La locazione (art. 1571)
La locazione è quel contratto con il quale un soggetto si obbliga a far godere, mettere a disposizione, ad un altro soggetto una cosa mobile o immobile per un dato tempo, in cambio di un corrispettivo detto anche canone. La locazione è anche chiamata “affitto”.
Gli elementi caratterizzanti sono:
1. presenza di una cosa mobile o immobile oggetto di godimento da parte del conduttore;
2. canone che quest'ultimo deve periodicamente versare al locatore. Con la consegna del bene locato il conduttore ne diviene detentore e non possessore.
Il contratto di locazione è un contratto di durata, proprio perché le principali obbligazioni sono destinate per loro natura a protrarsi nel tempo. La durata del rapporto può essere prefissata dalle parti:
1. in un tempo determinato;
2. in un tempo indeterminato, ma che non ecceda i 30 anni.
La locazione si estingue alla scadenza del termine, oppure con la disdetta.
Le principali obbligazioni cui è tenuto il locatore è:
1. consegnare la cosa al conduttore in buono stato di manutenzione se questa, alla consegna, presenta difetti che ne diminuiscono l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo.
2. Mantenerla in uno stato tale che possa servire all'uso convenuto;
3. garantire il pacifico godimento durante la locazione, il locatore dovrà difendere il conduttore contro le molestie arrecate da terzi che vantino dei diritti sulla cosa.
Il conduttore è tenuto:
1. prendere in consegna la cosa;
2. servirsene per l'uso descritto sul contratto con la diligenza del buon padre di famiglia;
3. corrispondere il canone nei termini e con le modalità del contratto;
4. restituire la cosa nello stesso stato in cui l'ha ricevuta.
I tipi di locazione sono:
1. la locazione degli immobili urbani;
2. l'affetti;
3. il noleggio;
4. la locazione finanziaria o leasing.
Continua a leggere:
- Successivo: Il comodato (1803 c.c.)
- Precedente: I contratti tipici
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.