Conseguenze della nullità
Il contratto nullo non produce effetti di alcun genere, né tra le parti né nei confronti di terzi.
Se, però, ignorando la nullità, le parti hanno messo in atto il contratto, hanno il diritto di pretendere la restituzione delle prestazioni secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito.
Questa regola subisce un'importante eccezione nel caso in cui la nullità del contratto sia dovuta a contrarietà della cause al buon costume oltre che a norme imperative (art. 2035).
Per quanto riguarda gli effetti verso i terzi, la regola generale per la quale il contratto nullo non prevede effetti, ha delle limitazioni.
La più importante è costituita dal principio di possesso vale titolo, in materia immobiliare.
C'è anche la simulazione del contratto, che si verifica quando la volontà manifestata dalle parti in un certo contratto è apparentemente diretta a certi fini, mentre in realtà i contraenti sono concordi nel non volere quegli effetti, ovvero nel volere effetti diversi.
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