Attività indicate all’art.2195 c.c.
- ATTIVITÀ INDUSTRIALE DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI BENI O DI SERVIZI
- ATTIVITÀ INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI
- ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER TERRA, PER ACQUA O PER ARIA
- ATTIVITÀ BANCARIA O ASSICURATIVA
- ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE PRECEDENTI
L’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE ESISTE IN QUANTO È ORGANIZZATA COME ATTIVITÀ D’IMPRESA.
Sulla base dell’interesse fiscale, il diritto tributario applica una deroga all’art.55, dicendo che solo dal punto di vista fiscale, sono attività imprenditoriali solo le attività indicate dall’art 2195, anche quando non sono organizzate in forma d’impresa.
Ad esempio il tassista da un punto di vista fiscale è un imprenditore perché offre un’attività di trasporto per terra, anche se dal punto di vista civilistico è un lavoratore autonomo (artigiano).
Fiscalmente i lavoratori autonomi sono coloro che svolgono un’attività intellettuale, fondata su un rapporto fiduciario tra le parti.
In mancanza di deroghe all’obbligazione tributaria, che ha carattere pecuniario, va applicato il codice comune.
Nell’ambito tributario vige il divieto dell’anatocismo, ovvero gli interessi sugli interessi, che è una deroga rispetto alle norme del diritto comune. È stato imposto dalla Cassazione, per favorire lo Stato, che molto spesso ritarda nel restituire quanto ha incassato. Questo per rispondere al principio dell’interesse fiscale.
Devono però anche essere garantite forme di tutela a chi paga i tributi. Nelle situazioni di lesione della ricchezza dei soggetti da parte delle imposte c’è il processo tributario. Il contribuente, gravato da tributi maggiori rispetto a quelli che doveva sostenere, si rivolge ad un giudice speciale, la Commissione tributaria, per ottenere il rimborso delle maggiori somme versate.
Il processo tributario ha una disciplina specifica, il cui art.1 stabilisce che al processo tributario si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
Chi non adempie agli obblighi fiscali è soggetto a sanzioni pecuniarie o penali, a seconda della gravitò dell’inadempienza. Per le sanzioni pecuniarie si applicano norme del codice penale. Se il contribuente non paga entro 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento, l’agente della riscossione può agire in via esecutiva, quindi espropriare i beni mobili e immobili. L’esecuzione è prevista dal codice di procedura civile, ove diversamente disposto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto Tributario
- Docente: Logozzo Maurizio
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