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L’Organo Amministrativo


Le uniche materie riservate alla competenza dell’organo amministrativo sono rappresentate dalla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione.
Una decisione dei soci può essere sempre sollecitata da ciascun amministratore e dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
Sono riservate alla competenza dei soci:
- l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
- la nomina, se prevista degli amministratori
- la nomina quando occorre dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore
- le modificazioni dell’atto costitutivo
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
La nomina dei sindaci o di un revisore è necessaria soltanto per le SRL che lo prevedano statutariamente o che superino i limiti di capitale.
La preventiva autorizzazione dei soci è necessaria per gli acquisti pericolosi, cioè quegli acquisti per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato con decisione dei soci.
Qualsiasi decisione va sottoposta alla valutazione dei soci quando ciò sia richiesto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.


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