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Le vicende delle società di persone


La costituzione delle società di persone avviene mediante la conclusione di un contratto, col quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica.
La libertà di forma del contratto di società subisce un’eccezione alla luce della natura dei beni conferiti, nei casi in cui il conferimento abbia ad oggetto beni per il cui trasferimento la legge preveda determinate forme ai fini della validità, o a fini probatori.
Per le sole società commerciali, la legge pone ili requisito della forma pubblica o autentica ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, in mancanza del quale la società sarà irregolare.
Dall’atto costitutivo devono risultare:
- le generalità dei soci
- la ragione sociale, contenente il nome di almeno un socio e l’indicazione del rapporto sociale contenente il nome di almeno un socio e l’indicazione del rapporto sociale
- i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società
- la sede della società ed eventuali sedi secondarie
- l’oggetto sociale
- i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione
- la prestazione a cui sono obbligati i soci d’opera
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite
- la durata della società
- nella SAS devono essere indicati i soci accomandatari e accomandanti

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