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Definizione di prestazione patrimoniale imposta

La nozione di tributo sta lasciando il posto ad una categoria ancora più generale alla quale fa riferimento l’art.23 della Costituzione, ovvero quella di PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA , ovvero la mano pubblica si impossessa di una parte della sfera patrimoniale del soggetto.
La differenza tra le due forme di prelievo è data dalle conseguenze che ne derivano:
- GIURISDIZIONE : si vi è una diversità di giurisdizione (capacità e potere di decidere con riguardo a determinate materie) tra le due categorie:
* TRIBUTI : si applica la giurisdizione speciale per eccellenza, che è la giurisdizione tributaria, che preesisteva prima della Costituzione e con l’entrata in vigore della Costituzione è stata confermata, ma non è prevista in questa. Questa giurisdizione si occupa di tutti i tributi (questo solo dal 2002), e se ne occupa il giudice tributario.
* TARIFFE O PREZZI PER SERVIZI PUBBLICI : la tariffa da vita ad un corrispettivo (prezzo – servizio). Si è teoricamente nell’ambito del diritto privato e non tributario e quindi se ne occupa il giudice civile.
- IVA : c’è una differenza per quanto riguarda l’applicazione dell’iva (imposta sul valore aggiunto).
* TRIBUTI : in quanto tributi non sono soggetti a iva
* TARIFFE O PREZZI PER SERVIZI PUBBLICI : sulla tariffa si paga l’iva perché è un’attività economica.
- ACERTAMENTO : è la contestazione al privato.
*TRIBUTI : l’amministrazione deve notificare un atto di accertamento di natura amministrativa stabilito dalla legge. C’è quindi una procedura che deve essere rispettata.
* TARIFFE O PREZZI PER SERVIZI PUBBLICI : in quanto corrispettivo per servizio pubblico, viene accertata attraverso una lettera, una raccomandata (meglio se con ricevuta di ritorno). La tariffa viene riscossa attraverso una bolletta, che è una fattura. Le Commissioni tributarie hanno ammesso l’impugnazione della fattura, anche se è un documento contabile di natura privatistica e non amministrativa.
- PROFILO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
* TRIBUTI : si applicano i principi fondamentali sanzionatori amministrativi-tributario del Decreto Legislativo 472/1997
* TARIFFE O PREZZI PER SERVIZI PUBBLICI : non trovano applicazione i principi fondamentali sanzionatori amministrativi-tributari.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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