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Affidamento legittimo del contribuente nell’orientamento dell’amministrazione finanziaria

L’art. 10 prevede che non si applicano sanzioni, né interessi moratori al contribuente in due casi specifici:
- se c’è stato un mutamento di orientamento da parte dell’amministrazione finanziaria e sul primo orientamento il contribuente ci aveva fatto affidamento. Inoltre se il contribuente è in buona fede oggettiva c’è anche l’inesigibilità del tributo. Questo vale solo in atti specifici previsti dall’amministrazione finanziaria.
- Nel caso di errori, omissioni, ritardi da parte dell’amministrazione finanziaria. In questo caso il contribuente in quel periodo non paga le imposte. Se l’amministrazione dopo un tot di anni stabilisce che al contribuente non spettava l’agevolazione, non può applicare sanzioni o interessi al contribuente perché è stato un suo errore.
ESIMENTE O SCUSANTE DELL’OBBIETTIVA INCERTEZZA DELLA NORMA TRIBUTARIA
In questo caso il legislatore non è in grado di dettare norme tributarie chiare. Viene scusata l’obbiettiva incertezza di una norma e per questo non possono essere applicate sanzioni. Però si paga lo stesso il tributo. Il problema principale è stabilire quando c’è obbiettiva incertezza.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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