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Atti, fatti e negozio giuridico


I fatti giuridici

Il fatto giuridico è una manifestazione che ha valore per la legge Il tipico esempio di fatto giuridico è il comportamento umano, come una persona che fa testamento, oppure chiedere la vendita di una bici.

Questi fatti sono presi in considerazione per ricollegare le conseguenze giuridiche poiché anche un fatto che non ha nulla a che fare con il diritto porterà poi a delle conseguenze giuridiche, come fare testamento.

Gli atti giuridici sono i comportamenti volontari tenuti dalle persone. Es. comperare una bici. L'atto è la conseguenza volontaria del fatto.

Il negozio giuridico

Il negozio giuridico è una qualunque forma di manifestazione di volontà dei soggetti privati alla quale l'ordinamento ricollega gli effetti giuridici voluti da chi l'ha compiuta.

Dove operano i singoli individui o le persone giuridiche private, vale il principio dell'autonomia dei privati. Questo significa che i soggetti privati sono liberi di realizzare i propri interessi per mezzo di atti giuridici. L'ordinamento giuridico riconosce e protegge questa capacità, poiché prevede che la volontà dei privati produca effetti giuridici conformi al loro interesse.

La classificazione dei negozi giuridici.

I negozi giuridici possono essere classificati base a:

La loro struttura:
1. unilaterali: producono i loro effetti in seguito alla manifestazione di volontà di un solo soggetto, anche se altri soggetti possono essere interessati;
2. bilaterali o plurilaterali: producono i loro effetti solo quando vi sia la conforme manifestazione di volontà di due o più soggetti. Il caso tipico è il contratto, il quale presuppone un accordo tra i contraenti.

Il loro significato sociale:
1. patrimoniali: cioè che operano su oggetti valutabili economicamente, su cui si costituiscono diritti di godimento, di proprietà ecc.
2. non patrimoniali: cioè che operano su oggetti che non si prestano ad una valutazione economica, come il matrimonio.

La loro ragione economica:
1. Onerosi: tutti i soggetti che vi partecipano si accollano un certo sacrificio economico per ottenere un vantaggio, come la compravendita;
2. Gratuiti: solo un soggetto subisce una perdita economica e l'altro riceve un beneficio senza dover alcun corrispettivo;
3. tra vivi: quando gli effetti giuridici sono destinati a operare tra persone fisiche tuttora viventi;
4. a causa di morte: quando la volontà è destinata ad operare al momento della morte di colui che l'ha manifestata, come il testamento.

La pubblicità del negozio giuridico.

Le vicende giuridiche interessano le parti che sono coinvolte, ma anche terzi che possono avere interessi a conoscere determinate vicende per regolare il loro comportamento. Per molti casi la legge impone l'iscrizione in pubblici registri tenuti dalla pubblica amministrazione che chiunque può consultare. La pubblicazione serve a dare a terzi la possibilità di conoscere l'esistenza delle persone fisiche e le vicende delle persone giuridiche. La pubblicità non va confusa con la dichiarazione negoziale: la pubblicità presuppone la dichiarazione negoziale e costituisce un mezzo con cui si può conoscere il negozio giuridico.

Vi sono 3 tipi di pubblicità:

1. pubblicità – notizia: rende conoscibile l'atto di cui è necessaria la notorietà. L'omissione di questa pubblicità comporta una sanzione pecuniaria;
2. pubblicità – dichiarativa: serve a rendere opponibile il negozio ai terzi o ad alcuni terzi.
L'omissione di questa pubblicità non determina l'invalidità dell'atto. È rispetto ai terzi che la pubblicità non lavora, infatti, senza di essa l'atto non è opponibile ai terzi.
3. pubblicità – costituiva: è un elemento costitutivo della fattispecie del negozio: senza il negozio non si può opporre ai terzi e non produce effetti tra le parti.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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