Classificazione delle imposte
- Imposte dirette e imposte indirette:
* IMPOSTE DIRETTE : siamo in presenza di una manifestazione diretta di capacità contributiva. Sono quelle imposte che si riferiscono al reddito e al patrimonio.
* IMPOSTE INDIRETTE : cono le imposte che riguardano i consumi e i trasferimenti di beni. Come ad esempio l’iva.
- Imposte istantanee e imposte periodiche
* IMPOSTE ISTANTANEE : trovano applicazione in occasione di un particolare rapporto giuridico che si esaurisce immediatamente. Il rapporto giuridico non dura nel tempo.
ES. IMPOSTE DI REGISTO: il c.c. non richiede la registrazione per manifestare gli effetti giuridici. La registrazione implica solo la conservazione dell’atto, indica la data certa dell’atto e questo fa si che l’atto diventa opponibile ai terzi. È un’imposta istantanea, perché quando l’atto è portato alla registrazione, l’amministrazione liquida e incassa l’imposta di registro e la vicenda per il momento si chiude.
ES. IMPOSTA DI SUCCESSIONE; IMPOSTA SULLE DONAZIONI
* IMPOSTE PERIODICHE : Imposte caratterizzate dal periodo d’imposta, ovvero lo spazio temporale sul quale deve essere determinata l’obbligazione tributaria, rispetto ad un’attività economica che è perdurante nel tempo. Con riguardo alla persona fisica, irpef, residente in Italia, il periodo d’imposta corrisponde all’anno solare. Anche per l’iva il periodo d’imposta fa riferimento all’anno solare. Mentre per l’ires, che colpisce tutti i soggetti diversi dalla persone fisiche, che siano o meno residenti, purchè vi sia una produzione di reddito all’interno dei confini nazionali. Non colpisce solo le società di capitali e le società di persone purchè non residenti in Italia, ma anche qualsiasi organizzazione di beni o servizi configurata dall’ordinamento. In questo caso il periodo d’imposta può coincidere con l’anno solare, ma non sempre coincide. Ad esempio nelle società di capitali dipende dallo statuto che determina l’esercizio sociale che dura un anno, ma non per forza coincide con l’anno solare. Convenzionalmente la legge individua per ogni imposta il periodo d’imposta al quale corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, ovvero l’imposta del periodo non è che non possa essere oggetto di compensazione con le imposte dell’anno successivo, però per quel periodo l’imposta è solo quella.
- Imposte erariali/regionali e imposte locali
* IMPOSTE ERARIALI/REGIONALI : imposte dovute e destinate allo Stato. Anche nelle imposte regionali interviene l’Agenzia delle entrate che è l’organo controllante. Ci sono alcune imposte regionali che vengono classificate come imposte dello Stato, anche se viene gestita in maniera autonoma dalle regioni e il gettito dell’imposta è dovuto alle regioni.. Questo perché è un’imposta disciplinata e istituita con legge dello Stato. La Corte Costituzionale prevede che ogni qualvolta un’imposta regionale è istituita con legge dello stato è considerata imposta erariale e le regioni non possono modificare la legge dello stato con le loro leggi, se non questi sono considerati incostituzionali.
* IMPOSTE LOCALI : imposte dei comuni e delle province.
Bisogna distinguere tra:
- SOVRAIMPOSIZIONE : è un’ulteriore imposizione riferita ad un determinato tributo. Può essere caratterizzata dal fatto che si applica un’ulteriore imposta sull’ammontare dell’imposta dovuta.. è un’imposta figlia rispetto ad un’imposta madre. Rappresenta una porzione dell’imposta madre. Sull’imposta madre si applica un addizionale, un’aliquota.
- SOVRAIMPOSTA : è un’imposta che si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta madre.
Spesso il legislatore chiama in maniera errata gli istituti, perché quelli che la legge chiama come addizionali in alcuni casi potrebbero essere sovraimposte o sovraimposizioni.
Bisogna distinguere tra:
- IMPOSTE PROPORZIONALI: Sono quelle imposte rispetto alle quali è prevista un’aliquota proporzionale. L’aliquota è stabilita in misura fissa, ma varia in proporzione alla base imponibile.
- IMPOSTE FISSE: è un’imposta stabilita in misura fissa dalla legge. Ad esempio come l’imposta di bollo.
- IMPOSTE PROGRESSIVE: sono previste soprattutto per le imposte erariali. Le aliquote variano in relazione all’ammontare della base imponibile. L’art.11 del TUIR 917/1986 individua 5 scaglioni di reddito.
Esiste anche un criterio di progressività continua, per il quale la legge prevede che ad ogni minimo aumento del reddito, segue un aumento dell’aliquota.
L'art.53 della Costituzione prevede al 2° comma che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Però ci sono forme di imposizioni per le quali non vige il criterio di progressività. Nel diritto la terminologia è fondamentale. L’art.53 usa il termine informato che vuol dire che si ispira ai criteri di progressività, ma questo non vuol dire che tutte le imposte devono essere a carattere progressivo.
L’art. 23 della Costituzione si riferisce al fatto che le norme regolamentari devono sempre ubbidire alla legge. Una norma di carattere secondario deve rispettare la normativa di carattere primario, ovvero la legge in senso formale. Qualora la normativa secondaria non rispettasse al normativa primaria, sarebbe definita illegittima. Per far valere l’illegittimità si può impugnare la normativa di fronte al giudice amministrativo, che è il TAR – tribunale amministrativo regionale – entro 60 gg dalla sua pubblicazione o efficacia (art.7 decreto legislativo 546 del 1992). Questa impugnazione la possono fare tutti e la decisione del TAR vale erga omnes, ovvero vale nei confronti di tutti. Se non viene dichiarata l’illegittimità entro 60 gg l’atto diventa definitivo, però il singolo contribuente ha la possibilità di segnalare l’illegittimità nel momento in cui si fa valere l’atto contro di esso. A questo punto agisce il giudice tributario, che a differenza del TAR che può annullare l’atto, il giudice tributario può solo disapplicarlo e solo nei confronti del soggetto che ha impugnato l’atto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto Tributario
- Docente: Logozzo Maurizio
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