La prova testimoniale
La testimonianza è la
narrazione fatta al giudice da una persona estranea ai fatti fra le
parti. Il testimone è chiamato a rendere la propria deposizione
oralmente davanti al giudice, oppure il giudice può disporre di una
testimonianza detta “dichiarazione scritta” con la firma autenticata. La
testimonianza è vista con diffidenza (poiché nel tempo i ricordi si
fanno radi e confusi) e quindi anch'essa trova limiti legali di
ammissibilità.
Quando la forma è richiesta allora è un elemento
essenziale del negozio e dove il requisito non è rispettato allora
l'atto è nullo. La prova della stipulazione dell'atto può essere data
con la produzione del documento in cui l'atto è consacrato. Il
legislatore non consente che la formazione del documento sia provata
con: testimoni, giuramenti, confessioni. La dimostrazione del documento è
essenziale per la validità dell'atto e per la prova dello stesso.
L'unica eccezione è fatta se la parte in causa ha perso il documento
senza sua colpa. In questo caso è ammesso ogni tipo di prova; se
parliamo di una forma stabilita ad probationem tantum, allora l'atto
compiuto non è nullo, ma l'unica osservanza che si fanno è quella del
divieto della prova testimoniale e di quella presuntiva.
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