercizio del recesso
° la modificazione delle clausole relative al diritto di voto o di partecipazione
° la revisione della stima, che dia luogo all’attribuzione di un valore inferiore di oltre un quinto a quello assegnato al tempo del conferimento agli apporti diversi dal denaro.
Infine è prevista la causa di recesso nel caso di una società a tempo indeterminato (preavviso di 180 giorni).
Le cause di recesso derogabili sono la proroga del termine di durata della società e l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Continua a leggere:
- Successivo: le cause inderogabili del recesso
- Precedente: Costituzione delle società di capitali
Dettagli appunto:
-
Autore:
Giulia Mestre
[Visita la sua tesi: "Modello di business low cost nel trasporto aereo"]
- Università: Università degli Studi di Padova
- Facoltà: Scienze Politiche
- Esame: Diritto Commerciale
- Docente: Prof. Marco Cian
- Titolo del libro: Diritto delle società
- Autore del libro: AA.VV.
- Editore: Giuffrè
- Anno pubblicazione: 2008
Altri appunti correlati:
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Società per azioni: il regime di responsabilità prima dell'iscrizione presso il registro delle imprese
- La società di fatto in giurisprudenza
- Il provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore nella s.r.l. e il controllo giudiziario
- L'accomandante di società in accomandita semplice
- Controlli esterni sulle S.p.A.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.