Gli appunti presi durante le lezioni hanno ad oggetto svariati argomenti inerenti il diritto privato: in primis il contratto e tutto ciò che lo riguarda, come ad esempio gli elementi essenziali ed accidentali; l'influenza del tempo sulle norme e sul contratto; le fonti delle norme giuridiche; i vari tipi di responsabilità dei soggetti (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale); i diritti reali, prescrizione e decadenza.
Diritto Privato
di Adriana Capodicasa
Gli appunti presi durante le lezioni hanno ad oggetto svariati argomenti inerenti
il diritto privato: in primis il contratto e tutto ciò che lo riguarda, come ad
esempio gli elementi essenziali ed accidentali; l'influenza del tempo sulle
norme e sul contratto; le fonti delle norme giuridiche; i vari tipi di responsabilità
dei soggetti (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale); i diritti reali,
prescrizione e decadenza.
Università: Università degli Studi del Piemonte Orientale
A.Avogadro
Facoltà: Economia
Corso: Giurisprudenza
Esame: Diritto Privato
Docente: Filippo Vallosio1. Distinzione tra diritto pubblico e privato
Diritto pubblico: questo disciplina l'organizzazione dello stato ed enti pubblici; regola la loro azione interna
e di fronte ai privati. Impone ai privati un comportamento che sono tenuti a rispettare e devono rispettare la
vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari necessari per lo svolgimento di finalità pubbliche
Questo si articola in diritto:
1. costituzionale;
2. tributario;
3. penale.
Diritto privato: questo disciplina le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati, lasciando
all'iniziativa personale anche l'attuazione delle singole norme. Questo diritto privato è “diritto”, cioè fa parte
dell'ordinamento, quindi un complesso di norme dettate cercando di tenere presenti gli Interessi della
società.
Quanto concerne il diritto pubblico ed i beni pubblici, non è disciplinato veramente da parte del diritto
pubblico poiché in Italia si può operare anche da privati; lo stesso comportamento lo può tenere anche lo
Stato. Ad esempio, nell'erogazione del servizio di trasporto, in caso di conflitto tra due soggetti, non
interviene il diritto pubblico ma il diritto privato poiché nel prestare questo servizio, lo Stato opera come una
SPA, quindi una società che deve rispettare regole di diritto privato.
Distinzioni tra le norme. Le norme di diritto privato sono divise in:
1. derogabili o dispositive, le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra gli
interessati; con queste norme il legislatore ai fini della certezza del diritto, enuncia una regola
corrispondente ad un modello abituale di disciplina di quel tipo di operazione economica.
2. inderogabili o congenti, queste sono norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento, prescindendo
dalla volontà dei singoli. Il carattere di queste norme risulta spesso direttamente dalla sua formulazione.
3. Suppletive, cioè nascono quando i privati non hanno provveduto o disciplinare un determinato aspetto
della fattispecie dove troviamo una lacuna.
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato 2. Fonti delle norme giuridiche
Le fonti si dividono in:
1. cognizione, cioè documento o pubblicazione ufficiale dai quali si può prendere conoscenza del testo di un
atto normativo:
- gazzetta ufficiale: che la legge sia nazionale o regionale.
- 4 codici: codice penale e codice di procedura penale; codice civile e codice di procedura civile;
- codici minori: codice della strada, della navigazione;
- testi unici (t.u): del diritto amministrativo (norme o leggi relative al rapporto tra cittadini e
amministrazione).
2. fonti di produzione: sono tutte quelle fonti da cui nasce il diritto.
La prima è la costituzione, è la fonte di tutte le fonti: le fonti sono in ordine gerarchico. Sono disposte dalla
più importante alla meno importante e sono divise in gradi.
- costituzione: è una sola legge, composta da 139 articolo + 18 disposizioni finali;
- leggi ordinarie: atti avente valore di legge, governo decreto legge o decreto legislativo, normative
europee, direttive e regolamenti.
- legge regionale;
- regolamenti che sono: statali, regionali, provinciali e comunali;
usi e consuetudini.
Le fonti si dividono in:
1. materiali: atti o fatti produttivi di norme generali ed astratte;
2. formali, atti o fatti idonei a produrre diritto.
Quando parliamo di atti, distinguiamo:
1. l'autorità investita del potere di emanarlo, parlamento e governo;
2. il procedimento formativo dell'atto, procedimento di emanazione di una legge costituzionale.
3. Il documento normativo, la legge;
4. i precetti revocabili dal documento.
Ogni ordinamento deve stabilire le norme sulla produzione giuridica, cioè a quali autorità spetta il compito
di emanare le norme giuridiche. Tenendo conto che un ordinamento ha più fonti generatrici di norme
giuridiche, è necessario regolare il rapporto gerarchico (nel senso, se vi sono 2 leggi quale delle 2 deve
prevalere). Nel nostro paese quest'ultima è mutata molto: perchè negli anni sono nati organismi più grandi,
come l'UE o più piccoli come le regioni che hanno iniziato a fare delle leggi.
Nel '48 è entrata in vigore la costituzione, così formata:
1. principi fondamentali, articoli dall' 1 al 12;
2. disposizioni della Corte Costituzionale, leggi costituzionali;
3. leggi statali ed ordinarie.
In questa scala poi troviamo inserite le leggi regionali e le norme comunitarie.
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato 3. La legge nel tempo e nello spazio
Per far entrare in vigore una legge oltre all'approvazione delle 2 camere è necessario:
1. promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;
2. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
3. decorso di un tempo previsto detto vacatio legis, che va dalla pubblicazione all'entrata in vigore (di solito
dura 15 gg);
La disciplina costituzionale è regolata dal testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi;
una volta che la legge entra in vigore è valida per tutti, nessuno escluso. La corte costituzionale dice però
che l'ignoranza nei confronti della legge c'è quando l'errore da parte di un soggetto è inevitabile.
Abrogazione di una legge. La legge è abrogata quando 1 atto dispone che ne cessi l'efficacia. Per abrogare
una legge è necessario che essa venga sostituita da una legge di pari valore, detta “legge posteriore”.
L'abrogazione può essere:
1. espressa: quando la legge posteriore dichiara che la legge è abrogata;
2. tacita: quando manca nella legge posteriore una dichiarazione formale; le disposizioni antecedenti
possono essere incompatibili con la legge posteriore oppure la seconda legge spiega la materia trattata e
quindi ingloba anche la legge da abrogare.
3. Referendum popolare: quando più di 500,000 elettori ne fanno richiesta oppure 5 consigli regionali.
Oltre all'abrogazione c'è anche la deroga; con deroga si intende l'abrogazione inerente una legge ma solo
per una parte di essa. Ad esempio, se viene promulgata una legge che abbraccia svariati argomenti, ad
esempio sanità e trasporti, la si può modificare anche solo in parte.
Irretroattività della legge. L'irretroattività della legge è un principio di civiltà giuridica; la condotta di un
soggetto non può essere valutata dopo il fatto compiuto. Nel nostro ordinamento solo la legge penale non
può essere retroattiva. Hanno efficacia retroattive le leggi interpretative, cioè emanate per dare una
spiegazione. L'applicazione del principio dell'irretroattività non è sempre agevole. In alcuni casi interviene il
legislatore per regolare il passaggio tra la legge vecchia e quella nuova.
L'applicazione della legge. Si intende la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole che
compongono il diritto di stato. È compito dello stato curare l'applicazione delle norme di diritto pubblico.
Quando si pensa che il diritto del singolo sia leso, allora, interviene il giudice per applicare la legge,
pronunciando i provvedimento, quali la sentenza, il decreto, l'ordinanza.
L'interpretazione della legge. Interpretare significa trovare un significato; ci sono vari tipi di
interpretazione:
1. letterale: guardare e dare un significato a tutte le parole;
2. legislativa: data dal legislatore, vincolante nei confronti di tutti;
3. giudiziale: data dal giudice attraverso una sentenza;
4. dottrinale, data dagli studiosi di diritto.
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato 4. I conflitti di leggi nello spazio e il diritto internazionale privato
Gli ordinamenti primitivi sono caratterizzati dal principio di territorialità, cioè il diritto vigente in ciascun
ordinamento è applicato a tutti i cittadini. Nei rapporti del diritto privato si pone il dubbio su quale sia
l'ordinamento competente che debba regolarli. Sarebbe tutto più semplice se ci fosse un diritto uniforme, ma
è raro. A volte vi sono delle convenzioni internazionali che però da una parte vincolano gli stati che vi
aderiscono, dall'altro lato si occupano solo di singole materie.
In tutti i paesi sono elaborate delle norme di diritto internazionale privato: cioè quali sono le regole astratte
che vanno applicate ad ogni singola ipotesi.
Diritto internazionale privato: è l'insieme delle norme di diritto interno che il giudice italiano deve
applicare. Questo diritto opera secondo una tecnica di rinvio, nel senso che individua quale legge deve usare
il giudice.
Bisogna dire che:
1. il diritto internazionale privato non è davvero diritto internazionale: è il cd. diritto internazionale
pubblico, cioè quello che regola rapporti tra stati e soggetti internazionali come l'ONU;
2. Il cd diritto internazionale privato non abbraccia norme di diritto privato, ma ricomprende anche altri tipi
di rapporti;
3. il cd diritto internazionale privato è costituito da regole strumentali che hanno il compito di capire a quale
ordinamento farsi capo.
Il diritto internazionale privato è molto importante e la sua applicazione è frequente:
1. per incremento dell'internazionalizzazione dei settori della vita e dell'economia;
2. mobilità delle persone fisiche.
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato 5. Atti, fatti e negozio giuridico
I fatti giuridici
Il fatto giuridico è una manifestazione che ha valore per la legge Il tipico esempio di fatto giuridico è il
comportamento umano, come una persona che fa testamento, oppure chiedere la vendita di una bici.
Questi fatti sono presi in considerazione per ricollegare le conseguenze giuridiche poiché anche un fatto che
non ha nulla a che fare con il diritto porterà poi a delle conseguenze giuridiche, come fare testamento.
Gli atti giuridici sono i comportamenti volontari tenuti dalle persone. Es. comperare una bici. L'atto è la
conseguenza volontaria del fatto.
Il negozio giuridico
Il negozio giuridico è una qualunque forma di manifestazione di volontà dei soggetti privati alla quale
l'ordinamento ricollega gli effetti giuridici voluti da chi l'ha compiuta.
Dove operano i singoli individui o le persone giuridiche private, vale il principio dell'autonomia dei privati.
Questo significa che i soggetti privati sono liberi di realizzare i propri interessi per mezzo di atti giuridici.
L'ordinamento giuridico riconosce e protegge questa capacità, poiché prevede che la volontà dei privati
produca effetti giuridici conformi al loro interesse.
La classificazione dei negozi giuridici.
I negozi giuridici possono essere classificati base a:
La loro struttura:
1. unilaterali: producono i loro effetti in seguito alla manifestazione di volontà di un solo soggetto, anche se
altri soggetti possono essere interessati;
2. bilaterali o plurilaterali: producono i loro effetti solo quando vi sia la conforme manifestazione di
volontà di due o più soggetti. Il caso tipico è il contratto, il quale presuppone un accordo tra i contraenti.
Il loro significato sociale:
1. patrimoniali: cioè che operano su oggetti valutabili economicamente, su cui si costituiscono diritti di
godimento, di proprietà ecc.
2. non patrimoniali: cioè che operano su oggetti che non si prestano ad una valutazione economica, come il
matrimonio.
La loro ragione economica:
1. Onerosi: tutti i soggetti che vi partecipano si accollano un certo sacrificio economico per ottenere un
vantaggio, come la compravendita;
2. Gratuiti: solo un soggetto subisce una perdita economica e l'altro riceve un beneficio senza dover alcun
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato corrispettivo;
3. tra vivi: quando gli effetti giuridici sono destinati a operare tra persone fisiche tuttora viventi;
4. a causa di morte: quando la volontà è destinata ad operare al momento della morte di colui che l'ha
manifestata, come il testamento.
La pubblicità del negozio giuridico.
Le vicende giuridiche interessano le parti che sono coinvolte, ma anche terzi che possono avere interessi a
conoscere determinate vicende per regolare il loro comportamento. Per molti casi la legge impone
l'iscrizione in pubblici registri tenuti dalla pubblica amministrazione che chiunque può consultare. La
pubblicazione serve a dare a terzi la possibilità di conoscere l'esistenza delle persone fisiche e le vicende
delle persone giuridiche. La pubblicità non va confusa con la dichiarazione negoziale: la pubblicità
presuppone la dichiarazione negoziale e costituisce un mezzo con cui si può conoscere il negozio giuridico.
Vi sono 3 tipi di pubblicità:
1. pubblicità – notizia: rende conoscibile l'atto di cui è necessaria la notorietà. L'omissione di questa
pubblicità comporta una sanzione pecuniaria;
2. pubblicità – dichiarativa: serve a rendere opponibile il negozio ai terzi o ad alcuni terzi.
L'omissione di questa pubblicità non determina l'invalidità dell'atto. È rispetto ai terzi che la pubblicità non
lavora, infatti, senza di essa l'atto non è opponibile ai terzi.
3. pubblicità – costituiva: è un elemento costitutivo della fattispecie del negozio: senza il negozio non si
può opporre ai terzi e non produce effetti tra le parti.
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato 6. La prova dei fatti giuridici e la pubblicità
Nozioni generali. L'esito di un giudizio può dipendere da una visione contrapposta su come si sono svolti i
fatti. Tutte le volte in cui su una circostanza le due parti forniscono ricostruzioni diverse, il giudice è tenuto
a scegliere tra le due parti. La scelta del giudice deve essere motivata.
Nel giudizio civile sono le due parti che devono indicare quali siano i mezzi di prova, come documenti o
testimonianze, in base ai quali la propria dichiarazione sia più convincente di quella fornita dall'altro
soggetto.
Il giudice deve anche giudicare i mezzi di prova che possono essere dichiarati:
1. ammissibili, cioè conformi alla legge;
2. rilevanti: che hanno ad oggetto fatti che possono influenzare la decisione sulla lite.
Dopo aver ammesso e assunto le prove il giudice valuterà la loro concludenza: cioè se le prove
effettivamente sono idonee. Il giudice dirà che un fatto/atto è provato solo quando sarà convinto di tutte le
prove raccolte. Anche qui il giudice deve motivare la sua decisione. Un problema di prova si pone solo con
riferimento ai fatti oggetto di specifica contestazione.
L'onere della prova. Vi sono casi in cui le prove raccolte risultano inconcludenti o non convincenti.
La regola di giudizio che il legislatore offre è quella dell'onere della prova. Una delle due parti ha il compito
di persuadere il giudice. Se il giudice considera non convincente la versione data dalla parte che ha l'onere
della prova, il giudice deve dare ragione alla controparte (es. il ragionevole dubbio nei casi penali). Il
giudice deve tenere conto di tutte le prove acquisite. L'onere della prova è un metodo applicato al termine
del giudizio, quando è presente il rischio che sia accolta la versione della controparte e non quella della parte
su cui grava l'onere. Quest'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno
della propria tesi. La norma dice appunto che accolla a chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ed a chi contesta la rilevanza di questi fatti di provarne
l'efficacia e ovviamente di provare atti o fatti che hanno smesso di far valere il diritto.
Onere della prova: si definisce quindi come il rischio per la mancata prova di un fatto incerto nel giudizio.
Le due parti possono tuttavia stabilire un comportamento diverso: l'inversione convenzionale dell'onere della
prova. Com'è logico, quest'inversione la vedremo applicata a tutti quei casi che non trattano di diritti
indisponibili (come le questioni di Stato) oppure che il diverso comportamento non leda una delle due parti
nell'esercizio del suo diritto.
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato 7. I mezzi di prova
È un qualsiasi elemento idoneo ad influenzare la scelta del giudice nel decidere quale delle due parte ha
ragione.
Il principio fondamentale in tema di apprezzamento delle prove è la loro libera valutazione da parte del
giudice: il giudice deve valutare secondo il suo prudente apprezzamento. Il legislatore, a volte, deroga il
principio del libero apprezzamento dei mezzi di prova da parte del giudice, dicendo che alcune prove sono
“prove legali”, cioè con rilevanza già predeterminata dalla legge. Esse fanno “piena prova”.
I mezzi di prova sono divisi in due categorie:
1. prova pre – costituita: poiché esiste già prima del giudizio;
2. prova costitutenda: cioè quella che deve formarsi nel caso del giudizio.
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato 8. La prova documentale
Con documento intendiamo ogni cosa idonea a rappresentare un fatto (lettere, certificati). Hanno
notevole importanza l'atto pubblico e la scrittura privata.
- L'atto pubblico è il documento redatto con particolari formalità da un notaio autorizzato a dare al
documento fiducia; l'atto pubblico fa piena prova:
1. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato;
2. delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza, art. 2700
cc.
L'atto pubblico non ha prova della veridicità del contenuto ma prova che fosse presente un pubblico ufficiale
quando questo documento è stato redatto.
- La scrittura privata è un documento che deve essere sottoscritto da un privato. Può essere scritto in
qualsiasi modo, ma l'importante è che con la firma del documento, colui che firma si assume la paternità del
testo e quindi la responsabilità di questo scritto.
Questo documento ha la stessa efficacia dell'atto pubblico. Un'altra caratteristica importante è la data. Il
legislatore prevede l'obbligo della data certa, cioè, ad esempio, se la scrittura è registrata, la data di
registrazione.
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato 9. La prova testimoniale
La testimonianza è la narrazione fatta al giudice da una persona estranea ai fatti fra le parti. Il
testimone è chiamato a rendere la propria deposizione oralmente davanti al giudice, oppure il giudice può
disporre di una testimonianza detta “dichiarazione scritta” con la firma autenticata. La testimonianza è vista
con diffidenza (poiché nel tempo i ricordi si fanno radi e confusi) e quindi anch'essa trova limiti legali di
ammissibilità.
Quando la forma è richiesta allora è un elemento essenziale del negozio e dove il requisito non è rispettato
allora l'atto è nullo. La prova della stipulazione dell'atto può essere data con la produzione del documento in
cui l'atto è consacrato. Il legislatore non consente che la formazione del documento sia provata con:
testimoni, giuramenti, confessioni. La dimostrazione del documento è essenziale per la validità dell'atto e
per la prova dello stesso. L'unica eccezione è fatta se la parte in causa ha perso il documento senza sua
colpa. In questo caso è ammesso ogni tipo di prova; se parliamo di una forma stabilita ad probationem
tantum, allora l'atto compiuto non è nullo, ma l'unica osservanza che si fanno è quella del divieto della prova
testimoniale e di quella presuntiva.
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato 10. Come le vicende giuridiche vengono influenzate dal tempo
Nozioni generali. Il tempo è visto sotto vari aspetti nell'ordinamento giuridico.
Esempio: le attività giuridiche si devono svolgere entro periodi di tempo determinati.
Necessità di regole che stabiliscono come i termini devono essere calcolati. (noi ci basiamo sul calendario
gregoriano).
L'art. 2963 c.c dice che per i giorni bisogna tener conto:
1. non si conta il gg iniziale;
2. si conta quello finale;
3. se la scadenza è un giorno festivo allora la scadenza è posticipata al giorno feriale successivo (es. una
scadenza cade di sabato, essendo giorno festivo, la scadenza è posticipata al lunedì successivo).
Influenza del tempo sull'acquisto e sull'estinzione di diritti soggettivi. Il decorso di un determinato
periodo di tempo, può dar luogo all'acquisto o all'estinzione di un diritto soggettivo; il tempo costituisce
elemento di alcune fattispecie fondamentali nel diritto privato. Il decorso del tempo fa acquistare un diritto
soggettivo; in questo caso parliamo di “usucapione”. Estinzione del diritto soggettivo per decorso del tempo:
in questo caso parliamo di “prescrizione estintiva” e “decadenza”.
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato 11. La prescrizione
La prescrizione estintiva. La prescrizione produce l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia
del titolare di questo diritto, che non l'ha esercitato per un tempo determinato dalla legge. L'estinzione del
diritto soggettivo consiste nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
La prescrizione estintiva è un istituto di ordine pubblico: le norme che stabiliscono l'estinzione del diritto
ed il tempo necessario sono inderogabili. Le parti dunque non possono rinunciare preventivamente alla
prescrizione. Non è consentita nemmeno la rinuncia fatta mentre è in corso il termine prescrizionale. La
rinuncia successiva è diversa una volta verificatasi la prescrizione, è ormai interesse esclusivo del soggetto
che ne è avvantaggiato a farla valere o meno. Il servizio della prescrizione estintiva a volte va contro l'etica.
La rinuncia alla prescrizione può essere:
1. espressa
2. tacita.
Oggetto della prescrizione. La regola è che tutti i diritti siano soggetti a prescrizione. Ne sono esclusi solo i
diritti indisponibili, come quelli che derivano dagli status personali, la potestà dei genitori sui figli minori.
Questo accade poiché questi diritti sono attribuiti al titolare nell'interesse generale e costituiscono un potere
e un dovere. Anche il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione estintiva perché anche il non uso è
un'espressione della libertà riconosciuta al proprietario. Sono imprescrittibili l'azione di petizione d'eredità e
l'azione per far dichiarare la nullità di un negozio giuridico. Non sono prescrittibili le singole facoltà che
sono contenute nel diritto soggettivo: esse si estinguono se e quando si estingue il diritto soggettivo o il
potere di cui costituiscono le manifestazioni.
L'inizio della prescrizione. Il presupposto della prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto
soggettivo. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato.
Cioè, se il diritto deriva da un negozio sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale, la
prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata o il termine ne è scaduto.
Sospensione e interruzione della prescrizione. La prescrizione presuppone l'inerzia ingiustificata del
titolare del diritto: essa non opera quando sopraggiunge una causa che giustifichi l'inerzia stessa così come
nel caso in cui l'inerzia stessa venga meno. Vi sono due istituti che riguardano la prescrizione:
La sospensione che è determinata da:
– particolari rapporti che ci sono tra le parti;
– condizione del titolare.
Le cause di sospensione della prescrizione indicate dalla legge sono tassative. Questo perché i semplici
impedimenti di fatto non valgono a sospendere il decorso della prescrizione.
L'interruzione, che ha luogo:
– o perché il titolare compie un atto che importa esercizio del suo diritto;
– perché il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell'altrui diritto.
L'interruzione della prescrizione può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato
Il fondamento dei due istituti è diverso: nella sospensione l'inerzia del titolare del diritto continua a durare,
ma è giustificata; nell'interruzione è l'inerzia stessa che viene a mancare. Gli effetti dei due istituti sono
molto diversi.
La sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo per il quale gioca la causa giustificativa dell'inerzia.
Può essere paragonata ad una parentesi. Nell'interruzione, invece, facendo venir meno l'inerzia, toglie ogni
valore che è trascorso prima di quest'atto.
Durata della prescrizione. Rispetto alla durata, si distinguono:
1. prescrizione ordinaria; questa trova applicazione in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente,
di solito 10 anni. Un periodo più lungo, 20 anni, è stabilito per l'usucapione e per l'estinzione dei diritti reali
su cosa altrui. I termini più brevi sono prestiti per altre categorie di rapporti. Casi significativi: diritto di
risarcimento del danno conseguente ad un illecito contrattuale che si prescrive in 5 anni. In 5 anni si
prescrivono anche i diritti a prestazioni periodiche e i rapporti derivanti da rapporti societari. È annuale la
prescrizione dei diritti derivanti da taluni rapporti commerciali come la mediazione. L'azione diretta
all'esecuzione del giudicato è soggetta a termine di 10 anni previsto per la prescrizione ordinaria.
2. prescrizione breve.
Le prescrizioni presuntive. Queste hanno fondamento, natura e disciplina radicalmente differente alla
prescrizione estintiva; questo perché alcuni rapporti tra privati si basano sul fatto che l'estinzione
dell'obbligazione avvenga subito. Quindi, trascorso un breve periodo di tempo, la legge presume che il
debito relativo al compenso di dette prestazioni sia stato estinto. Il debitore inadempiente se può avvalersi
della prescrizione, è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta prestazione. Le
presunzioni possono essere:
1. presunzioni che ammettono prova contraria;
2. presunzioni che non l'ammettono.
Il creditore, il quale ha lasciato trascorrere il periodo di prescrizione può vincerla solo:
1. ottenendo dal debitore una confessione;
2. deferendo un'altra parte del giuramento decisorio; in altre parole, fare ricorso al giudice.
La decadenza. La decadenza produce l'estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo del decorso del
tempo esclusa ogni considerazione relativa alla situazione soggettiva del titolare.
La decadenza implica l'onere di esercitare il diritto entro il tempo prescritto dalla legge.
Non si applicano norme relative all'interruzione o alla sospensione. La decadenza è impedita solo se viene
esercitato l'atto previsto. Con l'esercizio dell'atto viene meno la ragione della decadenza. La decadenza è
prevista anche nell'interesse di uno dei soggetti del rapporto: perciò, può anche essere prevista in un
contratto.
La decadenza legale è un istituto che deroga al principio generale. Le norme della decadenza non
vengono applicate per analogia. Questa decadenza viene stabilita con interesse generale ma anche
individuale. Se la decadenza è stabilita nell'interesse generale, le parti non possono modificare il regime
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Diritto Privato previsto dalla legge né possono rinunciare alla decadenza che deve essere rilevata d'ufficio.
La decadenza legale è anche stabilita a tutela di un interesse individuale, visto che sono diritti disponibili. Le
parti possono modificare il regime e possono anche rinunciare alla decadenza. In questo caso è possibile
rinunciare alla decadenza solo perché si tratta di un interesse individuale. Questi principi vengono usati per
la decadenza negoziale che è quella stabilita dalle due parti. La possibilità di stabilire decadenza in un
contratto presuppone che si abbia ad oggetto uno o più diritti disponibili. Questo per evitare che ci sia la
sopraffazione di una delle due parti e vi sia posto un limite alla libertà contrattuale (non ci devono essere
ostacoli per l'esercizio del diritto).
Adriana Capodicasa Sezione Appunti
Diritto Privato