Appunti relativi al corso di base di diritto tributario. Vengono specificate le differenze tra contributo, tassa, imposta. Si approfondisce il tributo dell'IVA, chiarendo chi ne è soggetto e come deve procedere per adempiere alla normativa, anche alla luce delle ultime riforme.
Diritto Tributario
di Valentina Minerva
Appunti relativi al corso di base di diritto tributario. Vengono specificate le
differenze tra contributo, tassa, imposta. Si approfondisce il tributo dell'IVA,
chiarendo chi ne è soggetto e come deve procedere per adempiere alla
normativa, anche alla luce delle ultime riforme.
Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà: Economia
Esame: Diritto Tributario
Docente: Logozzo Maurizio1. Ambito di intervento del diritto tributario
Il diritto tributario si occupa dello studio dei tributi e in particolare la disciplina delle singole imposte.
Il diritto tributario può essere visto sotto due aspetti:
- DIRITTO TRIBUTARIO SOSTANZIALE : si occupa della struttura dei tributi, in particolare degli
elementi essenziali.
- DIRITTO TRIBUTARIO FORMALE : riguarda le procedure di attuazione dei tributi.
Per applicare i tributi esistono sequenze di atti disciplinati dalla legge.
Il tributo è un’entrata dell’ente pubblico. Ci sono però altri tipi di entrate, sia privatistiche, che si fondano
sui contratti, sia pubblicistiche, come ad esempio la concessione di gestione delle spiagge ai privati da parte
del demanio.
Il diritto tributario ruota intorno ad un principio fondamentale: l’INTERESSE FISCALE o RAGION
FISCALE. Questo è l’interesse che l’ente pubblico ha, affinchè ci sia una certa e rapida riscossione dei
tributi, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, ovvero finanziare i servizi pubblici.
Alle regioni, che hanno il potere legislativo, viene data la possibilità di creare tributi propri, che non si
devono sovrapporre però, ai campi di applicazione già coperti dai tributi dello Stato. Le regioni ad esempio
non potrebbero istituire un IRPEF regionale, perché i redditi delle persone sono già colpiti da un’imposta
dello Stato.
L’interesse fiscale legittima le deroghe rispetto al diritto comune. Il diritto tributario è definito
tradizionalmente come diritto di secondo grado: poggia sul diritto comune (diritto privato, pubblico,
amministrativo) cui apporta però delle deroghe per la specificità della materia.
ESEMPIO:
L’art.55 T.U. delle imposte sui redditi, definisce reddito d’impresa, il reddito che deriva dallo svolgimento
di una delle attività indicate dall’art.2195 c.c..
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Diritto Tributario 2. Attività indicate all’art.2195 c.c.
- ATTIVITÀ INDUSTRIALE DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI BENI O DI SERVIZI
- ATTIVITÀ INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI
- ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER TERRA, PER ACQUA O PER ARIA
- ATTIVITÀ BANCARIA O ASSICURATIVA
- ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE PRECEDENTI
L’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE ESISTE IN QUANTO È ORGANIZZATA COME ATTIVITÀ
D’IMPRESA.
Sulla base dell’interesse fiscale, il diritto tributario applica una deroga all’art.55, dicendo che solo dal punto
di vista fiscale, sono attività imprenditoriali solo le attività indicate dall’art 2195, anche quando non sono
organizzate in forma d’impresa.
Ad esempio il tassista da un punto di vista fiscale è un imprenditore perché offre un’attività di trasporto per
terra, anche se dal punto di vista civilistico è un lavoratore autonomo (artigiano).
Fiscalmente i lavoratori autonomi sono coloro che svolgono un’attività intellettuale, fondata su un rapporto
fiduciario tra le parti.
In mancanza di deroghe all’obbligazione tributaria, che ha carattere pecuniario, va applicato il codice
comune.
Nell’ambito tributario vige il divieto dell’anatocismo, ovvero gli interessi sugli interessi, che è una deroga
rispetto alle norme del diritto comune. È stato imposto dalla Cassazione, per favorire lo Stato, che molto
spesso ritarda nel restituire quanto ha incassato. Questo per rispondere al principio dell’interesse fiscale.
Devono però anche essere garantite forme di tutela a chi paga i tributi. Nelle situazioni di lesione della
ricchezza dei soggetti da parte delle imposte c’è il processo tributario. Il contribuente, gravato da tributi
maggiori rispetto a quelli che doveva sostenere, si rivolge ad un giudice speciale, la Commissione tributaria,
per ottenere il rimborso delle maggiori somme versate.
Il processo tributario ha una disciplina specifica, il cui art.1 stabilisce che al processo tributario si applicano
le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
Chi non adempie agli obblighi fiscali è soggetto a sanzioni pecuniarie o penali, a seconda della gravitò
dell’inadempienza. Per le sanzioni pecuniarie si applicano norme del codice penale. Se il contribuente non
paga entro 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento, l’agente della riscossione può agire in via
esecutiva, quindi espropriare i beni mobili e immobili. L’esecuzione è prevista dal codice di procedura
civile, ove diversamente disposto.
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Diritto Tributario 3. Principio di capacità contributiva – art.53 Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. In questa
definizione rientrano ad esempio i cittadini non italiani, che però producono reddito in Italia.
L’oggetto della tassazione sono le forme di ricchezza del soggetto. Il concorso alla spesa pubblica deve
essere ancorato all’esistenza di una forma di ricchezza. Non sono ammissibili forme di tassazione che
compaiono in altri ordinamenti (come ad esempio quella in Inghilterra che varia a seconda del numero dei
componenti il nucleo familiare).
Le FORME DI RICCHEZZA che in tutti gli ordinamenti possono essere oggetto di tassazione sono:
- REDDITO : forme di entrata che costituiscono ricchezza nuova. Ci sono diverse tipologie di reddito. Ha
una base dinamica.
- PATRIMONIO : presenta una base statica, è la ricchezza accumulata. Non esiste un’imposta su tutto il
patrimonio del soggetto. Esiste però un’imposta sul patrimonio immobiliare, l’ICI.
- CONSUMI
- TRASFERIMENTO DEI BENI
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Diritto Tributario 4. Elenco dei principi di diritto tributario
1. INTERESSE FISCALE
2. PRINCIPIO DI LEGALITÀ O RISERVA RELATIVA DI LEGGE - art. 23 costituzione
3. PRINCIPIO DI CAPACITÀ PRODUTTIVA - art. 53 costituzione
4. ATTIVITÀ VINCOLATA DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - l’amministrazione
finanziaria svolge un’attività che incide sulla sfera patrimoniale del contribuente per far fronte alle spese
pubbliche. Deve però essere un’attività circoscritta nell’ambito di determinate disposizioni di legge. Per
questo si dice che è vincolata.
Ad esempio le amministrazioni pubbliche che svolgono un’attività discrezionale e non vincolata, possono
decidere se rilasciare o meno le licenze. L’amministrazione finanziaria non ha queste possibilità. Non ci può
essere arbitrarietà nell’applicazione delle imposte.
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Diritto Tributario 5. Definizione e classificazione dei tributi
Non esiste una definizione di tributo nel nostro ordinamento, ma viene ricavata dalla combinazione di 2
principi costituzionali:
- PRINCIPIO DI LEGALITÀ O RISERVA RELATIVA DI LEGGE - art. 23 costituzione
- PRINCIPIO DI CAPACITÀ PRODUTTIVA - art. 53 costituzione
Per analizzare il punto di vista formale si prende in considerazione l’art. 23 della costituzione:
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
In base alla legge significa che si tratta di una riserva relativa di legge. Alla quale corrisponde una riserva
assoluta, descritta dall’art 25 cost:
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
È quindi l’ordinamento che deve stabilire in maniera precisa la fattispecie che prevede una sanzione per il
soggetto. La legge ordinaria deve prevedere tutta la fattispecie.
L’art 23, essendo una riserva relativa, deve trovare la sua base nella legge in senso formale (che è la legge di
1° livello).
Il tributo è dovuto senza che vi concorra la volontà del privato. Una volta che la legge stabilisce un tributo,
questo si applica automaticamente, senza che ci sia l’approvazione del soggetto e dell’amministrazione
(vincolata). Questo è il profilo formale dell’imposta.
Per analizzare il punto di vista sostanziale si prende in considerazione l’art. 53 della costituzione:
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema
tributario è informato ai criteri di progressività.
Quest’articolo trova un collegamento con l’art 2 della costituzione:
Principio della solidarietà economica tra i consociati:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti violabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali, dove si svolge la sua personalità, e richiede adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
L’art 53 quindi stabilisce che tutti (e non solo i cittadini) che producono ricchezza nel territorio dello Stato
hanno l’obbligo di contribuire al fabbisogno delle finanze pubbliche in ragione della propria capacità
contributiva.
Per capacità contributiva non c’è una definizione, ma si intende qualsiasi forma di ricchezza, di attitudine
economica del soggetto passivo.
Quindi coloro che manifestano forme di ricchezza hanno un obbligo al quale viene imposto un limite
(capacità contributiva) di concorrere a pagare le imposte.
La capacità contributiva è quindi fondamento (collegamento tra art.2 e 53) e limite (capacità contributiva) di
qualsiasi forma di imposizione.
Non c’è scritto qual è il limite dell’imposizione, si sa solo che non può essere espropriata tutta la ricchezza
del soggetto.
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Diritto Tributario La capacità contributiva rappresenta il presupposto del tributo.
Tempo fa si riteneva che l’imposizione doveva colpire solo il titolare della ricchezza; la Corte Costituzionale
oggi ha stabilito che basta che ci sia la capacità contributiva in se, indipendentemente dal soggetto.
È solo la combinazione di questi due articoli che dà luogo all’imposta. La nozione di tributo che scaturisce
dalla costituzione coincide con il concetto di imposta. Sicchè il diritto tributario potrebbe essere meglio
denominato diritto dell’imposta.
Accanto alla figura delle imposte, esistono altre prestazioni avente carattere tributario. L’imposta è la forma
di imposizione prevalente. Ma il tributo è dato da qualsiasi forma di imposizione che trova fondamento nella
legge.
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Diritto Tributario 6. Definizione di contributo
Forma d’imposta legata ad un vantaggio particolare del soggetto passivo. È dovuto per la realizzazione di
una determinata opera pubblica, quindi c’è un vincolo di determinazione del gettito.
Il gettito che deriva dalle imposte serve a finanziare i servizi essenziali indivisibili.
Il contributo invece è un’imposta di scopo, ovvero è finalizzata a finanziare una determinata opera pubblica.
Ciò che l’ente incassa deve essere destinato al preciso scopo per il quale il contributo è stato istituito e non
può entrare nella contabilità generale dell’ente, ma viene allocato in una speciale voce del bilancio. Si basa
anch’esso sulla capacità contributiva.
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Diritto Tributario 7. Definizione di tassa
Corrispettivo di un servizio che istituzionalmente può essere reso solo da un ente pubblico a seguito di
un’espressa richiesta da parte del privato.
Ad esempio i diritti di segreteria , sono tasse pagate al comune per avere la carta d’identità.
Per le tasse si applica sicuramente l’art 23 della costituzione, visto che trovano fondamento nella legge.
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Diritto Tributario 8. Definizione di tariffa o prezzo per servizi pubblici
Non vanno confuse le tasse con le TARIFFE O PREZZO PER SERVIZI PUBBLICI - corrispettivo di un
servizio per legge svolto da un ente pubblico, ma che consiste in un’attività imprenditoriale che potrebbe
essere svolta anche da un soggetto privato. La tariffa deve trovare fondamento nella legge ed è la legge
stessa ad attribuirla a determinati soggetti.
Il prezzo pubblico è un prezzo politico, perché è governato da criteri che vanno la di là della remunerazione
economica, ma hanno uno scopo sociale.
Le tasse dovrebbero perdere il loro connotato per diventare tariffe per servizi pubblici. I comuni non
vogliono passare dalla tassa alla tariffa, perché la tariffa ha il vincolo di destinazione.
La coesistenza tra imposte e tasse pone dei problemi costituzionali: una volta pagate le imposte, che servono
a coprire i costi dei servizi indivisibili, viene chiesto ai soggetti di pagare anche le tasse nel momento in cui
utilizzano questi servizi.
La Corte Costituzionale ha stabilito che l’art.53 della Costituzione, si riferisce alle imposte, ma questo non
esclude che nel nostro ordinamento non ci possano essere altre forme di prelievo stabilito dalla legge.
Nella tassa si riscontra infatti il principio formale, ma non si basa sul principio di capacità contributiva, in
quanto è fissa.
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Diritto Tributario 9. Definizione di prestazione patrimoniale imposta
La nozione di tributo sta lasciando il posto ad una categoria ancora più generale alla quale fa riferimento
l’art.23 della Costituzione, ovvero quella di PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA , ovvero la
mano pubblica si impossessa di una parte della sfera patrimoniale del soggetto.
La differenza tra le due forme di prelievo è data dalle conseguenze che ne derivano:
- GIURISDIZIONE : si vi è una diversità di giurisdizione (capacità e potere di decidere con riguardo a
determinate materie) tra le due categorie:
* TRIBUTI : si applica la giurisdizione speciale per eccellenza, che è la giurisdizione tributaria, che
preesisteva prima della Costituzione e con l’entrata in vigore della Costituzione è stata confermata, ma non è
prevista in questa. Questa giurisdizione si occupa di tutti i tributi (questo solo dal 2002), e se ne occupa il
giudice tributario.
* TARIFFE O PREZZI PER SERVIZI PUBBLICI : la tariffa da vita ad un corrispettivo (prezzo – servizio).
Si è teoricamente nell’ambito del diritto privato e non tributario e quindi se ne occupa il giudice civile.
- IVA : c’è una differenza per quanto riguarda l’applicazione dell’iva (imposta sul valore aggiunto).
* TRIBUTI : in quanto tributi non sono soggetti a iva
* TARIFFE O PREZZI PER SERVIZI PUBBLICI : sulla tariffa si paga l’iva perché è un’attività
economica.
- ACERTAMENTO : è la contestazione al privato.
*TRIBUTI : l’amministrazione deve notificare un atto di accertamento di natura amministrativa stabilito
dalla legge. C’è quindi una procedura che deve essere rispettata.
* TARIFFE O PREZZI PER SERVIZI PUBBLICI : in quanto corrispettivo per servizio pubblico, viene
accertata attraverso una lettera, una raccomandata (meglio se con ricevuta di ritorno). La tariffa viene
riscossa attraverso una bolletta, che è una fattura. Le Commissioni tributarie hanno ammesso
l’impugnazione della fattura, anche se è un documento contabile di natura privatistica e non amministrativa.
- PROFILO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
* TRIBUTI : si applicano i principi fondamentali sanzionatori amministrativi-tributario del Decreto
Legislativo 472/1997
* TARIFFE O PREZZI PER SERVIZI PUBBLICI : non trovano applicazione i principi fondamentali
sanzionatori amministrativi-tributari.
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