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Accordo tra le parti


• L’accordo è l'incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti. Esso è espresso, diretto, quando si realizza con una dichiarazione esplicita di volontà, scritta, orale;

• È tacita quando il comportamento evidenzia senza ombra di dubbio l'intenzione di concludere il contratto. Io devo esprimere in qualche modo il mio assenso o diniego.
 
Il contratto può essere concluso in modo simultaneo, cioè con la presenza contestuale reale o virtuale delle parti.
Il contatto non simultaneo: fare un lavoro nel mese di gennaio ed un lavoro realizzato in un secondo momento.
Il contratto può anche essere concluso attraverso lo scambio di proposta ed accettazione: il c.c vi ha dedicato una sezione dell'art. 1326.

La proposta è la dichiarazione di volontà proveniente dal soggetto che prende l'iniziativa di concludere un contratto. Essa deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali del contratto che si propone, per evitare di lasciare qualche incertezza nella parte alla quale viene proposto questo contratto. Se l'altra parte intende accettare, allora deve far pervenire a chi offre il contratto, un'accettazione. Questa è la manifestazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge a sua volta al proponente. Essa deve essere conforme alla proposta, senza che vi siano delle variazioni.

Il contratto si conclude quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Quando le due parti ne sono a conoscenza il contratto si conclude e, per legge, questo si chiama presunzione di conoscenza.

Sia la proposta che l'accettazione possono essere revocate, a condizione che la revoca sia effettuata prima della conclusione del contratto. Diritto di revoca: Es. ripensamento su un oggetto comprato da internet, tempo 7 gg per rispedirlo al mittente.

Con trattative si indica l'attività che normalmente precede la conclusione di un contratto e tramite la quale le parti tentano di raggiungere un accordo che possa conciliare i loro interessi. Il codice stabilisce che le due o più parti del contratto devono sempre comportarsi secondo buona fede, cioè secondo lealtà e correttezza. Un comportamento sleale potrebbe essere un'omissione di una delle parti. La sanzione prevista per questo comportamento è costituita dall'imputazione di una responsabilità precontrattuale.
La parte che ha tenuto un comportamento sleale deve risarcire i danni cagionati alla controparte.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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